Gli smart contract: profili giuridici con una struttura informatica

Gli smart contract: profili giuridici con una struttura informatica

Per definire uno smart contract occorrono una serie di competenze trasversali, infatti questi combinano una serie di elementi sia giuridici che informatici, gli uni dipendenti dagli altri e viceversa. Esistono due definizioni di smart contract, quella giuridica e quella informatica. Gli operatori giuridici li definiscono come “contratti dotati di alcuni elementi attivabili automaticamente”, mentre dal punto di vista informatico sono “righe di codice che si autoeseguono al verificarsi una condizione predeterminata”. Entrambe le definizioni invero sono corrette, anzi si completano a vicenda.

Gli smart contracts sono protocolli informatici che vengono applicati alla disciplina dei contratti. Questi esistono da parecchi anni, tuttavia è solo con l’avvento della blockchain che hanno iniziato a destare interesse. In pratica già con l’uso dei computer era pensabile una sorta di automazione nell’esecuzione di determinati effetti contrattuali, tuttavia la blockchain permette che gli effetti sospesi possano decretare la fine dello stato di pendenza con l’avverarsi di una condizione, e che questa condizione venga rilevata da uno strumento (e non da un soggetto) terzo di cui entrambe le parti si fidano. Ciò che avviene è, in primo luogo la formazione della fattispecie contrattuale in tutte le sue sfaccettature, poi un soggetto interessato alla pattuizione si fa avanti, a questo punto è bene tenere presente che questi contratti si comportano come semplici contratti condizionati, quindi immaginiamo che vi sia una condizione sospensiva al verificarsi di un determinato evento, le parti a questo punto non devono temere che al verificarsi dell’evento l’altro non adempia alla prestazione poiché questo avverrà automaticamente. È, in definitiva, la sintesi di principi giuridici in righe di codice. La funzione giuridica si esaurisce con la stesura, poi la verificazione e l’attuazione sono informatizzati e non richiedono più il supporto legale.

Vi sono vari tipi di smart contract con funzioni differenti gli uni dagli altri, tuttavia è possibile sintetizzare due punti comuni in tutte le varianti: 1) sono righe di codici, quindi software, scritti su un supporto immutabile quale la blockchain, pubblico e sicuro, in grado di verificare una condizione già prestabilita; 2) la o le condizioni devono essere intellegibili dal software.

Lo smart contract quindi traspone in codice la volontà contrattuale. Quindi abbiamo due livelli, un primo livello con le clausole che regolano gli effetti giuridici e un secondo livello che analizza le condizioni presenti. Gli effetti sono atipici, ossia non è prevista una gamma di effetti possibili o meno, l’importante è che siano eseguibili automaticamente, quindi ad esempio una prestazione di facere basata sull’intuitu personae non è configurabile in uno schema di smart contract. Vi sono ambiti in cui lo smart contract meglio si adatta, in particolare quello bancario laddove molte operazioni sono generalmente automatizzate; ma pure in campo assicurativo, si prenda come esempio una determinata polizza che modifichi i suoi standard in base alla guida del conducente, quindi più questo accelererà più aumenterà il rischio comportando un cambiamento contrattuale sul premio assicurativo. In genere l’internet of things (IoT) è il settore che più si presta a questo genere di innovazioni, facendo comunicare gli oggetti con la blockchain, attingendo informazioni da questa e di conseguenza rimodulando le condizioni contrattuali a seconda del verificarsi delle condizioni.

In secondo luogo abbiamo la condizione. La condizione è un avvenimento futuro e incerto dalla cui realizzazione le parti fanno dipendere gli effetti giuridici di un negozio (nel nostro caso un contratto) La condizione può essere di due tipi: sospensiva o risolutiva. La condizione sospensiva decreta il momento dal quale, all’avverarsi, inizieranno a decorrere gli effetti. La clausola risolutiva, viceversa, permette al contratto di produrre effetti sin da subito, questi verranno meno dal momento in cui si verificherà l’evento.

Poi a sua volta può essere causale laddove questa non dipenda dalle parti, o potestativa se dipende dalla volontà di almeno una di queste. La dottrina ha elaborato altre sottocategorie come la condizione mista (che dipende in parte dalla volontà del soggetto e in parte dalla volontà di terzi) e la condizione meramente potestativa (nulla poiché dipende da una mera volontà priva di sacrificio di una delle parti).

