Fruizione del servizio scolastico da parte di soggetti disabili, potere amministrativo e atti discriminatori
La fruizione del sistema scolastico da parte dei soggetti disabili costituisce uno dei diritti garantiti dalla Costituzione all’art. 34. Tale disposizione, infatti, al primo comma statuisce che la scuola è aperta a tutti.
Il diritto allo studio è una palese esplicazione del principio fondamentale di uguaglianza, disciplinato dall’art 3 della costituzione medesima, sia nella sua accezione formale che sostanziale. La Repubblica, infatti, al fine di garantire detto principio davanti alla legge, ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
In virtù di quanto asserito, si pone in evidenza che anche tali soggetti hanno il diritto di fruire del servizio scolastico. Sul tema è opportuno richiamare l’art 109 d.lgs 297/94 il quale, in attuazione dell’art 34 Cost e del richiamato principio di uguaglianza, dispone che l’istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media per otto anni. A tutela di tali soggetti, deve quindi essere realizzata una effettiva integrazione scolastica.
Anche in materia di istruzione, l’attività amministrativa è retta dal criterio dell’imparzialità ex art 1 l 241/90, per tale intendendosi il dovere della PA di non discriminare i soggetti coinvolti, garantendo trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti diversi in situazioni diversificate. Il secondo comma dell’art 314 del suddetto dlgs statuisce che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della personalità del soggetto handicappato nell’apprendimento e nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Al fine di realizzare tale sviluppo, sono predisposti dall’amministrazione strumenti specifici, diversi rispetto a quelli utilizzati per le persone che non sono affette da alcuna patologia. L’integrazione scolastica di tali individui, infatti, avviene attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, culturali, ricreativi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. Ancora, per la formazione di un piano educativo individualizzato, all’ausilio di tali soggetti sono predisposti gli operatori delle unità sanitarie locali e personale docente specializzato, individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Oltre alle disposizioni relative agli ausili concessi, occorre evidenziare che vi sono anche quelle inerenti alla valutazione di tali individui. Gli studenti diversamente abili non possono essere valutati con parametri identici a quelli di tutti gli altri discepoli, ma secondo criteri di giudizio analiticamente predisposti. A tal proposito, nella scuola dell’obbligo sono organizzate prove d’esame idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
In concreto, il rispetto delle leggi speciali in materia e quindi dei più ampi diritti di uguaglianza e allo studio, viene reso possibile attraverso un sistema di vigilanza posto in essere dall’amministrazione scolastica. In proposito, l’art 114 dlgs 297/94 al quinto comma dispone che se la persona responsabile non prova di procurare altrimenti l’istruzione dei soggetti di cui si discute, non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco può procedere ex art 331 cpp.
In aggiunta a quanto esposto, occorre evidenziare che in materia concorrono due giurisdizioni.
Le sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, ritengono che in tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, il piano educativo obblighi l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad esso il potere discrezionale di ridurne l’entità, neppure in ragione delle risorse disponibili. La condotta dell’amministrazione che non realizzi il sostegno pianificato si risolve nella contrazione dei diritti del disabile alle pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione della offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.
Le controversie appartenenti alla giurisdizione amministrativa, di contro, sono quelle afferenti alla fase che precede la redazione del predetto piano educativo. In tale fase, infatti, sussiste ancora in capo all’amministrazione scolastica il potere discrezionale di individuazione della norma di sostegno più adeguata.
Dall’analisi delle disposizioni richiamate, dunque, si comprende che l’ordinamento intende tutelare al massimo grado l’istruzione di tutti gli studenti e, nel caso di specie, di quelli disabili. La fruizione del servizio scolastico da parte di quest’ultimi costituisce un diritto-dovere che non può essere derogato.
In conclusione, non sono possibili atti discriminatori nei confronti di tali soggetti, in quanto andrebbero in contrasto con il principio fondamentale e inderogabile di uguaglianza della Costituzione.
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Fabio Piedigrotta
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