Guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente e lavoro di pubblica utilità

Guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente e lavoro di pubblica utilità

Com’è noto, gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) prevedono dal 2010 la possibilità per il contravventore di richiedere al giudice penale di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (LPU), ossia lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze, preventivamente convenzionati con il Tribunale di competenza

Ogni giorno di LPU viene equiparato ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria. Tale strategia difensiva risulta particolarmente “conveniente” a quanti, ad esempio, non possono più beneficiale della sospensione condizionale della pena e dovrebbero pagare ingenti somme di denaro (pari anche a decine di migliaia di euro) o, addirittura, scontare la pena in carcere.

Inoltre, al termine del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Giudice, qualora il lavoro sia stato svolto con esito positivo, pronuncia l’estinzione del reato, dimezzando la sanzione accessoria dellasospensione della patente di guida e revocando il provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato (confisca che è disposta, tuttavia, solo nel caso in cui il valore alcolico del conducente fosse superiore a 1,5 g/l o per i casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Degno di nota è il fatto che questo tipo di misura sostitutiva possa essere concessa una sola volta e mai a coloro che in costanza dell’accertamento abbiano provocato un incidente stradale.

Particolari problemi applicativi sorgono, tuttavia, circa il periodo di sospensione della patente di guida, stante la previa sospensione in via cautelare disposta dal Prefetto al momento dell’accertamento.

Far decorrere il periodo di sospensione, senza “attendere” la definizione del procedimento penale, significherebbe di fatto vanificare quella doverosa valutazione finale del Giudice sul corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità che potrebbe portare ad una riduzione della metà del periodo di sospensione della licenza amministrativa di guida, così come disposto dall’art. 186 co. 9-bis C.d.S..

A seguito dell’introduzione del comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., ossia la possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità, è infatti prevista la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida, per cui qualora ciò avvenisse , il soggetto sanzionato si troverebbe a subirebbe un periodo di sospensione cautelare superiore a quello che gli verrà definitivamente comminato dal Giudice penale!

Proprio su tale punto si è recentemente espressa la IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 48330 del 27-09-2017  ha statuito che: “In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ulteriormente applicata, si considera “sospesa” fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità”.

Tale principio, in ragione del fatto che l’art. 186 C.d.S., comma 9-bis prevede che laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. La Cassazione afferma che il verbo “ripristinare” implica necessariamente il venire meno della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; solo l’esito dello svolgimento della misura potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida.

In conclusione, qualora il giudice ammetta il  trasgressore a svolgere i lavori di pubblica utilità non può anche comminargli la sanzione amministrativa della sospensione della patente durante lo svolgimento della prova stessa, in quanto tale sanzione è condizionata al positivo svolgimento dei lavori, all’esito dei quali la sanzione accessoria tornerà in essere ma per un periodo di tempo dimezzato, ed in ogni caso detratto quanto già scontato nelle more del giudizio (cd. presofferto).


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Avv. Claudia Romagnoli

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