Giudicato penale e valutazione del concorso di colpa del danneggiato

Giudicato penale e valutazione del concorso di colpa del danneggiato

Rapporto tra processo penale e processo civile

Art. 74 c.p.p. “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.

Art. 75 c.p.p. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

La Giurisdizione costituisce una delle tre funzioni fondamentali dello Stato (insieme a quella Legislativa ed Esecutiva) ed essa può essere intesa, in senso ampio, come sia il potere di decidere una domanda giudiziale proposta attraverso lo svolgimento di un’attività che si concreta nel dare attuazione alla norma giuridica nei casi particolari, che l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione.

La funzione giurisdizionale è affidata alla magistratura (art. 101 e ss. Cost.) che costituisce ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.).

L’ordinamento giuridico disciplina differentemente le modalità di attivazione e di svolgimento dell’attività giurisdizionale sulla base del ramo del  diritto preso in considerazione, cui è necessario garantire l’attuazione e, conseguentemente, affida tale attività a diversi “ordini” giurisdizionali (Giudici ordinari e Giudici speciali; Giudice civile e Giudice penale ecc.).

Tuttavia, non essendo infrequente che un fatto sia suscettibile di produrre effetti di diversa natura, si è tradizionalmente posto il problema di determinare quali debbano essere i rapporti tra diversi giudizi avente ad oggetto il medesimo fatto e, ancor prima, se fosse opportuno che un unico fatto potesse essere oggetto di più giudizi[1].

In passato si è ritenuto di privilegiare una soluzione fondata sul principio di unitarietà della funzione giurisdizionale che, in caso di fatto produttivo di effetti rilevanti, allo stesso tempo,  per l’ordinamento penale e per l’ordinamento civile (ovvero per l’ordinamento amministrativo, contabile, tributario) dovesse prevalere il giudizio penale perché ritenuto quello maggiormente adatto a garantire la ricerca della verità, processo che nella struttura del previgente codice di procedura penale, risentiva di un modello di giurisdizione  di natura mista, prevalentemente inquisitoria nel quale vi era uno squilibrio tra le posizioni del privato imputato e dello Stato, rappresentato plasticamente da un organo pubblico, Il Pubblico Ministero, che agendo nel processo in veste di parte solo formale, perseguiva interessi di ordine pubblico[2]

Per limitarsi al rapporto tra il processo civile e il processo penale, la prevalenza di quest’ultimo si esprimeva, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 attraverso la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale; per il meccanismo di sospensione necessaria del processo civile fino alla definizione del processo penale e, infine, per l’assoluta prevalenza del giudicato penale nel giudizio civile.

Tale sistema, incrinato già con la Costituzione Repubblicana, nella quale la giurisdizione non è più un potere che esprime l’autorità dello Stato bensì un potere al servizio dell’individuo e del suo diritto fondamentale di “agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (art. 24 Cost.), subisce un’evoluzione culturale e giuridica culminata nella riforma del codice di procedura penale del 1988.

Il nuovo codice di rito rappresenta una vera e propria rivoluzione del modo di concepire il processo penale e il suo rapporto con il processo civile.

Al sistema prevalentemente inquisitorio del codice del 1930, viene sostituito un sistema prevalentemente accusatorio che porta quale corollario un diverso rapporto tra le parti del processo, il privato e il Pubblico Ministero, quest’ultimo sempre organo che persegue interessi di ordine pubblico ma quale parte sostanziale e non meramente formale, parti poste su un piano di uguaglianza al fine di garantire una migliore attuazione del diritto di difesa e il giudice.

Tale diversa concezione del processo penale si riflette anche al di fuori di esso, nel suo rapporto con il processo civile, rapporto improntato al principio di tendenziale autonomia tra i giudizi che si manifesta tanto nel momento iniziale del processo, con l’eliminazione della c.d. pregiudiziale penale prevista dall’art. 3 del codice di rito del 1930 e con la disciplina dettata dall’art. 75 c.p.p., quanto nel suo momento conclusivo, con la previsione di una serie di disposizioni, gli artt. 651-654 c.p.p., che disciplinano l’efficacia extrapenale del giudicato di condanna e di assoluzione .

In relazione al momento iniziale del processo penale è fondamentale la scelta di mantenere la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e sfruttare i vantaggi che discendono dall’esercizio dell’azione in tale processo quali l’anticipazione delle spese di giudizio a carico dello Stato; il minor impegno nell’attività di ricerca della prova e tempi generalmente contingentati rispetto a quelli propri del processo civile[3]. Tali vantaggi vengono, tuttavia bilanciati, da un lato dalla assoluta centralità el Pubblico Ministero al quale spettano i poteri di iniziativa e di scelta nello svolgimento del processo e, dall’altro, nell’effetto preclusivo della sentenza irrevocabile di assoluzione che, se afferma l’innocenza dell’imputato con formula ampiamente liberatoria, impedisce al giudice civile di condannare al risarcimento del danno (art. 652 c.p.p.).

