Hai investito un cane? Per i danni risponde l’ASL
Giudice di Pace di Taranto, 10 dicembre 2014
a cura di Anna Romano
Il fatto
Un automobilista conveniva innanzi al Giudice di Pace di Taranto l’Azienda Unità Sanitaria e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni.
Mentre era alla guida della propria autovettura, il guidatore intraprendeva una manovra di sorpasso di un articolato e, suo malgrado, investiva un cane randagio di grossa taglia, sbucato improvvisamente dal margine destro della carreggiata.
L’autovettura riportava gravi danni di natura meccanica ed alla carrozzeria, rendendosi perciò necessarie varie riparazioni. Inoltre, il guidatore riportava varie lesioni personali.
Si costituiva l’Azienda Unità Sanitaria Locale, la quale in via pregiudiziale chiedeva, previa spostamento della prima udienza, di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune, ritenuto responsabile per la mancata messa a disposizione del canile.
La decisione
Il Giudice ha ritenuto la chiamata in causa del Comune del tutto pleonastica.
Infatti, la Regione Puglia (come gran parte delle Regioni italiane) ha una propria legge regionale, che regola la materia specificatamente.
In precedenza, veniva individuata la legittimazione passiva del Comune non in relazione al fatto concreto, ma, piuttosto, facendola discendere da un generico «legame» con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 «al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione» di definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica e di verifica dell’andamento generale dell’attività. Senonché, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Ne consegue, che la locale azienda sanitaria dov’essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune con conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi.
La legge Regione Puglia (art. 6 della legge regionale n. 12 del 03.04.1995) ha attribuito all’ASL territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, dunque deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL, e non anche il Comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (cfr in senso conforme Cass. Civ. sez III, sentenza 7/12/2005 n 27001 e Cass. Civ. Sez III, sentenza 3/04/2009 n 8137).
Da quanto sopra si ricava che con riferimento alla Regione Puglia il recupero dei cani randagi è di competenza dei servizi veterinari delle AUSL, anche dopo il riconoscimento delle stesse quali soggetti giuridici dotati di autonomia amministrativa, con legittimazione sostanziale e processuale, nonché inserite nell’organizzazione sanitaria sia regionale sia nazionale.
Anna Romano
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