Green pass: tesi contrapposte

Green pass: tesi contrapposte

Sommario: 1. Premessa – 2. La legittimità del Decreto Legge n. 105\2021 – 3. Green pass: diritto o obbligo alla vaccinazione?

 

Premessa

L’ avvio della campagna vaccinale ha rappresentato una svolta significativa nel fronteggiare la pandemia. Con il decreto legge n. 105 del 2021, lo stesso governo ha poi istituito il c.d. Green pass per porre un ulteriore freno al contagio alimentato dalla nuova variante Delta: provvedimento contestato da gran parte della popolazione, ritenendolo illegittimamente incostituzionale.

Occorre precisare, che per essere incostituzionale una norma deve violare uno o più articoli della Costituzione inoltre, è la stessa Costituzione che ammette delle limitazioni come si evince dall’ articolo 16 secondo cui “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza“.  Pertanto, è la Costituzione stessa a porre in essere una serie di limitazioni all’ esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, attraverso l’ emanazione di provvedimenti volti a tutelare la sicurezza pubblica[1].

Infine, nella nostra Costituzione, il diritto alla salute non è tutelato solo come diritto fondamentale del singolo ma anche come interesse della collettività. Ciò giustificherebbe l’ imposizione di un trattamento sanitario se è volto a preservare non solo lo stato di salute di chi ne è assoggettato ma di un’ intera popolazione[2].

2. La legittimità del Decreto Legge n. 105\2021[3]

Il decreto legge 105\2021 che istituisce il Green pass è un atto avente forza di legge, immediatamente efficace e dunque, vincolante.

E’ disciplinato ai sensi dell’ articolo 9, il quale lo definisce come un documento cartaceo o digitale rilasciato dall’ autorità sanitaria, con la quale si comprova “lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars Cov2, guarigione dall’ infezione ovvero l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus“.

Una delle tesi sostenute tra quelli che lamentano l’ illegittimità del decreto legge, si basa sulla nuova formulazione del comma 8 dell’ articolo 9 dove si precisa che le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti europei quali: il regolamento 2021\953 che prevede una Certificazione verde digitale per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini Ue durante la pandemia, mentre non dovrebbe costituire, presupposto indispensabile per circolare liberamente all’ interno del singolo Paese europeo;  il regolamento 2021\954 che estende le misure per il rilascio del certificato anche ai cittadini di Paesi terzi che sono autorizzati a muoversi all’ interno dell’ Ue oppure che si trovino o soggiornano legalmente negli Stati membri.

In relazione a quando detto, sorgono molteplici ordini di problemi:

1) sotto il profilo generale la possibile violazione della normativa europea poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, nel nostro ordinamento assume valenza obbligatoria e prescritta. In aggiunta, la normativa europea al considerando 6 riconosce ai singoli Stati membri la possibilità di poter stabilire limitazioni, proporzionali e non discriminatorie al diritto di circolazione, ma occorre che esse siano limitate nella portata e nel tempo, invece il d.l. 105\2021 prevede una proroga di altri sei mesi dello stato di emergenza e dell’ estensione del possesso della Certificazione rispetto alle altre proroghe che erano di tre mesi: quindi, anche sotto questo profilo il decreto legge si rivela in contrasto con la normativa europea;

2) presunta violazione del dato costituzionale, laddove, se pur in assenza di un obbligo vaccinale si introducano forme di discriminazione e trattamento differenziato nei confronti di soggetti non titolari di Green pass, al fine di utilizzare determinati servizi ed accedere a luoghi aperti al pubblico: in questo caso, non si andrebbe a toccare la libertà di circolazione del soggetto potendo i non vaccinati circolare liberamente sul territorio nazionale, bensì la libertà personale, in quanto etichettare i non vaccinati come cittadini non rispettosi del dovere di solidarietà sociale provoca una stigma sociale equiparabile a una menomanza della dignità della persona (sul punto Corte Cassazione sentenza n. 68\1964).

In definitiva, la prova di resistenza per verificare la legittimità giuridica del Green pass è costituita dalla mancanza di un obbligo di vaccinazione, per cui soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria, potrebbe costituire un valido fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo.

3.  Green pass: diritto o obbligo alla vaccinazione [4]

Una domanda che molti si sono posti con l’ introduzione del Green pass è la seguente: è un obbligo indiretto di vaccinazione?

Premesso che vaccinarsi non è attualmente un obbligo giuridico ma solo un dovere etico

Segue la risposta a tale domanda che coinvolge tanto i pro vax quanto i no vax: i primi sostengono che la vaccinazione protegga l’intera comunità alla salute e rappresenterebbe un bene comune al quale nessuno può sottrarsi, interpellando l’ art. 16 della Costituzione.

I secondi invece, muovendo sulla disposizione dell’ art. 32 2° comma della Costituzione ritengono che la questione vada affrontata non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista della libertà dell’ individuo.

Come si evince dall’ articolo 3 comma 2 della Costituzione che disciplina la tutela dell’ uguaglianza e l’ articolo 32 della Carta fondamentale che al 2° comma prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori, il provvedimento non può effettuare discriminazioni tra vaccinati e non. Infine, leggendo il dettato normativo, il Green pass può essere acquisito anche solo con un tampone effettuato almeno 48 ore prima o con l’ attestazione di avvenuta guarigione non più di sei mesi dal virus, senza fare alcuni riferimento “esplicito” ad un obbligo di vaccinazione.

 

 

 

 

 


FONTI
[1] GENTILUCCI P. “Green pass e profili di legittimità costituzionale” disponibile qui https://www.diritto.it/green-pass-e-profili-di-legittimita-costituzionale/
[2] GAGLIARI A. “Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio le 10 domande e risposte” disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/green-pass-ecco-cosa-cambia-e-dove-e-obbligatorio-10-domande-e-risposte-AENxocY;
[3] https://generazionifuture.org/osservatoriocostituzionale/;
Sul tema si veda anche: DIRITTO E FISCO “Green pass è incostituzionale?” del 21 luglio 2021 disponibile qui: https://www.laleggepertutti.it/511737_il-green-pass-e-incostituzionale
[4] FACCIOLINI T. “Il Green pass è incostituzionale?” del 12 agosto 2021 disponibile qui https://www.studiocataldi.it/articoli/42587-il-green-pass-e-incostituzionale.asp;
RECALCATI M. “Gli ideologici, i filosofici e i salutisti: viaggio nella mente del popolo no vax”, La Repubblica del 29/7/2021, disponibile qui: https://www.google.com/amp/s/www.repubblica.it/cronaca/2021/7/29news/nella_mente_dei_no_vax-312284179/amp/

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