Giustizia penale in fieri: il progetto Cartabia al vaglio delle Commissioni parlamentari

Giustizia penale in fieri: il progetto Cartabia al vaglio delle Commissioni parlamentari

SommarioPremessa – 1. Ratio della riforma – 2. Le aree di intervento. Dalla fase delle indagini a quella dibattimentale – 2.1. Il sistema delle impugnazioni2.2. Le sanzioni – 2.3. Il diritto alla giustizia riparativa2.4. La giustizia digitale3. Conclusioni

 

Premessa

Alla luce della pubblicazione, nei giorni scorsi, dello schema di decreto attuativo della legge delega sulla riforma Cartabia, si impone come necessario un vaglio prognostico in ordine ai mutamenti di rilievo che, nei prossimi anni, interesseranno la giustizia penale.

1. Ratio della riforma

Il progetto prevede l’introduzione di disposizioni inedite – ben 99 articoli – che incideranno sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulla legislazione complementare. Inserendosi nell’iter già inaugurato con la L. 134/2021〈1〉, la ratio riformista va ricercata nella necessità di imprimere maggior efficienza alla giustizia penale, specie in termini di economia processuale. In ordine al profilo da ultimo segnalato, giova ricordare come uno dei traguardi cristallizzati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza afferisce proprio alla contrazione, pari al 25 %, dei tempi medi del processo penale nell’arco dei tre gradi di giudizio, da attuarsi entro il 2026.

2. Le aree di intervento. Dalla fase delle indagini a quella dibattimentale

Per quanto attiene alla fase procedimentale, le novità della riforma mirano innanzitutto a stringere le maglie in ordine all’esercizio dell’azione penale da parte della magistratura inquirente, al fine di assicurare all’organo giudicante l’espletamento dell’attività decisoria esclusivamente in relazione a fattispecie meritevoli d’attenzione. Più a monte, inoltre, è la stessa durata delle indagini preliminari a subire un ridimensionamento, congegnando altresì rimedi ad hoc in caso di atteggiamento passivo da parte del pubblico ministero, foriero, in molti casi, di un non trascurabile allungamento dei tempi procedimentali.

Speculare è la logica di base che riguarda le modifiche dell’udienza preliminare, il giudizio di prime cure e le impugnazioni. Stella polare degli interventi di riforma è infatti da ricercare nella costante attenzione verso le parti processuali e i loro diritti. Emblematica, in tal senso, la previsione della cosiddetta “udienza filtro” nel procedimento mediante citazione diretta, e ancora le variegate disposizioni che rivisitano il processo in assenza. Anche l’accertamento processuale viene considerato, sempre nell’ottica di un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza: non mancano, al riguardo, regole volte alla riassunzione probatoria in caso di mutamento dell’organo giudicante, e ancora, tra le altre, misure volte ad incentivare l’accesso ai riti speciali.

2.1. Il sistema delle impugnazioni

Sulla scia delle novità introdotte in tempo di emergenza pandemica, la riforma Cartabia prevede, in automatico, la trattazione “cartolare” tanto per l’appello quanto per il ricorso in Cassazione, oltre a contemplare una revisio dei termini nel caso in cui le parti si risolvano per l’oralità.

Segnatamente all’appello, non va trascurato l’inedito motivo di inammissibilità, consistente nella relativa declaratoria in caso di mancata indicazione dell’elezione di domicilio nel relativo atto.

2.2. Le sanzioni

Sul piano sanzionatorio, la riforma si muove nell’ottica della diversificazione della risposta punitiva – oltre che della sua tempestività ed effettività -, e nella previsione di misure in grado di aprire più facilmente la strada verso i riti alternativi al dibattimento.

Alla prima finalità, si provvede mediante la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e l’emendamento delle principali sanzioni pecuniarie.

Il secondo obiettivo, invece, viene perseguito attraverso: estinzione del reato in caso di condotta positiva ex post (riparatoria, risarcitoria, ripristinatoria); sospensione con messa alla prova; patteggiamento di pene sostitutive; ampliamento dei confini del decreto penale di condanna; archiviazione o non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto; remissione della querela.

Nell’ottica di un coordinamento tra il piano sostanziale e quello processuale, giova sottolineare, inoltre, quegli interventi sul sistema sanzionatorio che sono in grado di rendere maggiormente efficiente la fase dell’esecuzione: il riferimento è alla riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive comminate dall’organo giudicante, a beneficio di coloro che, condannati a pena detentiva restano in attesa, da liberi, di una risposta in ordine alla concessione o meno di una misura alternativa alla detenzione. Si fornisce, in tal modo, una risposta seria a un problema – quello dei “liberi sospesi” – non più procrastinabile.

2.3. Il diritto alla giustizia riparativa

Le esperienze d’oltralpe hanno senz’altro giocato un ruolo fondamentale nell’organica regolamentazione, all’interno del nostro ordinamento giuridico, della giustizia riparativa. Il riferimento, da parte dell’intervento riformista, è a qualsiasi programma in grado di far sì che i soggetti coinvolti da una fattispecie delittuosa possano, volontariamente. prendere parte alla definizione delle questioni discendenti dall’illecito. Il tutto, chiaramente, con l’ausilio di un soggetto terzo ed imparziale (mediatore). Destinato a camminare in parallelo al processo e all’esecuzione penale, tale strumento è potenzialmente in grado di imprimere un tasso di maggior efficienza alla giustizia, specie in chiave generalpreventiva: esemplificativamente, si pensi alle condizioni più favorevoli che in questo modo verrebbero in rilievo per la riduzione dei tassi di recidiva, per la riparazione dell’offesa e il presidio dei beni offesi dal reato, nonché per la remissione della querela.

2.4. La giustizia digitale

Non vanno trascurate, infine, le novelle in tema di digitalizzazione della giustizia penale, profilo imprescindibile nell’ottica della tanto agognata economia processuale. Coerentemente con gli obiettivi del P.N.R.R. sulla riduzione dei tempi medi della giustizia, le maggiori novità interesseranno la realizzazione stessa degli atti processuali, oltre che aspetti legati al loro deposito e al sistema di notificazione.

3. Conclusioni 

Come osservato, l’ampio ventaglio di disposizioni inedite recate dalla riforma, muta profondamente il volto dell’attuale processo penale. Al di là di meri giudizi di valore sull’opportunità o meno dell’approccio riformista, risulta pertanto cruciale lo studio analitico delle nuove regole messe in campo, al fine di ridurre al minimo le problematiche che potranno sorgere, inizialmente, nella fase attuativa in tribunale.

 

 

 

 

 


〈1〉 Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

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Dott. Giovanni Ciscognetti

Nato nel 1992, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo con il Prof. Vincenzo Maiello una tesi in Diritto Penale dal titolo "Le circostanze del reato". È iscritto al registro dei praticanti abilitati alla sostituzione ex art. 41 co. 12 L. 247/2012 dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (dal 28/09/2022). È attualmente membro della Scuola Forense Enrico De Nicola.

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