Gli animali come esseri senzienti. Analisi del fenomeno nei Paesi di Common Law

Gli animali come esseri senzienti. Analisi del fenomeno nei Paesi di Common Law

Già intorno alla prima metà del 1600, si iniziò a reputare che gli animali fossero esseri senzienti ed in grado di provare sofferenze. Tale affermazione segnò un momento di epocale rivalutazione delle cosiddette bestie, verso le quali era necessaria una maggiore tutela a livello legale nei confronti di esseri viventi fino a quel momento reputati solamente come elementi per un profitto economico o necessari per il proprio sostentamento. Non era più quindi possibile trattarli come semplice “carne da macello” o ausiliari per il lavoro quotidiano.

Il dovere di proteggere gli animali risiedeva in mano agli uomini.

Dal 1635 al 1641 in Inghilterra ed in America saranno emanati una serie di atti. Innanzi tutto, notato il loro preminente utilizzo, viene impedito di attaccare l’aratro alla coda dei cavalli e di strappare (con violenza) la lana alle pecore. Si fa qui riferimento all’ “against Plowing by the Tayle, and Pulling the Woll off Living Sheep Act”.

Nel 1641, in America si arriverà a sancire non solo una protezione nei confronti degli animali da fattoria, ma vi sarà un estensione anche verso gli animali domestici, tutto ciò rinvenibile all’interno del “Massachusetts Body of Liberties”. Nel medesimo Atto viene anche imposto l’obbligo, a carico dei proprietari, di sostentamento quotidiano e, in ipotesi di lunghi viaggi, concedere un adeguato ristoro.

Tale tematica sarà ripresa in Inghilterra, nel 2006, stabilendo il dovere, non solo morale ma legalmente riconosciuto tramite l’ “Animal Welfare Act”, di creare condizioni di benessere per i propri animali.

In tale contesto è doveroso citare le parole di Elizabeth Heyrick, conosciuta per la sua lotta contro la schiavitù, ha speso forze ed energie anche come attivista a tutela degli animali. Affermava di fatti che il modo in cui vengono trattati gli animali “creature soggette al nostro controllo, può essere considerato un criterio accurata della nostra umanità nei confronti della nostra stessa specie”. Da ciò è possibile comprendere quanto alla base della tutela degli animali vi sia una rappresentazione stessa del comportamento umano.

Sempre più preminente risultavano le richieste di una maggiore tutela, il che porterà, nel 1824, alla creazione di una Società che persegue il compito di prevenire atti crudeli nei confronti degli animali, e conseguentemente a ciò inizia un progetto di sensibilizzazione che sarà ben accolto dal tessuto sociale inglese. Probabilmente, anche per il lavoro svolto da tale società, nel 1835, le leggi (in particolare attraverso il Martin’s Act, che lambiva il benessere degli animali) a tutela di tali esseri viventi vengono aggiornate vietando ora combattimenti tra animali (nello specifico tra tassi, tori e galli) ed includendo cani e gatti tra gli animali meritevoli di essere protetti.

Con una disciplina ben formata ed una forte approvazione sociale, vi fu, intorno alla metà del XIX secolo, un forte aumento di denunce per maltrattamenti, in particolare nei confronti dei macelli, nei quali, agli animali non veniva concessa la somministrazione ci cibo ed acqua, arrecando così alle bestie un’ulteriore e maggiore sofferenza, ormai non più tollerata grazie alle attuali leggi.

Sarà nel 1849 che si inizierà a legiferare non più solo sul comportamento che si deve tenere nei riguardi di un animale, ma anche sulle modalità di trasporto, difatti, mandiante il “Cruelty to Animals Act” viene vietato, nei riguardi di ogni animale, oltre a tenere comportamenti lesivi (percosse e combattimenti) ed a sottoporli ad un eccessivo carico di lavoro, ogni trasporto che potesse risultare deleterio per l’animale. Coloro che non avrebbero rispettato le disposizioni, contenute nei singoli Atti, sarebbero incorsi in sanzioni pecuniarie.

Recentemente, in America, comportamenti di considerevole crudeltà, nei confronti degli animali, sono considerati un crimine federale, ciò a seguito del “Preventing Animal Cruelty and Torture Act”.

Di medesimo orientamento é stata l’Inghilterra, la quale ha introdotto pene più rigide prevedendo la possibilità di applicare nei confronti del reo una pena detentiva oltre che la sanzione pecuniaria.

Tutto ciò porta a comprendere quanto, con il trascorrere del tempo, le società siano mutate, e quanto il legislatore ha dovuto far fonte al mutare degli orientamenti sociali.

Un tempo l’animale era semplicemente un mezzo per una società, ad oggi è un essere vivente degno di tutele legali.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti

Storia e diritto: l’approccio umanistico

Storia e diritto: l’approccio umanistico

Il panorama giuridico europeo fu protagonista di un cambiamento radicale dettato dalla diffusione del movimento culturale noto come Umanesimo...