Gli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie pubbliche e private

Gli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie pubbliche e private

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha inteso disciplinare all’art. 10 l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e sociosanitaria, sia pubbliche che private.

Queste devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

Tale disposizione dovrà applicarsi anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

Ciascun  esercente  la   professione sanitaria operante  a  qualunque  titolo  in  strutture  sanitarie  o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza  di  assicurazione  per  colpa grave.

La riforma mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile.

La disposizione prevede difatti l’obbligo di assicurazione (o di adozione di un’analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime,  nonché l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un’analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista).

E’ poi richiamato l’obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.

Inoltre è stata ampliato il campo di obbligatorietà dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo includendo, in una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento, gli esercenti le professioni sanitarie assoggettabili all’azione amministrativa della Corte dei Conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave.

Al fine di soddisfare le esigenze di garanzia nel rispetto dell’obbligo assicurativo nonché di trasparenza, è stato introdotto l’obbligo da parte delle strutture sanitarie di pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni analitiche concernenti la propria copertura assicurativa.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di vigilanza e controllo ad opera dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), questi saranno decisi con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi di concerto con il Ministro della Salute.

Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e quello dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentiti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’ANIA, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, saranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.

Infine, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanare di concerto con il Ministro della Salute e sentito l’IVASS, saranno individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione ed alle altre analoghe misure adottate, stabilendo altresì le modalità per la comunicazione di tali dati all’Osservatorio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

Di primaria importanza in materia è poi l’art. 11 della legge 24/2017 che, in un unico comma, definisce quindi i limiti temporali delle garanzie assicurative stabilendo che la garanzia assicurativa debba prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.


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