Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la mediazione è a carico del creditore opposto

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la mediazione è a carico del creditore opposto

Sommario: 1. La normativa – 2. La sentenza n. 24629/2015 ed i contrasti giurisprudenziali – 3. Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 settembre 2020 n. 19596.

 

1. La normativa

Ai sensi dell’ art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione” disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore.

L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 4 dell’art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.

L’esclusione del procedimento monitorio dall’obbligo della mediazione preventiva è giustificato dal fatto che si tratta di un accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva, e quindi caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, nessuna disposizione individua chiaramente quale soggetto, tra debitore opponente o creditore opposto (originario ricorrente in sede monitoria) , sia la parte su cui grava l’onere di promuovere la mediazione.

2. La sentenza n. 24629/2015 ed i contrasti giurisprudenziali

Con la  sentenza n. 24629/2015, la Corte di Cassazione diede una prima risposta a tale interrogativo: l’onere di proporre la mediazione grava sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.

Quest’ultima soluzione offerta dalla Suprema Corte, tuttavia, non pose fine all’acceso dibattito e non placò le incertezze interpretative che attanagliavano gli operatori del diritto, stante il fatto che soprattutto nella giurisprudenza di merito si continuavano a registrate numerose pronunce dal contenuto in aperto contrasto con l’interpretazione dei giudici di legittimità.

Nell’ordinanza interlocutoria sopra ricordata, la Terza Sezione sottolinea come ambedue le contrapposte tesi – quella secondo cui l’onere graverebbe sul debitore opponente e quella secondo cui l’onere farebbe invece carico al creditore opposto – siano assistite da valide ragioni tecniche e siano proiezione di diversi principi.

Essenzialmente, la tesi seguita dalla sentenza n. 24629/2015 si fonda sull’idea che, essendo l’opponente il soggetto interessato a proporre il giudizio di opposizione, è sul medesimo che debba gravare l’onere di promuoverla.

La soluzione contraria, invece, utilizza quale proprio punto di forza l’assunto per cui l’accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’ art. 24 Cost.

Tenuto conto della vastità del contenzioso interessato dalla mediazione (che comprende, fra le altre, materie quali il condominio, i diritti reali, le successioni ereditarie, le locazioni, il risarcimento danni da sinistri stradali, da responsabilità medica e da diffamazione, assicurazioni, contratti bancari e finanziari ecc. ) e dell’ampia diffusione della procedura monitoria nella prassi giudiziaria, la Terza Sezione ha ritenuto necessario richiedere l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Secondo la tesi sino ad oggi prevalente, sarebbe l’opponente (quindi, il debitore) ad esser gravato dall’onere di proporre la mediazione e, in caso di omessa mediazione, l’improcedibilità del giudizio di opposizione avrebbe come effetto l’estinzione di tale giudizio con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto diverrebbe definitivo.

Secondo il contrapposto orientamento, l’onere di promuovere il tentativo di mediazione spetterebbe invece al ricorrente (quindi, al creditore) in virtù del fatto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore stesso ad essere l’attore sostanziale e, quindi, il titolare dell’onere della prova. In applicazione di tale tesi, se il creditore non dovesse avviare il tentativo di mediazione subirebbe la sanzione dell’improcedibilità e il decreto ingiuntivo sarebbe revocato.

3. Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 settembre 2020 n. 19596

È giunto il parere della Cassazione a Sezioni Unite che ha condotto finalmente al capolinea la questione relativa a quale soggetto spetti l’onere di introdurre il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo recentissime pronunce, è il creditore a doversi far carico di attivare la mediazione obbligatoria. Del resto, imporre l’attivazione della mediazione al debitore, che già subisce un decreto ingiuntivo “ingiusto” – ragion per cui sceglie di promuovere opposizione – significherebbe onerarlo di un ulteriore peso, comprimendo i suoi diritti, circostanza questa che lo condurrebbe al pagamento con il solo scopo di porre subito fine alla controversia.

Il mancato esperimento della mediazione, secondo tale visione, giova quindi al debitore che si oppone perché comporta la decadenza del decreto ingiuntivo opposto.

Secondo le Sezioni Unite del 18 settembre 2020, infine «l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto», proprio in base all’articolo 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010.

Altra motivazione che ha portato ad una pronuncia radicalmente opposta alla giurisprudenza quasi unanime, è riscontrata nella stessa Costituzione a cui le Sezioni Unite hanno inteso dare rilievo, ritenendo la posizione adottata “in maggiore armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo”.

In conclusione, «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è dunque a carico del creditore opposto. Inevitabile affermare che tale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione abbia finalmente sciolto un contrasto giurisprudenziale di non poco conto.


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Avv. Eleonora Deborah Iannello

Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.

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