Hate speech: “odiare” online

Hate speech: “odiare” online

La necessità di una regolamentazione unitaria contro i fenomeni discriminatori

“Hate speech”, “Hate crimes”: l’impianto giuridico nazionale non presenta una precisa definizione giuridica per i crimini di odio. Tuttavia, le istituzioni non sono rimaste indifferenti ai ripetuti richiami provenienti dalla comunità internazionale in tema di interventi volti a contrastare i fenomeni discriminatori, spesso perpetrati online. Nel nostro ordinamento sono presenti, infatti, diverse disposizioni che tentano di delineare i contorni del fenomeno: la più inclusiva sembra il rapporto finale (luglio 2017) redatto dalla Commissione sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, presso la Camera dei Deputati, nel quale si definisce l’hate speech come «l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale». L’obiettivo della Commissione è rimuovere e prevenire fenomeni di hate speech online, individuando precise responsabilità in capo alle piattaforme social network. Da segnalare, inoltre, la Legge Mancino n. 205 del 1993, con la quale “si punisce chi istiga a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;  l’art 604 bis cp che condanna “la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; il regolamento AGCOM “Disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hatespeech”. Tutte disposizioni legittimate dal più ampio art. 3 Cost. che annovera tra i principi fondamentali quello alla pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L’accesso facilitato agli strumenti informatici e la possibilità di raggiungere un bacino di utenza illimitato, amplificano le conseguenze dannose degli atteggiamenti discriminatori (e degli illeciti, in generale) divulgati in rete. Spesso, risultano infruttuosi i tentativi di regolamentazione, tanto più sembra faticoso individuare i soggetti autori dell’illecito, che talvolta si nascondono dietro all’anonimato. Gli stessi gestori delle piattaforme social, sebbene adottino concretamente misure volte ad ostacolare la diffusione di messaggi di incitamento all’odio (Facebook, ad esempio, aderisce al codice di condotta della Commissione europea che impone ai social network la rimozione dei contenuti discriminatori per diffamazione, cyberbullismo, revenge porn, minacce, violenza, offese alla propria reputazione e/o immagine), si scontrano con le diversificate realtà nazionali, nonché con una normativa non univoca contro i reati di odio. Le Corti nazionali stentano a riconoscere la punibilità di taluni atteggiamenti discriminatori, connotandoli piuttosto come mera espressione della libera manifestazione del pensiero. Nella nota controversia “Facebook c. Casapound”, il tribunale di Roma respinse il reclamo presentato dal social network contro l’ordinanza che decretava la riattivazione della pagina ufficiale “CasaPound Italia”, disposta in precedenza dalla piattaforma per violazione dei termini di utilizzo. A nulla valse il novero dell’associazione politica nella ‘black list’ secondo gli Standard della Comunità (Facebook), essendo nota alle cronache per manifestazioni pubbliche dalle coloriture estremiste, o per episodi di intolleranza in danno di minoranze etniche, posti in essere dai membri del partito politico o da simpatizzanti dello stesso. Il tribunale concluse affermando che l’esclusione dell’associazione dalla piattaforma rappresentava una grave lesione del diritto al pluralismo politico (Tr. Di Roma, 27/04/2020). Sul piano internazionale, la situazione è ben differente. Si faccia riferimento al caso “Féret”: il deputato belga,  presidente del partito politico “Fronte Nazionale” in Belgio, era stato condannato per incitamento alla discriminazione razziale in quanto, durante la campagna elettorale, distribuiva volantini con slogan ingiuriosi nei confronti degli immigrati. Si oppose sostenendo che il suo diritto alla libertà di espressione era stato violato, ma la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non rinvenendo alcuna violazione dell’art. 10 Cedu, faceva così le proprie conclusioni: “per essere qualificato come tale, l’incitamento all’odio non richiede l’incoraggiamento a compiere un atto di violenza o un atto criminale”, pertanto le affermazioni del deputato belga furono ritenute “idonee a suscitare reazioni incompatibili con un clima sociale sereno” ( Féret c. Belgio, N. 15615/07, Corte EDU (Seconda Sezione), 16 luglio 2009). Sebbene le azioni del deputato non si sostanziassero in una violazione concreta della dignità umana, la posizione influente rivestita dal soggetto e le circostanze nelle quali fu diffuso il messaggio di propaganda, furono ritenute idonee e sufficienti a suscitare sentimenti di pregiudizio e paura nei confronti degli immigrati. Si desume che l’istigazione all’odio non richiede necessariamente il compimento di atti di violenza. Occorre un parallelismo con la vicenda Casapound: probabilmente, avrebbe avuto un esito differente qualora la disamina del caso fosse stata rimessa alla Corte Edu. Si potrebbe intendere che l’accesso alla piattaforma social, da parte di un partito politico che notoriamente diffonde contenuti intrisi di profili discriminatori (è sufficiente, infatti, consultare il programma politico reperibile in rete), contribuirebbe alla diffusione di messaggi di odio, dall’effetto incitativo, alimentando il concretizzarsi di atti di violenza. In tali circostanze, viene da chiedersi se una normativa unitaria, una sorta di “clausola a fattispecie aperta”, completa di una definizione nella quale ricomprendere le fattispecie ascrivibili a crimini di odio, avrebbe condotto a risoluzioni differenti, fornendo maggiore garanzie in termini di tutela.

Pertanto, le Corti faticano a sanzionare tali atteggiamenti discriminatori, e si dibatte ancora sulla possibile compressione della libertà di espressione ex art. 21 Cost. a fronte del riconoscimento della supremazia della tutela dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost e del diritto alla dignità dell’essere umano: una questione, tra l’altro, già abbondantemente affrontata dalla Corte di Cassazione (dando applicazione agli orientamenti della Corte europea dei diritti umani) che si pronuncia così: “Nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato” (Cass. Pen. 36906/2015). La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango” (Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581).  L’art. 3 Cost. consacra la pari dignità e l’eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, quindi legittima i provvedimenti che vietano e sanzionano la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste.

Una normativa unitaria è possibile e necessaria. Tra i numerosi tentativi attuati dal sistema politico, finalizzati all’ampliamento dei margini di tutela, va ricordato il Ddl Zan, frutto di un travagliato dibattito politico che ha fortemente attirato l’attenzione mediatica: prima approvato alla Camera dei Deputati, poi affossato definitivamente al Senato, il disegno di legge prevedeva modifiche all’articolo 604-bis del Codice Penale sul reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, al quale avrebbe aggiunto oppure (per motivi) fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Un’occasione mancata per l’Italia, sprovvista di uno specifico strumento di protezione contro l’omotransfobia (tale mancanza potrebbe esporci a provvedimenti sanzionatori da parte della Corte di Strasburgo). Tale disposizione avrebbe consentito al nostro ordinamento di allinearsi con una risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa, risalente al 2006, rimasta finora inattuata.

Sembra evidente, quindi, che la società civile non si reputi pronta a consentire un’estensione della tutela penale contro tutte le discriminazioni (richiesta concepita quasi come una pretesa illegittima), sulla quale si abbatte la scure dell’art. 21. Allo stesso tempo, allarma il rapporto Onu del 2019, diffuso dall’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, secondo il quale “i discorsi di alcuni leader politici e talvolta degli stessi membri del Governo italiano incoraggiano, impuniti, la crescita dell’intolleranza, dell’odio religioso e della xenofobia. I media rappresentano i canali attraverso i quali i discorsi dai toni più esasperati trovano maggiore eco, con il rischio di banalizzare e normalizzarne i contenuti”.


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