FAQ. Il contratto di appalto cade in successione?
Art. 1674 cc. “Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.”
Il contratto di appalto generalmente non è caratterizzato dall’intuitus personae, a meno che la figura dell’appaltatore non sia stata rilevante.
Il fatto che venga a mancare l’appaltatore fa sì che il contratto cada in successione tuttavia, si dà la possibilità al committente di tirarsi fuori, di recedere dal contratto se ritiene che gli eredi dell’appaltatori non siano all’altezza in ordine a situazioni di carattere oggettivo, recedendo dal contratto.
RISPOSTA: Il contratto cade in successione, la morte dell’appaltatore non determina l’estinzione del contratto ma il committente può recedere se non ha affidamento sugli eredi.
Questa è l’espressione del principio generale per il quale tutti i contratti non caratterizzati dall’intuitus personae cadono in successione.
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avv. Giulia Tatone
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