Finanza islamica: quando la compliance si concretizza nella Shari’ah

Finanza islamica: quando la compliance si concretizza nella Shari’ah

Introduzione

La finanza islamica è un fenomeno relativamente recente e costituisce un fenomeno di nicchia. L’elemento cardine è il rispetto non di una legislazione nazionale o sovranazionale, ma il richiamo ai precetti della Shari’ah (lex divina), la quale si concretizza nelle disposizioni presenti nel Corano, nella giurisprudenza (fiqh) ed infine nella tradizione orale (sunna e igma).1

La Shari’ah vieta il pagamento di interessi e proibisce qualsiasi richiesta di rimborso superiore all’ammontare prestato. Al soggetto-finanziatore coinvolto nelle operazioni, viene concessa la possibilità di partecipazione agli eventuali utili, a differenza di quanto avviene nel sistema tradizionale occidentale, per il quale la banca (o in più generale il finanziatore) percepisce interessi e/o commissioni indipendentemente dall’esito dell’operazione effettuata.

Obiettivo non è la trasformazione di somme di denaro amorfe in risparmio gestito o in capitali da concedere in prestito, bensì la compartecipazione da parte del finanziatore all’attività supportata, cd. “finanza partecipativa2.

I fondamenti su cui si basano i precetti della Shari’ah prevedono:

  • Divieto della previsione di tassi di interesse, riba;

  • Divieto di attività speculative, maysir o introduzione di incertezze nei contratti, gharar;

  • Obbligo di versamento della zakat (imposta religiosa);

  • Divieto di investire in attività proibite dal Corano, haram (es. alcool, pornografia, gioco d’azzardo).

Di seguito verranno indicati in modo sintetico i principali prodotti Shari’ah compliant3:

  • Contratto di Musharakah, attraverso il quale due o più soci mettono in comune il proprio capitale e partecipano alla conduzione della società, in un contesto occidentale tale tipologia di contratto è assimilabile ad un Joint Venture o ad un contratto di Rete d’impresa;

  • Contratto di Mudarabah, con il quale un finanziatore conferisce del capitale ad un socio, il quale è preposto alla gestione degli affari, tale forma di accordo è assimilabile ad una società in accomandita;

  • Contratto di Ijarah che si concretizza nel trasferimento in usufrutto di beni mobili/immobili in cambio di una corresponsione di una quota, al termine del contratto esiste la possibilità di riscattare il bene, sono evidenti delle similitudini al contratto di leasing;

  • Contratto di Murabaha, con il quale il soggetto-finanziatore acquista la proprietà di un bene per conto di un altro soggetto, per poi successivamente rivenderlo alla stessa persona ad un prezzo maggiorato, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure rateizzato, negli ordinamenti occidentali questa tipologia di finanziamento è paragonabile ad un mutuo immobiliare in cui la banca assume la proprietà dell’immobile per poi rivenderlo al finanziato.

E’ chiaro come non sia totalmente assente il costo per l’impiego di capitale, bensì è necessaria l’adozione di strutture contabili e contrattuali differenti rispetto a quelle impiegate in occidente.

Come ottenere punti di convergenza tra Shari’ah e mondo occidentale?

L’Unione Europea ancora non ha presentato proposta di Direttiva o Regolamento al fine di disciplinare in modo armonico l’insediamento di banche aventi ispirazione islamica e tantomeno sono presenti accordi bilaterali, è d’obbligo però rilevare come nel Regno Unito tale fenomeno sia ampiamente diffuso (sul punto vedasi “Questioni di Economia e Finanza”, n. 73, Ottobre 2010, Banca d’Italia).

Nell’ordinamento italiano la Shari’ah ha avuto un timido ma significativo tentativo di recepimento, concretizzatosi con una proposta di legge avanzata nel maggio 2017 alla Camera dei Deputati dal titolo “Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica4; come si denota dall’intestazione obiettivo di tale proposta è regolarizzare il trattamento tributario delle operazioni finanziarie poste in essere osservando i princìpi della legge islamica (art. 1), favorendo così l’incremento del volume di affari all’interno del mercato interno e l’eliminazione della doppia imposizione fiscale (art. 5).

La proposta di legge prevede 3 tipologie di operazioni:

  • la Murabaha (art.3 co. 1);

  • la Ijarah5 (art. 3 co. 2);

  • la Istisna’a (art. 3 co. 3), con la quale si intende un’operazione articolata in due successivi contratti di compravendita, posta in essere per finanziare la produzione o costruzione di beni.

Novità rilevante introdotta nel testo riguarda i sukuk (art. 4), cioè certificati di investimento islamico equiparabili alle obbligazioni volti al raccolta di fondi per il finanziamento di operazioni con finalità conformi ai precetti del Corano e disciplinati dalle disposizioni del TUF. Anche in questo caso la differenza rispetto alle obbligazioni “classiche” è che il profitto è commisurato all’esito dell’attività finanziata.

Infine l’art. 6 prevede per le operazioni indicate l’obbligo di verifica rafforzata ai fini di contrasto del riciclaggio.

Non si riscontrano ad una prima lettura contrasti con l’art. 1322 del codice civile secondo il quale le parti sono libere di determinare i contenuti del contratto, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Possibili sinergie

Malgrado il principio cardine dell’economia delle banche sia basato sui tassi di interesse vi è possibilità di business per i finanziatori occidentali?

I flussi migratori in combinato ai tassi praticamente azzerati, possono far sorgere per determinati segmenti di clientela nuove occasioni di affari per le banche.

Sebbene il termine finanza islamica possa essere fuorviante creando similitudini al fanatismo religioso, comportando così la creazione di ostacoli di natura culturale, è da tenere in considerazione il volume di affari che si può creare legato in primo luogo ai grandi flussi migratori per quanto riguarda il retail, nonché l’incremento di relazioni istituzionali con l’utilizzo del correspondent banking.

Infine non mancano punti di convergenza tra economia islamica ed economia occidentale, poiché è fuori da ogni dubbio come l’aspetto etico caratterizzante il mondo islamico, stia diventando di primaria importanza anche per le banche tradizionali europee sostanziandosi in investimenti legati allo sviluppo etico-sostenibile.


1 Sulle fonti del diritto islamico, si consulti E. Giustiniani, “Elementi di finanza islamica”.

2 Tale termine si riscontra nel documento J. Benarafa, “La finanza sharaitica e l’ordinamento giuridico domestico: quale lo stato d’arte attuale?” in www.dirittobancario.it

3 C. Porzio, “Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia”.

4 http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=4453

5 Per le spiegazione vedasi primo paragrafo.


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