Fatturazione elettronica: deterrente per il fenomeno delle false fatturazioni?

Fatturazione elettronica: deterrente per il fenomeno delle false fatturazioni?

Il fenomeno delle false fatturazioni è suscettibile di riverberarsi in differenti casistiche: dall’ipotesi canonica di emissione di fattura con una inesistente operazione economica sottostante (in tal caso redigendo un documento falso ideologicamente), a quella della sottofatturazione, con l’indicazione di un esborso maggiore rispetto a quello reale, al fine di ottenere più elevate detrazioni fiscali, fino a tecniche più sofisticate, quale la “frode carosello”, con l’interposizione di una società terza di “comodo”.

In ottica antiriciclaggio, diversi sono gli indici di anomalia idonei ad evidenziare il ricorrere di tale fenomeno (per una rappresentazione più completa si rimanda alla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 , intitolata “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”), quali (elencazione assolutamente esemplificativa e non esaustiva):

– conto corrente societario di recente apertura, su cui si assiste ad una immediata movimentazione di alti volumi;

– controparti ricorrenti ed operanti in settori economici apparentemente incongruenti con quello della società in analisi;

– controparti la cui titolarità (formale ovvero schermata), è riconducibile sempre al medesimo soggetto;

– prezzi dei beni indicati in fattura più alti rispetto a quelli ricorrenti nella pratica commerciale;

– pareggio delle poste avere/dare.

– tracce di apodittica falsità della fattura (c.d. falso grossolano);

– settore dell’attività rientrante in quelli considerati più esposti (es. smaltimento rifiuti pericolosi).

È bene precisare come tali elementi debbano costituire un criterio guida nella valutazione di anomalia di una o più operazioni, e non possano di per sé soli, in assenza di altri indici e di una disamina più generale del quadro operativo e del profilo soggettivo, fondare un giudizio di illiceità delle transazioni.

Ciò’ posto, ci si può chiedere se la recente novella normativa sulla fattura elettronica sia in grado quantomeno di mitigare il fenomeno delle false fatturazioni. La fattura elettronica, nello specifico, consiste in un sistema digitale di elaborazione, emissione, inoltro e conservazione delle fatture, discostandosi in tal modo dal tradizionale sistema cartaceo, con tutti i relativi “sfridi” derivanti dal ricorso a quest’ultimo.

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato previsto per l’invio delle fatture alla P.A. nel 2017 (L. n. 244 del 2007), e generalizzato nei rapporti tra P.A. e fornitori con decreto del Ministero del Mef n. 55/2013. La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre postulato (a decorrere dal 1 Gennaio 2019) l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le relazioni tra operatori Iva, è tra operatore IVA e consumatori, da eseguire attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Orbene, analizzando l’impatto che tale importante introduzione può assumere in ottica antiriciclaggio, anzitutto si può ictu oculi rilevare una miglior tracciabilità dell’intera operatività in bonifici dell’endiadi “società/professionisti”, grazie alla previsione, ad esempio, di precipui obblighi di registrazione e di numerazione progressiva.

Altresì, il divieto di emettere la fattura tardivamente, con relative sanzioni a corredo (salva la possibilità di emetterla il decimo giorno successivo all’operazione – con obbligo di dare tuttavia conto della data di cessione dei beni – che comunque non determina una diversa esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione), consente quantomeno di temperare possibili artifici fiscali sotto il profilo temporale.

Per le fatture elettroniche di acquisto, l’Agenzia delle Entrate, dando riscontro al relativo interpello, ha affermato la necessaria corrispondenza tra l’associazione informatica della fattura con i dati riportati all’interno del registro IVA (cui sono tenuti tutti i titolari di partita IVA).

Si può conclusivamente ritenere che la fattura elettronica, seppur non in grado di demolire il ricorrere del fenomeno delle false fatturazioni dalle fondamenta, sia comunque in grado, attraverso puntuali obblighi di tracciabilità, corrispondenza, e a monte riconducibilità delle operazioni, di diminuire il detrimento fiscale di tali illeciti.


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