Gli indicatori di rischio nel gaming

Gli indicatori di rischio nel gaming

Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad una considerevole crescita del business gravitante attorno al settore del Gaming [1], che ha comportato senza dubbio una consistente dilatazione delle attività di gioco presenti nel portafoglio di offerta statale, di pari passo con il progresso della evoluzione tecnologica[2,3]; difatti, una importante fetta di mercato, accanto alle storiche modalità di gioco “fisico” (c.d. Retail Betting) e tramite apparecchiature VLT [4], è stata acquisita dal gioco on-line, che rappresenta ad oggi una importante, se non maggioritaria, voce di ricavi rivenienti dal settore.

Il dato sopra riportato appare quasi paradossale laddove ci si avveda che la condizione economia dei cittadini ha subito, con il nuovo millennio, un significativo peggioramento.

Va specificato ancora in premessa come le attività di gaming analizzate nel presente paragrafo sono solo e soltanto quelle offerte ricomprese nel portafoglio statale, cedute in gestione a società private per il tramite di apposita concessione conferita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre tutti i proventi derivanti da operazioni di gioco al di fuori dei canali legali, devono sempre di per sé considerarsi come illeciti.

Ciò posto, occorre ora analizzare, in ottica antiriciclaggio, singolarmente i vari comparti legati al settore dei giochi e scommesse, prendendo abbrivio dal Retail Betting, e più precisamente dalle attività delle ricevitorie, distributori ed esercenti dei concessionari di gioco .

Per quanto concerne tali attività, il focus di analisi può alternativamente porsi sui “professionisti” del settore o sui giocatori; quanto alla prima categoria (concessionari, distributori ed esercenti[5]). È ovvio come, di base, andrà sempre verificata la sussistenza, nei confronti del distributore/esercente, dei requisiti reputazionali (no evidenze negative di qualsivoglia fatta) e legali – e nella specie autorizzazione di pubblica sicurezza e titolo concessorio – per poter operare.

E’ poi evidente come, dal punto di vista operativo, gli strumenti di pagamento (e quindi gli incassi) siano connotati soprattutto dal denaro contante, di talché possono anzitutto riproporsi le considerazioni già esplicitate rispetto al paragrafo relativo alle operazioni in contanti: anche per la ricevitoria (al pari della tabaccheria), potrà applicarsi lo stesso criterio esposto – sulla congruenza tra incassi/dati contabili – rispetto ai prodotti del gaming (gratta e vinci, lotto ecc.); a livello contabile, è difatti intuibile che non tutte le somme versate rappresentino i ricavi della ricevitoria, la quale offre i prodotti e servizi di gioco in concessione, ottenendo in cambio dell’intermediazione una commissione o agio, rappresentata da una percentuale del prezzo di vendita del bene (si riscontreranno quindi sul rapporto delle ricevitorie bonifici in uscita a favore di Lottomatica e/o di altri concessionari di giochi, con la trattenuta dell’aggio). Per poter effettuare una compiuta valutazione contabile, è quindi necessario in concreto conoscere la percentuale di aggi applicata su ogni servizio o prodotto offerto dal cliente.

Parallelamente, presso la ricevitoria o l’esercente possono essere presenti apparecchi VLT: anche in tal caso, non tutte le entrate di quella attività potranno considerarsi ricavi, giacché il cliente potrebbe essere proprietario delle macchinette, o, in base alle specifiche convenzioni con il proprietario delle macchinette, avere diritto solo ad una percentuale dei ricavi o ad un compenso per la messa a disposizione del locale.

Lato giocatore invece, tracce operative di flussi riconducibili ad attività di gioco possono anzitutto corrispondere a bonifici in accredito con causale “vincita” disposti dai concessionari, laddove l’importo superi il limite per il quale è previsto il pagamento in contanti o assegno direttamente in ricevitoria (ricevitoria che poi avrà diritto al rimborso a sia volta della somma anticipata da  parte del concessionario; i limiti, in particolare, possono variare a seconda del tipo di gioco o degli accordi con il concessionario).

Ciò posto, elementi principali da tenere in considerazione per poter rilevare eventuali anomalie, sono i seguenti (si rimanda per completezza alla Comunicazione UIF in materia[4]):

