GARA PUBBLICA: il ricorrente deve provare che sarebbe riuscito a collocarsi al primo posto
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, Pres. Riccio – Rel. Sabbato, 14 aprile 2015, n. 813
In caso di impugnazione degli atti di una gara pubblica, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse effettivo e concreto, provando in particolare che, in caso di legittima celebrazione della gara, egli sarebbe riuscito a collocarsi al primo posto nella graduatoria finale. Ne consegue che in mancanza di un indice di lesività specifico, e concreto, non può ammettersi un annullamento della procedura al fine strumentale di una rinnovazione della gara.
Il fatto
Una società impugnava il provvedimento con il quale il Comune aggiudicava in via definitiva, in favore di altra società, i lavori di messa in sicurezza (adeguamento statico e funzionale) di un edificio comunale.
La società ricorrente impugnava, altresì, i verbali di gara nella parte in cui assegnavano ad altra ditta la seconda posizione in graduatoria.
Più precisamente, l’impresa ricorrente si collocava, al termine della gara, al terzo posto in graduatoria, con il punteggio di 53,59, dopo la ditta risultata aggiudicataria con il punteggio di 82,40 e la ditta seconda classificata (con punti 69,18).
La decisione
L’adito Giudice Amministrativo, avuto riguardo alla posizione conseguita dalla società ricorrente, ha ritenuto meritevole di essere esaminata con precedenza rispetto alle altre la censura di cui al secondo motivo di gravame, con la quale veniva denunciata la illegittima partecipazione alla gara della ditta seconda classificata.
Invero, in caso di impugnazione degli atti di una gara pubblica, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse effettivo e concreto, provando in particolare che, in caso di legittima celebrazione della gara, egli sarebbe riuscito a collocarsi al primo posto nella graduatoria finale: l’eventuale violazione della procedura censurabile in giudizio deve quindi concretarsi in una lesione effettiva della posizione del ricorrente stesso, per cui, in mancanza di un “indice di lesività” specifico e concreto, non può ammettersi un annullamento della procedura al fine strumentale di una rinnovazione della gara.
Tale principio, avuto riguardo alla vicenda oggetto del suo giudizio, ha comportato – secondo il Tribunale – che l’azionato interesse all’aggiudicazione rispetto alla posizione conseguita in graduatoria postula la fondatezza, in primo luogo, della censura rivolta alla seconda graduata risultando solo in caso affermativo contestabile l’aggiudicazione definitiva in favore della prima graduata.
CONFORME: Cons. di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571.