Guardia Particolare Giurata: la figura professionale e giuridica

Guardia Particolare Giurata: la figura professionale e giuridica

Chi sono le G.P.G.? Le Guardie Giurate sono: “addette alla vigilanza o alla custodia dei beni mobili ed immobili del proprio datore di lavoro[1] o (attraverso un istituto di vigilanza) altrui[2] e a tutte quelle altre attività di sicurezza, in cui non sono richieste pubbliche potestà[3]”. Questo passaggio non è di poco conto perché sancisce una netta separazione tra i compiti delle Guardie Particolari Giurate e le Forze di Polizia, le cui mansioni si sfiorano e, al di là di quanto comunemente ed erroneamente considerato, mai si sovrappongono. Le GPG sono giuridicamente in grado di poter risolvere la stragrande maggioranza dei problemi di security in totale autonomia, lasciando il ricorso alle forze di polizia solo alle occasioni giuridicamente (ed operativamente) più complesse, dove – invece – sono indispensabili le “pubbliche potestà”.

Necessario, a questo punto, intendersi sul significato dei termini “vigilanza” e “custodia”. Se si prendono per buoni i significati riportati in un qualsiasi vocabolario, si assume che “vigilare” è sinonimo di “sorvegliare” e vuol dire: “seguire con attenzione e controllare ciò che succede per poter intervenire rapidamente ed efficacemente se necessario”. Custodire, invece, vuol dire: “avere cura vigilare in maniera responsabile, sorvegliare un luogo, una persona, una cosa, preservandoli  dai pericoli”. Seguendo il significato della lingua italiana per “proteggere” un bene mobile dall’azione dell’ “essere sottratto” o “danneggiato”, le azioni da anteporre sarà la vigilanza, per il bene immobile, per impedire danneggiamenti o violazioni, sarà la custodia.

Appare piuttosto chiaro che, chiunque voglia vigilare o custodire un bene mobile o immobile, dovrà necessariamente avere, previa licenza prefettizia, la qualifica di guardia particolare giurata.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 14258, del 21 aprile 2006, ha rilevato che l’elemento che qualifica un determinato servizio come “vigilanza privata” che “è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidati alle proprie cure e quindi, come attività volta in via mediata a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica“. Sempre la Cassazione ricorda che “qualsiasi forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi, esige la licenza del Prefetto (art 134 TULPS), indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata[4]. E’ importante questo passaggio, i togati sembrano dire, sostanzialmente, che non basta mascherare le attività di vigilanza e custodia con artifizi linguistici, chiamandoli “monitoraggio” o “sorveglianza”, rientra nella vigilanza e custodia qualsiasi attività di preservazione del bene nei confronti di atti intenzionali illeciti nei confronti dello stesso.

C’è chi, al fine di aggirare la legge, parla di tutela dei beni così da non rientrare almeno sintatticamente nelle parole “vigilanza e custodia” ed in questo caso è sempre la legge a stabilire la misura delle cose. La legge 300/70 ( e ss modificazioni), all’art. 2, si occupa della tutela del patrimonio aziendale ed anche in questo caso afferma che può essere affidata a Guardie Giurate senza altri riferimenti[5]. La legge parla di “tutela[6]” cioè di: “funzione protettiva o difensiva”.

In definitiva, considerate tutte le possibili alternative, con lo scopo di aggirare la legge, è assiomatico che, se non si modificano demagogicamente i termini della lingua italiana e del diritto, chiunque voglia far vigilare, sorvegliare, custodire, tutelare un suo bene (mobile o immobile), è obbligato a rivolgersi ad una guardia particolare giurata, così come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Proseguendo per deduzione, per quanto riguarda i beni mobili e immobili, appare logico considerare che la condizione di “sicurezza”, cioè quella condizione che “rende e fa sentire esente da pericoli”, nella porzione del suo “essere sottratto”, “danneggiato”, “occupato abusivamente” o “depredato”, può essere garantito solo da una guardia giurata.

Come si diventa Guardia Giurata. A norma dell’art. 138 TULPS, le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto[7]; 5) essere persona di buona condotta morale; 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal Prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il Prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Una volte assunta, la GPG per essere dovrà aspettare il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, dopo aver prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del R.D. 635/1940[8] e previo superamento  -con esito positivo – di un apposito corso teorico-pratico formativo[9], organizzato dall’istituto di vigilanza interessato[10].