Incremento delle vincite o delle giocate in una dato punto operativo o in punti operativi ubicati in una data area geografica: tali indici possono essere rivelatori di una vera e propria “infiltrazione” sistematica di gruppi criminali all’interno di distributori o esercenti, con lo scopo di “ripulire” in blocco proventi illeciti e giustificarli come vincite di gioco. Presumibilmente il montante finale ripulito sarà sempre inferiore all’importo “giocato”, rappresentando tale spread negativo il “costo” del riciclaggio.
• In tema di scommesse “a perdere”, è emblematico il caso di più scommesse fatte dallo stesso giocatore sul medesimo evento per più risultati prospettabili, con la conseguenza che, comunque vada, il giocatore maturerà una perdita. Si pensi anche all’anomalo incremento di giocate verificatesi in merito ad un dato evento (es. una partita di calcio) da parte di più giocatori, tutti appartenenti al medesimo Gruppo, con la conseguenza che anche in tal caso non tutti i membri del sodalizio matureranno una vincita.
• In merito ai gratta e vinci invece, è frequente il loro utilizzo da parte di associazioni mafiose, che utilizzano lo strumento come forma di “remunerazione” per i soggetti affiliati; in particolare, il meccanismo può essere così sintetizzato: il titolo vincente viene acquistato dal vincitore effettivo ad un prezzo maggiorato (es. il titolo è vincente per 1.000 euro, viene acquistato per 1.100 euro), e poi girato per l’incasso al beneficiario. In tal caso, per giustificare le plurime vincite da parte di singolo cliente, oltre alla richiesta delle matrici attestanti la vincita, risulterà opportuno esperire una accurata istruttoria sul profilo soggettivo del nominativo (es. evidenze di appartenenza diretta, o dei propri congiunti/soggetti contigui, ad associazioni criminali; area geografica di riferimento ecc.). Stesso discorso può farsi con riferimento ai ticket di vincita VLT.
• Apposita richiesta di incasso della vincita a favore di soggetto diverso dal giocatore o verso Paesi o diverse da quelle di residenza del punto operativo di gioco: tutte le volte in cui si rompe l’identità soggetto giocatore/soggetto beneficiario della somma, si accende un inevitabile campanello d’allarme, con la nascita del sospetto che l’intera attività di gioco sia stata realizzata a favore di soggetto diverso e per finalità estranee al mero guadagno economico del giocatore. Tale anomalia si riscontra anche laddove venga meno la connessione geografica tra luogo di giocata e luogo per c.d. di “affari” ed interesse del giocatore.
Banconote di elevato taglio: è chiaro che l’utilizzo di banconote di taglio apicale sopra la soglia di 2.500 euro è sempre meritevole di segnalazione; al tempo stesso, l’utilizzo di banconote di tal fatta al di sotto della soglia normativa deve comunque far sorgere un forte elemento di sospetto circa la mera volontà di “ripulire” quelle somme (è raro che su un evento aleatorio come il pronostico su un evento, si scommettano a cuor leggere somme rilevanti).

In merito al gioco online (lato giocatore), le valutazioni da effettuarsi sono più affini a quelle espletabili su un rapporto bancario rispetto ad ogni cliente consumatore: il conto di gioco implica anzitutto una disamina del profilo soggettivo – con tutte i problematici sviluppi eventualmente derivanti dalla identificazione a distanza del cliente – e successivamente una disamina delle singole transazioni.

Ciò premesso, possono quivi venire in rilievo i seguenti indicatori:

• Presenza di più conti intestati al medesimo soggetto: lo stesso potrebbe aver “frammentato” i rapporti per rendere più rarefatta e sfuggente l’intera operatività, potendo permettersi in tal caso di movimentare volumi meno elevati (che potrebbero dare maggiormente “nell’occhio”) su ciascun conto;
Incoerenza tra profilo soggettivo del cliente e volume delle giocate: con la conseguenza che quei fondi potrebbero essere proventi “in nero” da ripulire, ovvero che il cliente stia agendo in funzione di prestanome per conto di altri;
Giacenza sul conto a lungo inutilizzata: con la conseguenza che il conto di gioco, più che essere stato acceso per le relative finalità, possa configurarsi come un “parcheggio” temporaneo di somme, di cui tornarne nella disponibilità al momento più opportuno;
Contestualità tra versamenti sul conto di gioco e prelevamenti: anche in tal caso il rapporto di gioco si qualifica quale canale di mero transito di fondi, una sorta di “lavatrice” di denaro sporco, alla stregua di una carta prepagata.
Prelevamenti tramite strumenti non tracciati: come detto, la legge [7] ha statuito la necessità del transito dei flussi di gioco su strumenti tracciabilità quali un conto corrente bancario o postale dedicato; proprio per questo, la fuoriuscita dai predetti rapporti mediante strumenti anonimi o meno tracciati (quali una o più carte di pagamento), è indicatore di una volontà di opacizzare l’intera operatività, al fine di rendere più difficoltoso l’intero processo di ricostruzione dei fondi;
• Azioni di gioco illogiche: quali, ad esempio, il rilancio su un gioco accompagnato dalla sistematica uscita o perdite di gioco sempre a favore dello stesso giocatore, con la conseguenza che tali azioni si traducono in vere e proprie tecniche di trasferimento fondi a controparte ben individuata, senza intenzioni propriamente ludiche.

 

 

 


[1] Cfr. Report GAFI reperibile al seguente link: https://www.fatfgafi.org/documents/documents/vulnerabilitiesofcasinosandgamingsector.html; [2] Cfr. Comunicazione Commissione Europea 23 ottobre 2012; [3] Cfr. Libro Verde sul Gioco Online nel mercato interno reperibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105998/Libro-Verde-com2011-128-it-2-ago-11.pdf/ba05ae57-cd1f-4ff0-8316-d13a0edf3fb3; [4] Videolottery; [5] Cfr. art. 1, comma, 3 D.Lgs 90/17: «c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita’ di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attivita’ di gioco»; [6] Comunicazione UIF 11 aprile 2013: “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse”; [7]Cfr. art. 24, comma 27-bis d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dall’art. 29 legge n. 111/2011 e successive modifiche: «29. In coerenza con i principi recati dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

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