Foro competente tra consumatore e professionista in presenza di clausole vessatorie

Foro competente tra consumatore e professionista in presenza di clausole vessatorie

Cass. Civ., Sez VI, 28 settembre 2016 n.19061

La Corte di Cassazione ha confermato che in presenza di clausole convenzionali derogatorie del foro del consumatore, ancorché da considerarsi vessatorie ai sensi della lettera u) dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 ( Codice del Consumo ) e, conseguentemente, nulle ai sensi dell’art. 36 dello stesso d.lgs, nel caso in cui non venga dimostrata la non vessatorietà ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.lgs, il professionista può adire in giudizio il consumatore dinanzi al foro a lui riferito. Spetta al consumatore, convenuto, dimostrare la non vessatorietà della clausola pattuita nel contratto con il professionista, provando la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dall’art. 34, come suindicato.

Secondo la Suprema Corte, il consumatore, per sostenere che il foro della controversia deve essere quello della clausola convenzionale pur non coincidente con il c.d. foro del consumatore, è onerato, quale elemento costitutivo dell’eccezione di incompetenza, di dedurre e dimostrare che vi era stata la trattativa e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria, l’accordo derogatorio era stato legittimo.

Nel caso specifico, in forza di un contratto di locazione finanziaria, il Tribunale di Velletri accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti-consumatori sulla scorta della clausola del contratto, nella quale le parti, derogando al Codice del Consumo, avevano indicato quale giudice competente in via convenzionale a conoscere delle controversie scaturenti dalla esecuzione del rapporto, il Tribunale di Firenze. Di fatto, revocando il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ordinava la cancellazione dell’ipoteca che sulla base di quello era stata inscritta.

Parte ricorrente poneva a sostegno del ricorso per regolamento, l’illegittimità della sentenza impugnata adducendo che il consumatore ha la facoltà di non avvalersi del Codice del Consumo solo nei casi in cui assuma esso stesso l’iniziativa giudiziaria, e quindi non quando rivesta la posizione di convenuto.

La VI sez. della Corte di Cassazione ha statuito che la creditrice ricorrente, nel proporre la domanda monitoria, ha giustamente ritenuto di adire il giudice del luogo di residenza del consumatore, prestando osservanza alla inderogabilità del detto foro, essendo condizione incontestabile, nel caso di specie, l’applicazione della normativa del Codice di Consumo.

La Corte ha stabilito che gli opponenti al decreto ingiuntivo, in quanto non attori, non potevano eccepire incompetenza territoriale, solo in virtù della loro invocata possibilità di scelta, in questo caso peraltro a loro non concessa. Avrebbero dovuto, contestualmente a tale iniziativa, evidenziare pure che la clausola contrattuale che fissava la competenza in luogo diverso rispetto al foro del consumatore, non era nulla perché validamente sottoscritta previa specifica trattativa con le parti.

In conclusione, l’onere della prova della legittimità di una clausola convenzionale, derogatoria del foro del consumatore, è in capo al consumatore stesso, quando questo si trovi nella posizione di convenuto.


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