Fisco, notifica cartacea: nulla se manca l’attestazione di conformità all’originale
Commissione Tributaria Provinciale, sez. I – Teramo, 29 novembre 2017, n. 388
L’ufficio finanziario può sottoscrivere accertamenti in formato digitale ma se viene notificata copia cartacea a mezzo posta è necessario che attesti la conformità all’originale informatico.
La CTP ha preliminarmente riconosciuto la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare la copia analogica di un avviso di accertamento digitale, ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 3 d.lgs. n. 39/1993.
Ciò posto, l’art. 23 al co. I del codice dell’amministrazione digitale copie analogiche di documenti informatici prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia “cartacea” ai fini della notifica dell’atto tributario “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato“. In assenza dell’attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell’art. 23, secondo cui “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro, conformità non è espressamente disconosciuta“.
La verifica di conformità si articola in due parti verifica della provenienza e della validità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 62 del DPCM e verifica dei requisiti di integrità ed immodificabilità del documento. L’esito di tale verifiche deve essere attestato nel documento cartaceo, unitamente nome e cognome del funzionario numero di pagine dell’atto, data e firma del funzionario autorizzato, nel caso di specie nella copia notificata alla parte l’attestazione risulta in bianco.
Nel caso in esame, la conformità è stata praticamente disconosciuta in quanto la copia notificata alla società aveva l’attestazione in bianco mentre l’originale di notifica depositato dall’ufficio recava delle correzioni a penna inesistenti sula copia notificata.
La difformità tra atto notificato e l’originale rende nullo l’atto notificato, poiché l’attestazione di conformità all’originale ex art. 23 citato è stabilita proprio per consentire ai destinatario dell’atto di avere la certezza che quella ricevuta sia uguale all’originale informatico elaboralo dall’ufficio.
Quindi se nella copia dell’atto notificata manca l’attestazione di conformità dell’atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all’atto originale informatico determinando la nullità perché mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche al sua difesa (Cass. 6017/2003, (Cass. 6017/2003, 21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013).
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