Guida in stato di ebbrezza: dal trattamento sanzionatorio alle garanzie difensive
Ai sensi dell’ art. 186, co. 1 c.d.s. “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’ uso di bevande alcoliche”.
Ciò detto, fulcro della norma in esame è il successivo comma 2, il quale enuncia tre distinti trattamenti sanzionatori.
Più precisamente, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:
A) con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. All’ accertamento consegue la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
B) con l’ ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’ arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l. All’ accertamento consegue la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
C) con l’ ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’ arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. All’ accertamento consegue la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Peraltro, in quest’ ultimo caso, con la sentenza penale di condanna è disposta la confisca del veicolo.
È bene evidenziare che, mentre la fattispecie di cui alla lettera A) costituisce un semplice illecito amministrativo, le ipotesi di cui alle lettere B) e C) integrano, invece, vere e proprie contravvenzioni.
Questa sfumatura consente di comprendere la portata del comma 2-sexies, il quale precisa che ove le contravvenzioni (e non l’ illecito amministrativo!) di cui al comma 2 siano commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l’ ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
E se il conducente in stato di ebbrezza provoca in incidente stradale?
Orbene, ai sensi del comma 2-bis, le sanzioni di cui al succitato comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni.
Nondimeno, all’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, consegue la revoca della patente di guida.
Attuate tali indispensabili premesse sul quadro sanzionatorio, occorre focalizzare l’attenzione sulle modalità di accertamento del tasso alcolemico.
Sovente si sente dire, da sedicenti “professionisti”, che gli organi di polizia stradale non potrebbero effettuare alcun accertamento del tasso alcolemico, ovvero che dovrebbero attendere l’arrivo del difensore di fiducia del conducente.
Orbene, l’ art. 186 c.d.s. non lascia spazio a dubbi: gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre il conducente ad un accertamento non invasivo del tasso alcolemico, effettuato mediante un apposito apparecchio portatile (c.d. “etilometro”).
Tuttavia, prima di effettuare l’alcoltest, l’agente accertatore ha l’obbligo, pena la nullità dell’ accertamento, di avvisare il conducente circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Ma gli organi di polizia stradale hanno il dovere di attendere il difensore di fiducia eventualmente nominato, oppure possono procedere anche in sua assenza?
La Corte di Cassazione, interpellata sul tema, ha affermato che la facoltà del conducente di farsi assistere dal difensore di fiducia “deve fronteggiarsi con l’ urgenza e indifferibilità dell’ alcoltest” e ciò si traduce “nell’ esclusione del dovere della polizia giudiziaria di attendere l’ arrivo del difensore eventualmente nominato” (Cass., Sent. n. 41178/2017).
Per contro, la Suprema Corte ha precisato che “questo naturalmente non preclude al conducente, preavvertito della facoltà, di mettersi in contatto con il difensore, di chiedere e ricevere i consigli del caso; né impedisce al difensore di essere presente all’ accertamento se, ad esempio, si trova nelle vicinanze del luogo in cui si stia procedendo al medesimo e sia in grado di intervenire nello spazio di pochi minuti” (Cass., Sent. n. 13493/2020).
A questo punto, occorre dipanare un ultimo dilemma: il conducente può rifiutare l’alcoltest?
Ancora una volta si richiama l’ art. 186 c.d.s., ai sensi del quale il conducente, ove rifiuti l’ alcoltest, è punito, per ciò solo, con l’ ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’ arresto da sei mesi ad un anno; peraltro, con la sentenza penale di condanna è disposta la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni nonché la confisca del veicolo.
In altre parole, sotto il profilo sanzionatorio, conviene sempre sottoporsi all’ alcoltest.
Infine, è bene sapere che, dal momento in cui l’ art. 186 c.d.s. non circoscrive il proprio ambito di applicazione ai veicoli a motore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l’ applicabilità della norma de quo altresì ai ciclisti, con esclusione delle sole conseguenze che riverberano sulla patente di guida (ex multis Cass., Sent. n. 54032/2018).
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