Fondamentale quest’ultimo passaggio, il corso[11] è –di norma- gratuito e deve essere organizzato dall’Istituto che assume. Sono – perciò – da ritenersi non validi per l’immissione in servizio tutti quei corsi pre-assuntivi, spesso a pagamento, non organizzati programmati, come evidenziato nel punto 1.e, Sezione I, Allegato D, del DM 269/10, direttamente degli Istituti di Vigilanza.

Ai fini dell’assunzione e immissione in servizio, le Guardie Giurate non devono produrre documentazione psico-sanitaria oltre a quella necessaria per il porto d’armi. A tal fine non c’è uno specifico divieto normativo ad assumere persone a mobilità ridotta o con patologie: in buona sostanza non bisogna rispettare i rigidi protocolli fisici delle Forze di Polizia o Armate. La spiegazione è ovvia e semplice, le GPG non hanno compiti di Pubblica Sicurezza[12] o di Polizia Giudiziaria ma la mera vigilanza e custodia dei beni che può essere definita come un’attività di prevenzione dal crimine senza alcun “obbligo” repressivo. Vigilare e custodire i beni vuol dire non farli sottrarre ma l’assicurare i criminali all’Autorità giudiziaria è compito specifico ed obbligo della Polizia Giudiziaria, seppure, in taluni casi (non per tutti i reati), è una facoltà “anche” del privato[13].

E’ Security, non Pubblica Sicurezza, né Polizia Giudiziaria. La legge 101 del 6 giugno 2008 ha modificato l’articolo 138 del TULPS e le Guardie Particolari Giurate, come già stabilito dal comune orientamento giurisprudenziale precedente, sono “incaricati di pubblico servizio”. C’è da sottolineare che la qualifica giuridica loro assegnata rimane lettera morta, in quanto, la stragrande maggioranza, non ha la minima idea di cosa voglia dire e di quali siano i poteri e le limitazioni di questa figura, più che sufficiente per il lavoro (di security) da svolgere. In tantissimi, invece, aspirano allo status di “pubblico ufficiale” o di agenti di Polizia Giudiziaria, come se gli servissero i poteri tipici delle funzioni che, dove sono indispensabili, sono garantiti.

Esempi tipici di queste garanzie sono:

– la qualifica di pubblici ufficiali, prevista da apposita legge regionale[14], per le guardie giurate impiegate in servizio di controllo dei titoli di viaggio nel trasporto pubblico urbano di alcune province della Lombardia;

– la qualifica di agenti di Polizia giudiziaria, relativamente al contrasto dei reati nei confronti degli animali d’affezione, per il caso delle guardie zoofile[15] delle associazioni protezionistiche riconosciute.

Lo status di “Incaricato di Pubblico Servizio” rivestito dalle Guardie Particolari Giurate è un importante traguardo per la categoria che è passata da “privato cittadino” (almeno nella percezione di molti) ad uno status tutelato anche nelle garanzie di “sicurezza” della propria persona, nelle stesse forme dei pubblici ufficiali[16].

Le Guardie Giurate non sono, allo stato, pubblici ufficiali, perché i poteri “autoritativi” e “certificativi”, tipici della funzione, non sono necessari e non servono per i compiti loro affidati e stabiliti dal DM 269/10 allegato D Sezione III, punto 3.a: vigilanza fissa; vigilanza saltuaria di zona; vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza; intervento su allarme; vigilanza fissa antirapina; vigilanza fissa mediante l’impiego di unità cinofile; servizio di antitaccheggio; custodia in caveau; servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).

La circolare di indirizzo del Capo della Polizia del 23 aprile 2019, il quale, riprendendo l’art 256 bis del R.D. n.635 del 6 maggio 1940, sottolinea come siano di esclusivo compito delle GPG:

– i servizi di vigilanza concernenti le attività di sicurezza sussidiaria integrative del dispositivo garantito dalle forze di polizia nelle infrastrutture del trasporto aereo Marittima e Ferroviario;

– la custodia al trasporto la scorta di armi esplosivi di ogni altro materiale pericoloso nei casi previsti dalla legge dalle prescrizioni imposte dalle autorità;

– la custodia trasporto la scorta di contante ed altri beni di valore nonché la vigilanza dei luoghi dove vive il maneggio delle somme rilevanti di denaro o altri titoli o beni di valore rilevante appartenente a terzi;

– la vigilanza armata mobile nonché gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni riservate agli ufficiali e agenti di P.S.;

– la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico delle telecomunicazioni dei prodotti della tecnologia di quelli a rischio impatto ambientale e delle Infrastrutture che possono costituire anche in via potenziale un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell’ambiente.

