FIDEIUSSIONE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE: è competente il Giudice Ordinario
T.A.R. Lazio, Sezione seconda, 29 ottobre 2015, n. 12244– Pres. D’Agostino – Est. Caponigro
a cura di Martina Bolis
La controversia avente ad oggetto l’escussione da parte del Comune di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella esclusiva del giudice amministrativo.
Una società presentava ricorso avverso un Comune chiedendo l’annullamento del provvedimento emesso dal Dipartimento Promozione Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie dell’Ente Territoriale.
L’impugnazione in discorso aveva ad oggetto l’atto con cui il Comune aveva disposto l’attivazione della procedura per il recupero coattivo del credito vantato nei confronti della società ricorrente, nonché l’intervento trascorso vanamente il termine di 60 giorni concesso alla stessa ed in assenza dell’adempimento alla escussione della polizza fideiussoria esistente.
Il provvedimento censurato veniva adottato a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni contratte dalla ricorrente con la stipulazione di una convenzione “per opere di urbanizzazione primaria da parte della società E. S. T. ai sensi dell’art. 39 comma 9 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ed ai sensi del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., a scomputo degli oneri concessori dovuti all’Ente”. Nella convenzione de quo, veniva stabilito che “a garanzia, in via principale, dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione … la E. S. T. presenterà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia ai sensi del d.lgs. n. 175/1995 …”.
Ciò che con il ricorso veniva lamentato dalla ricorrente, era l’affermata illegittimità del recupero del credito e dell’escussione della fideiussione per inadempimento degli obblighi assunti dalla stessa nella convenzione di urbanizzazione stipulata con il Comune.
Sul punto, in più di una occasione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite. Il Giudice di Legittimità ha infatti affermato come, in caso di escussione di una fideiussione per la realizzazione di opere previste da una convenzione urbanistica diversamente da quanto previsto nella relativa concessione edilizia, le pretese avanzate dal Comune non ineriscano al rilascio di un provvedimento amministrativo e neppure possono essere inquadrate nell’alveo degli atti autoritativi. In tale situazione, infatti, il provvedimento adottato dal Comune ed i diritti sottostanti allo stesso sono conseguenza diretta di un inadempimento alla convenzione stipulata tra l’Ente e la società contraente, quindi rileva esclusivamente sul piano privatistico (SS.UU. Cassazione civile, 6 dicembre 2012, n. 21912).
Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche qualora oggetto del giudizio sia una controversia riguardante l’escussione da parte di un Comune di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione costituenti oggetto di una convenzione di lottizzazione (SS.UU. Cassazione civile, 23 febbraio 2010, n. 4319).
In entrambe le situazioni sopra citate, vengono in rilievo diritti soggettivi e non di interessi legittimi, il giudice competente a conoscere la controversia è il Giudice Ordinario, e non il Giudice Amministrativo.
Per le motivazioni anzidette, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha dichiarato quindi inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso.