Fisco, inesistente l’intimazione di pagamento notificata tramite PEC in formato PDF
Comm. Trib. Reg. per la Liguria, sentenza del 07/12/2017 n. 1745/3
È giuridicamente inesistente l’intimazione di pagamento notificata tramite PEC, in formato PDF, senza la firma digitale. A questa conclusione sono giunti i giudici di appello della CTR di Genova spiegando come solo l’estensione “.p7m” permetta l’apposizione della firma digitale e che nessun formato da esso difforme possa ammettere una sottoscrizione riconosciuta ex lege.
La stessa Cassazione, sentenza n. 20672/2017, ha stabilito che le formalità previste dalle norme tecniche potrebbero porsi come indispensabili presupposti o elementi stessi dì esistenza di un atto riferibile a colui che figura esserne il suo autore.
In pratica <<l’assenza del requisito prescritto produce un “quid” completamente differente dal complesso atto processuale, nativo digitale e disciplinato dall’art.12 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 comma 1 del decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011>>.
L’esistenza dell’atto in forma di documento informatico dipende dalla contemporanea presenza di tutti gli elementi che il testo di riferimento ritenga necessari.
I Giudici chiariscono che <<solo l’estensione “P7M” permette l’apposizione della firma digitale e la difformità dell’estensione non permette una sottoscrizione riconosciuta ex lege, non permette, cioè, che venga ad esistenza l’atto voluto e prescritto dal Legislatore>>.
In conclusione <<la difformità dell’estensione prescritta e la relativa mancanza di valida sottoscrizione digitale implicano l’inesistenza giuridica dell’atto e non la semplice nullità della notifica>>.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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