A questo elenco potrebbe essere inclusa anche la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture. Tuttavia per questi luoghi si fa riferimento a “speciali esigenze di sicurezza[17]” e solo in presenza di queste, i servizi medesimi, dovrebbero essere svolti da guardie particolari giurate. A volte queste “speciali esigenze” non ci sono o sono disattese e la vigilanza, o addirittura i controlli di sicurezza sono affidati anche a semplici portieri.

La Guardia Particolare Giurata, secondo il parere del Consiglio di Stato 1247/2008 la G.P.G. è dedita ad “…attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alla forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative…”. Per il DM 154/09 le G.P.G. sono addirittura considerate la “sicurezza sussidiaria”[18], cioè possono sostituire nei compiti di sicurezza le forze di polizia, fino a che non siano richieste “pubbliche potestà”.

Le attività di sicurezza o sono garantite da una persona con licenza del Prefetto (ai sensi degli artt. 133 e 134 TULPS) o non sono “sicurezza”[19] e siamo di fronte ad una funzione abusiva da parte di altre figure professionali (portieri, investigatori privati, volontari etc.) che la legge non prevede e punisce a norma dell’art. 140 TULPS con arresto fino a due anni e ammenda fino a 619 euro.

 

 

 

 

 

 


Note
[1] Art. 133 TULPS.
[2] Art. 134 TULPS.
[3] Come si desume dal disposto dei DM. 85/99 e 154/09.
[4] Cassazione – Terza Sezione sentenza nr. 1605 del 14.01.2010.
[5] Art. 2. (Guardie giurate) Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
[6] Dal lat. tutela, der. di tutus, p. pass. di tuēri ‘difendere, proteggere.
[7] Reato più grave rispetto alla contravvenzione punito con Ergastolo, reclusione e multa.
[8] Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.
[9] DM 269/10, Allegato D, Sezione I, punto 1c.
[10] fatte salve le guardie assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.
[11] Ai sensi del DM 269/10, Allegato D, Sezione I, punto 1.e: I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi: a) conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro; b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l’esecuzione dei servizi; c) conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi; d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l’acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all’uso, maneggio, cura e custodia delle armi; 5 e) addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione; f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata; g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall’Autorità di P.S.; h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi; i) nozioni di diritto costituzionale; j) contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro; l) aspetti etico professionali; m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali. Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno… Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l’istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l’elenco dei partecipanti, nonché l’indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni. E’ fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d’armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione. Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.
[12] Al di là della tutela della proprietà privata, richiamata dall’art. 1 TULPS.
[13] Solo quelli previsti dall’art. 383 c.p.p. che richiama l’art. 380 c.p.p.
[14] Legge Regione Lombardia del 4 aprile 2012 , n. 6, Art. 3 bis. “Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.
[15] Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” Art. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
[16]  Con la previsione degli art. 336 C.P. – violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e 337 C.P. – resistenza a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.
[17] L’art 256 bis comma 3) del R.D. n.635 del 6 maggio 1940.
[18] Ritenuta “sicurezza complementare” fino al 2008 dal comma 2 dell’art. 256 bis del regolamento di esecuzione del TULPS.
[19] Fanno eccezione la Security degli stadi è garantita dagli steward; la Security dei locali pubblici o aperti al pubblico garantita dagli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo; la sicurezza degli accessi e la presenza antitaccheggio (che è un’attività diversa da quella svolta dalle GPG) effettuate dal portierato (addetti ai servizi fiduciari). Quando si tratta di vigilare e custodire, la risposta non può essere che una: le guardie giurate.

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Leandro Abeille

Sociologo, istruttore certificato di Maritime Security, OSCE law enforcement instructor, docente formatore dei formatori certificato in security.

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