Se esercitata nel processo penale, l’azione civile, mantiene comunque le caratteristiche della facoltatività e disponibilità, potendo il danneggiato dal reato scegliere se esercitarla e, una volta esercitata, scegliere se revocarla (art. 82 c.p.c.) ma, al di fuori di tali caratteristiche intrinseche dell’azione civile la regolamentazione delle modalità di esercizio dell’azione, i poteri e il comportamento processuale della parte civile trovano la loro disciplina interamente nel codice di procedura penale.

Il danneggiato dal reato può, in alternativa, scegliere di promuovere l’azione risarcitoria dinanzi il giudice civile in maniera tempestiva, ossia prima che vi sia stata la pronuncia di una decisione in primo grado da parte del giudice penale. In questo caso l’azione civile si sviluppa senza necessità di sospensione, parallelamente al processo penale e, in caso di assoluzione, pur se con formula ampia, la sentenza penale non preclude al giudice civile di condannare al risarcimento del danno l’imputato-danneggiante, laddove si provi la responsabilità di quest’ultimo.

Il principio di tendenziale autonomia tra giudizio penale e giudizio civile incontra un’eccezione nel caso di esercizio dell’azione civile in sede civile c.d. “intempestiva”, ossia a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale ovvero  della pronuncia di primo grado da parte del giudice penale, poiché ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.c.  “il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione (…)”.

Sentenza di condanna e giudizio civile per il risarcimento del danno

Art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. 

Art. 651-bis c.p.p.la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”

La tendenziale autonomia tra processo penale e processo civile si manifesta anche nel momento finale del giudizio penale.

Con la sentenza di condanna, a norma dell’art. 538 c.p.p. il giudice decide anche sulle domande di restituzioni e di risarcimento del danno, provvedendo in quest’ultimo caso anche alla liquidazione dello stesso, e condanna alle restituzioni o al pagamento l’imputato (in solido con il responsabile civile, se questi è stato citato o è intervenuto in giudizio).

Laddove, tuttavia, le prove acquisite nel giudizio penale non siano sufficienti ai fini della liquidazione del danno, il giudice pronuncia una sentenza di condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile e, se richiesto dalla parte civile, può condannare l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno che si ritiene già provato (art. 539 c.p.p.).

Appare opportuno, dunque, in quest’ultima ipotesi individuare esattamente i limiti entro i quali il giudice civile può valutare lo stesso fatto già oggetto di un precedente giudizio concluso con sentenza irrevocabile.

L’art. 651 c.p.p. rappresenta un’eccezione al principio di tendenziale autonomia tra processo civile e processo penale che informa il nostro ordinamento giuridico a seguito della riforma del codice di procedura penale del 1988 e, in quanto eccezione, richiede un’interpretazione restrittiva in relazione al suo ambito di applicazione.

L’accertamento vincolante per i giudizi civili e amministrativi di restituzione e di risarcimento del danno è quello contenuto in:

  • Una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento;

  • Una sentenza irrevocabile di condanna resa nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 442 c.p.p., salvo “che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato

  • Una sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata in seguito a dibattimento ovvero resa nel giudizio abbreviato( ipotesi prevista dall’art. 651-bis c.p.p., introdotto dal D.lgs. 28/2015), la cui menzione in questa sede è opportuna in considerazione del fatto che la sentenza di proscioglimento è pronunciata a seguito di un giudizio che accerta l’esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole riferibile all’imputato-danneggiante, la cui responsabilità penale è esclusa solo per la presenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Dal tenore letterale della norma si evince quali sono gli elementi del fatto storico oggetto del giudizio che, in quanto accertati dal giudice penale, impediscono una nuova valutazione da parte del giudice civile:

  • la sussistenza del fatto, ossia la ricostruzione di un fatto inteso nella sua accezione naturalistica come evento materiale eziologicamente riconducibile ad una condotta;

  • l’illiceità penale del fatto, ossia un accertamento che consente di qualificare il fatto materiale, così come storicamente ricostruito, come fatto tipico, in quanto sussumibile in una fattispecie penale astratta prevista dalla legge, antigiuridico, perché posto in essere in assenza di una causa di giustificazione e colpevole;

  • La riferibilità del fatto tipico, antigiuridico e colpevole all’imputato-danneggiante.

Gli altri elementi contenuti nella sentenza irrevocabile di condanna che siano stati oggetto di una valutazione del giudice penale non vincolano il giudice civile, il quale dovrà sicuramente tenerne conto ai fini della decisione, pur potendo prescinderne per quanto concerne gli elementi diversi da quelli previsti dall’art. 651 c.p.p., i quali possono essere oggetto di prova già acquisita e valutata dal giudice penale ma che possono ulteriormente essere corroborati da elementi di prova  “nuovi” che non hanno trovato spazio nel processo penale ovvero superati da prova contraria non valutata dal giudice penale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del danneggiante.

Con riferimento ai giudizi di risarcimento del danno la Suprema Corte di Cassazione è stabilmente orientata[4] nel ritenere non vincolante la sentenza penale irrevocabile in ordine all’eventuale concorso di colpa di soggetti diversi dal danneggiante nella produzione dell’evento e, in particolar modo, sul concorso nella produzione dell’evento dannoso da parte del soggetto danneggiato.

