Fermo (e preavviso di fermo) amministrativo: procedura alternativa all’esecuzione

Fermo (e preavviso di fermo) amministrativo: procedura alternativa all’esecuzione

Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354

ll fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore

a cura di Antonio Di Mauro

La natura giuridica del provvedimento di fermo amministrativo (e del preavviso di fermo) di beni mobili registrati ha costituito a lungo oggetto di disputa, tanto da registrare orientamenti oscillanti, anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 15354 del 22.07.2015, approdano finalmente ad una definizione chiara della misura in discorso, anche in ordine agli effetti che ne derivano.

Il fermo (ed il preavviso di fermo) di beni mobili registrati non costituisce atto di espropriazione forzata, ma una misura a carattere afflittivo, alternativa rispetto all’esecuzione coatta.

Lo scopo di un provvedimento del genere è quello di “spingere” il debitore ad onorare i propri debiti.

Dalla suindicata definizione discendono una serie di corollari giuridici aventi particolare pregio.

Non costituendo il fermo (ed il preavviso di fermo) atto di natura esecutiva, quando i crediti presupposti al fermo non abbiano natura tributaria,  eventuali doglianze di tipo formale o sostanziale non vanno mosse rispettivamente a mezzo di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma a mezzo di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.

Altro corollario di non poca rilevanza sta nel fatto che la misura de quo è “alternativa” rispetto alla procedura esecutiva: ciò significa che il soggetto che procede al recupero del credito o dispone il preavviso ed il successivo fermo amministrativo su bene mobile registrato (es. automobile) ovvero procede all’esecuzione, a mezzo del pignoramento.

Non è dunque ammissibile la coesistenza dei provvedimenti de quibus, stante la loro dissimile funzione.

Tale ultima riflessione assume pingue rilevanza segnatamente in quei (non pochi) casi in cui le cartelle esattoriali presupposte al pignoramento posto in essere dall’Agente della Riscossione coincidano con quelle prodromiche ad un successivo provvedimento di fermo amministrativo, con conseguente diritto del contribuente a vedersi annullare quest’ultimo.

L’iter logico-giuridico fatto proprio dai giudici del Palazzaccio, tuttavia lascia qualche dubbio di tipo interpretativo.

Ci si domanda infatti entro quale termine sia consentito procedere all’azione di accertamento negativo del provvedimento in parola; nulla quaestio quando i crediti abbiano natura tributaria: esso dovrà essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla data di notifica; mentre il termine sarà di 40 giorni qualora i crediti presentino natura previdenziale.

Quid juris quando i crediti non presentino natura tributaria né previdenziale? La risposta più ragionevole vorrebbe l’indeterminatezza del termine di impugnazione.

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Antonio Di Mauro

Nato a San Giorgio a Cremano nel 1987, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nel Novembre 2013, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, preparando e discutendo tesi di laurea in “Diritto Processuale Civile”, dal titolo “La Causa Petendi”, relatore Prof. Angelo Scala. Inizia tirocinio e successiva consolidata collaborazione fin da Gennaio 2014 presso studi legali ubicati in Napoli, occupandosi principalmente di diritto civile e tributario.

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