Gli smart contract si sviluppano sul protocollo blockchain, la condizione viene verificata da un codice, a questo punto la domanda che sorge è se sia possibile incanalare l’intero sistema giuridico in una decisione binaria. La macchina in definitiva può solamente verificare se l’evento-condizione si sia avverato o meno. L’idea originale prende spunto dai distributori automatici, questi operano ai sensi dell’art. 1336 c.c. come una vera e propria offerta al pubblico e analogamente agli smart contract l’esecuzione avviene senza il consenso diretto tra distributore e acquirente. Così, il contraente riceve la prestazione in offerta attraverso un meccanismo automatizzato e la prestazione in esame è idonea, satisfattiva e considerata valido adempimento al pari di una qualsiasi compravendita.

Tra i requisiti della condizione vi deve essere la matematica accertabilità e allo stesso tempo non contestabile. Difficilmente potremo immaginare una prestazione di consegna come oggetto di uno smart contract, poiché tutte le sfaccettature che comportano la responsabilità, il trasporto, la consegna effettiva a vantaggio del contraente (quindi anche in mani non sue) non sarebbero confermabili da una macchina.

Lo smart contract si sintetizza nello schema IFTTT (if this than that), ovvero una scelta binaria, semplice e condizionata ad un evento (this) il quale viene collegato ad un periodo ipotetico (if) da cui ne deriva una causa (that).

La sua semplicità però ne racchiude anche un enorme vantaggio. Un contratto così stipulato e verificato infatti è sicuro per le parti e previene ogni genere di litigiosità, inoltre sicurezza significa maggior circolazione delle merci e quindi favorisce indirettamente anche l’economia generale di un paese che adotta questi sistemi. Allo stesso modo il distributore automatico consente di colmare determinate esigenze che altrimenti non sarebbero raggiungibili (come ad esempio collocare snack e rifornimenti di cibo in determinate strutture al chiuso) e l’offerta costante permette che si effettuino transazioni (e quindi circolazione di valore) laddove prima non era possibile.

L’ambito applicativo degli smart contracts è comunque ampio, ogni negozio contrattuale la cui efficacia è devoluta ad un termine può sfruttare la forza di questa nuova tecnologia, allo stesso modo anche le numerose casistiche di diritto di opzione possono usufruirne, e ugualmente anche tutte quelle prestazioni che si identificano in una dazione di denaro a fronte di un evento verificabile (come ad esempio una rata o una penale).

Si possono segnalare alcune tipologie di smart contract, che non esauriscono la disciplina, in grado di offrire una panoramica sulla materia. Si può dividere la totalità degli smart contract in due categorie: quelle a contenuto giuridico e quelle prive. Un contratto del primo genere può comprendere un trasferimento a fronte dell’avverarsi di una condizione (ad esempio un pagamento, l’accredito di un bonifico), mentre un contratto del secondo tipo in realtà è impropriamente definito tale poiché privo dei requisiti contenutistici del 1321 c.c. (ad esempio l’automazione della regolazione della temperatura di un edificio in base ad alcuni parametri condizionati).

Tra i vantaggi dell’utilizzo degli smart contract vi è, oltre l’eliminazione di parti terze intermediarie, la riduzione dei tempi della giustizia dovuti a cause di inadempimento. La procedura tuttavia non è revocabile, quindi una volta programmato il pagamento questo dovrà essere eseguito, questa peculiarità deriva dalla immutabilità della blockchain che da un lato offre un ottimo grado di sicurezza ma dall’altro rende permanente ciò che viene iscritto nei blocchi. Istituti come annullamento, revoca o rinuncia quindi dovranno essere preventivamente studiati attraverso altri canali oppure si assisterà ad una limitazione delle facoltà, la quale sarebbe in ogni caso compensata da una maggior celerità e irreversibilità.

In sostanza, lo strumento è dotato di notevole potenzialità, nonostante ciò risulta ancora a tratti incerto e le sue applicazioni, seppur molteplici, devono ancora essere trasposte sul piano concreto. L’integrazione e la partecipazione dell’attività umana sembra poter fornire quello slancio iniziale, idoneo a permettere alla piattaforma di prendere il via, in attesa di ulteriori perfezionamenti. Come ogni innovazione non si riesce ancora a percepire quali saranno i settori in cui maggiormente verrà utilizzata (probabilmente quello bancario è tra i più indicati) quindi sarebbe azzardato ridimensionare la ricerca a pochi ambiti. In futuro sicuramente andranno delineandosi nuove funzionalità che, con il passare del tempo, verranno sicuramente apprezzate e diventeranno parte della quotidianità.


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Michele Chierici

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