L’apporto causale nella produzione dell’evento dannoso da parte del danneggiato, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., non è infatti  in conflitto con il giudizio di sufficienza causale della condotta del danneggiante e di responsabilità in sede penale[5].

Il giudice penale ha infatti, in primo luogo, l’obbligo di accertare l’efficienza causale della condotta dell’imputato attraverso un’attività volta a verificare che l’evento dannoso sia conseguenza dell’azione od omissione dell’imputato secondo la teoria della condicio sine qua non  (art. 40, co. 1 c.p.).

In secondo luogo, in presenza di coimputati, il giudice penale ha l’obbligo di determinare percentualmente l’efficienza causale di ogni singola condotta che ha concorso a realizzare l’evento lesivo.

Da tali accertamenti il giudice civile non potrà discostarsi in quanto rientranti negli elementi che vincolano il suo potere di accertamento secondo il disposto dell’art. 651 c.p.p.

Diverso è il caso di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento poiché dal riconoscimento della responsabilità penale del danneggiante non ne discende, come logica conseguenza, una sua integrale responsabilità per il danno.

 Perché se da un lato,  il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche indipendenti dalla condotta del danneggiante non ne esclude il rapporto di causalità al fine dell’accertamento della responsabilità penale (art. 41, co. 1 c.p.), le quali possono rilevare esclusivamente nel giudizio di gravità di un reato già perfetto ai fini della determinazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 133 c.p., dall’altro, tali cause concorrenti, e tra queste in particolare  le condotte del danneggiato che abbiano concorso nella produzione dell’evento o che abbiano aggravato le conseguenze del danno patito in conseguenza dell’evento stesso (art. 1227 c.c.), sono idonee a graduare la responsabilità del danneggiante ed incidere sulla misura della responsabilità civile riducendola, anche sensibilmente,  e  pertanto, se il danneggiante ne fornisce la prova, devono essere oggetto di un’autonoma valutazione da parte del giudice civile investito del giudizio sul risarcimento del danno[6].

Lo stesso presupposto che sta alla base della pronuncia di una condanna generica nei confronti del danneggiante, ossia l’insufficienza delle prove acquisite nel processo penale ai fini della liquidazione del risarcimento del danno (art. 539 c.p.p.), non preclude e anzi logicamente ammette un’eccezione volta a far valere il concorso di colpa del creditore-danneggiato in applicazione del generale principio per il quale «la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall’esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione[7]» con la conseguenza che, pur rimanendo fermi gli accertamenti relativi alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità del fatto penalmente illecito al danneggiante, è astrattamente possibile che nel giudizio di liquidazione del risarcimento del danno, rimesso al giudice civile, non solo venga ridotta la percentuale di responsabilità del danneggiante per effetto della rilevanza causale nella produzione del fatto della condotta colposa del danneggiante ma che persino si arrivi ad escludere del tutto il risarcimento del danno per infondatezza della pretesa risarcitoria ove si accerti, attraverso elementi acquisiti nel giudizio civile e non oggetto di valutazione nel processo penale, che il danno non sussiste o che pur sussistente non è eziologicamente riconducibile all’illecito penale la cui esistenza è stata accertata, con la sentenza irrevocabile del giudice penale.

Può dunque sostenersi che l’effetto preclusivo dell’art. 651 c.p.p. non è suscettibile di incidere sulla valutazione del giudice civile in relazione al concorso colposo del danneggiato per molteplici ragioni che finiscono per rendere il “fatto” oggetto del giudizio civile solo parzialmente sovrapponibile al fatto conosciuto dal giudice penale[8]:

  • Il principio di tendenziale autonomia tra giudizio penale e giudizio civile che subisce delle eccezioni tassativamente previste dal codice anche nel suo momento finale, in virtù degli articoli 651-654 c.p.p.;

  • la possibile introduzione di nuovi elementi di prova, valutati per la prima volta nello svolgimento del processo civile;

  • il possibile coinvolgimento di soggetti estranei al processo penale.


[1]  Si v. sul punto Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 1768/2011,  la quale contiene una ricostruzione  delle origini del dibattito sull’efficacia delle sentenze penali nel giudizio di risarcimento del danno.
[2] La teoria affermava la prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, “ritenendo che la giurisdizione penale fosse funzione di governo e quella civile funzione di giustizia, fondava sul fatto che, quando si esercita l’azione penale, è l’intera collettività che accusa insieme al  Pubblico Ministero ed è parte ideale del processo penale, la cui sentenza conclusiva è efficace erga omnes. (…)” Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 1768/2011
[3]  Cfr. Tonini. P. “Manuale di procedura penale”, XVII ed.,  Milano.  pp. 162-167
[4] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenze nn. 4118/2001, 4504/2001, 27723/2005, 11117/2015
[5] Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civile, sent. n. 11117/2015
[6]  Cfr. Tonini. P. “Manuale di procedura  penale” cit., pp. 1002-1008
[7]  Corte di cassazione, Sez. III civile, sent. 27723/2005
[8]  Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civile, sent. 4118/2001.

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