Guida in stato di alterazione psico-fisica: non basta l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti

Guida in stato di alterazione psico-fisica: non basta l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti

Premessa. La IV sezione della Corte di Cassazione si è occupata, recentemente, del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 CdS stabilendo, con sentenza n. 3900/2021, la necessità dell’accertamento degli elementi sintomatici esterni dello stato di alterazione dell’imputato, non essendo sufficiente il solo mero accertamento dell’assunzione.

La sentenza n. 3900/2021. La Corte di Cassazione viene chiamata pronunciarsi sul ricorso presentato dall’imputato, essendogli stata riconosciuta la penale responsabilità, in primo e secondo grado, per il reato di cui all’art. 187 comma 1 CdS, per essersi messo alla guida di un’auto di proprietà di terzi dopo aver assunto cannabinoidi.

L’impugnazione presenta due motivi nei quali, in primo luogo, si segnala come la Corte d’appello non abbia accolto la doglianza con cui lamentava la violazione del diritto di difesa causata dal mancato avviso da parte degli agenti all’imputato di poter chiamare un difensore prima di procedere all’accertamento indifferibile e, in secondo luogo, denota l’erronea applicazione dell’art. 187 CdS, non essendo stato sottoposto al necessario accertamento che dimostri l’attualità dell’uso attraverso una conoscenza tecnica specialistica.

La IV sezione della Corte adita, con sentenza n. 3900/2021, accoglie il ricorso perché fondato ma, tuttavia, rigettando il primo motivo poiché chiamando autonomamente il difensore per farsi assistere, l’imputato ha esercitato il diritto di difesa garantito dall’ordinamento, indipendentemente dall’ omissione degli agenti accertatori.

È fondato e merita accoglimento, invece, il secondo motivo perché la sentenza impugnata si basa sulla positività dell’esame ematico ai cannabinoidi, ma non affronta il tema dell’alterazione dello stato psico-fisico dell’imputato.

Nel pronunciarsi, la Corte romana ha stabilito che non sufficiente che “l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che gli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione rilevando, altresì, la distinzione fra lo stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 CdS e la guida sotto l’influenza dell’alcool ex art. 186 CdS, che risiede tanto nell’indifferenza della quantità di sostanza assunta quanto nella rilevanza dell’alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di stupefacenti.

L’art. 186 CdS, infatti, prevede il solo accertamento del tasso alcolemico che determina una differente previsione sanzionatoria qualora lo stato di ebbrezza rientri entro la soglia prevista dall’art.186, comma 2, lett. b) ovvero lett. c).

Diversamente, il legislatore non prevede un diverso grado di gravità riguardo lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, pertanto, all’accertamento dell’assunzione deve necessariamente compendiare la sintomatologia dello stato di alterazione, dato che “l’assenza di soglie implica di per sé l’integrazione del reato”. Un reato che coerentemente il legislatore ha agganciato nel trattamento sanzionatorio, alla più grave sanzione prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c)”.

Principi ai quali il giudice di secondo grado torinese non si è attenuto, limitandosi al controllo effettuato dagli agenti, omettendo qualsiasi approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica e senza verificare, altresì, la presenza di altri elementi da cui desumere la pericolosità alla guida.

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

Dimostrazione dello stato di alterazione. Pertanto, è la constatazione esteriore della sintomatologia che deve determinare l’avvio del procedimento di cui all’art. 187 CdS, al fine di determinare se essa è correlata all’assunzione di sostanze droganti.

Le modalità di accertamento previste, non implicano necessariamente un prelievo del sangue (da ritenersi – ove positivo – risolutivo sulla causa scatenante l’alterazione), ma consentono di far risalire l’origine dell’alterazione psicofisica all’uso di droghe “anche attraverso accertamenti biologici diversi come l’esame delle urine, che seppure di per sé non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione”.

Alla sintomatologia dell’alterazione deve, quindi, accompagnarsi l’accertamento alla sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione.

Conclusioni. In conclusione, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che il soggetto agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.


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