Fondo rischi per vertenze legali

Fondo rischi per vertenze legali

I fondi per rischi da iscriversi in bilancio sono destinati a coprire passività non certe ma soltanto probabili.

La caratteristica principale degli eventi ricondotti nel fondo è quindi l’incertezza sia dell’effettivo potenziale verificarsi dell’evento sia del rischio economico e degli effetti patrimoniali che potrebbero negativamente riverberarsi sul patrimonio sociale nel caso in cui il detto evento dovesse verificarsi. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria gli accantonamenti a fondo rischi per cause in corso, per contratti ad esecuzione differita, per rischi non assicurati e così via.

La legge disciplina detti accantonamenti all’articolo 2424 bis, comma terzo del Codice civile (“[…] Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza […]”).

Anche i principi contabili pubblicati dall’OIC disciplinano gli accantonamenti. In particolare l’OIC n. 31 definisce  i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri nonché le informazioni da indicare nella nota integrativa. Qualora si decidesse di accantonare in bilancio un fondo rischi per cause legali risulterebbe necessario predisporre una nota con l’indicazione delle ragioni che hanno condotto gli amministratori ad appostare l’accantonamento: la sede opportuna sarà la nota integrativa. E’ bene precisare che la nota integrativa dovrà contenere soltanto una spiegazione generica dell’accantonamento e ciò al fine di evitare che un’accurata illustrazione della causa in oggetto, della probabilità di soccombenza ed una analisi delle pretese di parte attrice possa avere, ex art. 2709 c.c, efficacia probatoria contro la società.

I fondi rischi sono pertanto destinati a far fronte a spese e perdite che probabilmente si verificheranno in futuro ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi nel corso dell’esercizio in chiusura e che vanno, quindi, rilevati nello stesso in ossequio al principio di competenza economica.

Nel caso in cui l’evento da cui scaturisce la necessità di appostare un fondo si verificasse in un momento immediatamente successivo alla chiusura dell’esercizio, l’annotazione dovrebbe essere indicata nel bilancio che andrà a chiudersi l’anno seguente. In via prudenziale, nondimeno, deve essere indicato anche nel bilancio in chiusura un commento, sempre contenuto dalla nota integrativa, riguardante il predetto evento, come fatto avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio (non dovrà essere apposta alcuna specifica voce in bilancio). Anche in quest’ultimo caso intervengono i principi contabili laddove l’OIC n. 29,  (“fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”) richiede che vengano segnalati quei fatti, positivi o negativi, che intervengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, in genere individuata come la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori. Tali fatti, pur non essendo rilevati in bilancio, devono essere illustrati nella nota integrativa affinché i destinatari dell’informazione societaria possano effettuare le opportune valutazioni ed assumere le proprie decisioni in modo maggiormente consapevole. Anche il Codice civile  richiede che dalla relazione sulla gestione risultino, in ogni caso, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Di conseguenza, l’informazione richiesta nella nota integrativa potrà avvenire anche mediante un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

I principi contabili stabiliscono che tale fondo debba essere stanziato nell’ambito del passivo del bilancio e non, invece, come posta rettificativa dell’attivo patrimoniale: più precisamente, nella classe B dello stato patrimoniale.

Passando ad esaminare il grado di probabilità che l’evento rischio possa verificarsi, occorre precisare che potremmo avere: passività probabili; passività possibili; passività remote.

La rappresentazione in bilancio e l’obbligo della stessa risulta differente a seconda della qualificazione che verrà data in forza della elencazione sopra riportata. L’accadimento dell’evento in ognuna delle tre differenti passività risulta essere sempre incerto dal momento che il grado di potenziale verificazione dell’evento stesso varia.

Alla presenza di fondate motivazioni che inducono a ritenere che l’evento  si verificherà, si farà riferimento ad una passività probabile ed in tal caso dovrebbe essere effettuato un accantonamento di bilancio, in via prudenziale. Qualora il grado di certezza fosse inferiore e quindi, benché possibile, meno probabile l’avveramento dell’evento, non dovrà effettuarsi alcun accantonamento. In questo caso parte della dottrina ritiene che sia sufficiente indicare nella sola nota integrativa la possibilità del verificarsi di un tale evento, altra parte ritiene che in nota integrativa dovrebbero essere evidenziate soltanto problematiche che trovano riscontro nelle voci di bilancio. Infine per ciò che attiene il terzo caso e cioè quando la passività si può considerare soltanto remota, con scarsa probabilità di accadimento, non deve essere effettuato alcun stanziamento in bilancio e nessuna menzione in nota integrativa.

Nel caso in cui si ritenesse di appostare un fondo per vertenze legali occorrerà poi effettuare una valutazione circa la fondatezza delle domande avanzate in giudizio da controparte, sulla base della documentazione agli atti e delle evidenze probatorie. Ove il rischio di soccombenza fosse molto elevato, la società dovrà sicuramente, per le ragioni sopra illustrate, accantonare una somma congrua così da paralizzarne gli effetti nel caso in cui dovesse risultare soccombente alla fine del giudizio. L’amministratore dovrà effettuare una valutazione dell’impatto economico al fine di calcolare nel modo più congruo possibile l’importo  dell’accantonamento. La quantificazione dovrà essere effettuata in via prudenziale tenendo conto della domanda di controparte, delle spese accessorie e dei compensi legali. Ovviamente, poiché il fondo rischi verrà indicato in bilancio come passività, è necessario considerare che quanto stanziato andrà inevitabilmente ad influenzare negativamente il patrimonio sociale, con il rischio per la società di ricadere delle norme, particolarmente delicate, che disciplinano l’agire dell’amministratore nel caso in cui il patrimonio si riducesse in modo sensibile artt. 2446 e 2447 del c.c..


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Avvocato e dottore in economia, Junior Partner dello Studio Mainini & Associati, Istruttore federale di vela. Laureato in Giurisprudenza prima. e in Economia poi, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha frequentato un corso di specializzazione di in diritto di impresa all'Università Bocconi di Milano e un corso di Strategic Management alla SDA Bocconi. Già assistente di diritto privato all'Università Statale di Milano.

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