Gli insulti proferiti ad una persona determinata attraverso una chat non integrano il delitto di diffamazione

Gli insulti proferiti ad una persona determinata attraverso una chat non integrano il delitto di diffamazione

Il capo secondo del titolo XII del libro secondo del codice penale è dedicato ai delitti contro l’onore, il quale trova il suo fondamento nell’art. 3 Cost. che, affermando la pari dignità sociale di tutti i cittadini, mira a vietare ai singoli l’espressione di giudizi di indegnità rivolti agli altri loro simili.

I reati previsti dal codice a tutela dell’onore e del decoro della persona erano due: l’ingiuria e la diffamazione. Per effetto dei correttivi dovuti al D.Lgs. n. 7/2016, l’ingiuria ha perso rilevanza penale per divenire un mero illecito civile.

Entrambe le figure di illecito consistono in manifestazioni di pensiero, esteriorizzate in qualunque modo da qualsiasi individuo, ma tra esse sussiste una differenza la quale consiste nella presenza o meno della persona offesa al momento in cui si commette il fatto.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 10905/2020, ha statuito che integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 7/2016, e non il più grave delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive e/o ingiuriose indirizzate all’offeso, nell’ambito di una chat vocale alla quale sono invitate anche altre persone.

Nello specifico, con tale la sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato la linea di discrimine tra il delitto di diffamazione (ex art. 595 c.p.) e il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (ex artt. 594 e 36, co. 4, c.p.), infatti, ha chiarito che la distinzione tra le predette figure delittuose sia da ravvisare nella contestuale presenza dell’offeso durante la condotta denigratoria posta in essere dal soggetto agente.

Invero, l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.

Orbene, ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, diversamente dall’ingiuria, non è necessaria la presenza della persona offesa bensì di soggetti terzi (cfr. ex multis Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 10313).

Ebbene, la linea di discrimine tra i due reati è rinvenibile proprio nella necessaria presenza dell’offeso all’azione denigratoria nel reato di ingiuria, mentre deve constatarsi l’assenza della persona offesa nel delitto di diffamazione.

Nel caso di specie, il ricorrente impugnava la sentenza resa dalla Corte di Appello, territorialmente competente, che lo condannava per il reato di diffamazione, in quanto aveva rivolto delle espressioni ingiuriose ad un soggetto in una chat attivata su Google Hangouts.

Lo stesso, dolendosi dell’erronea valutazione di sussistenza del reato contestatogli, sosteneva che il peculiare meccanismo di funzionamento della chat, che sarebbe stata utilizzata per la commissione del delitto, la quale permette la lettura dei messaggi solo al destinatario, valeva ad escludere la ricorrenza del delitto contestatogli, infatti, ai fini della rilevanza penale della condotta addebitata all’imputato, l’eventuale ascolto della chat vocale da parte di terzi non assumerebbe valore decisivo.

Tanto premesso, gli ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso depositato dall’imputato e hanno riqualificato il fatto contestato al ricorrente nel delitto di ingiuria.

Nella specie, la Corte Suprema ha valorizzato la propria giurisprudenza formatasi sul punto e, poiché il suddetto reato di ingiuria è stato depenalizzato, l’impugnato provvedimento è stato annullato senza rinvio.


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Antonino Iraci Sareri

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