Haters: i rischi per gli “odiatori” del web
Il termine “haters” – frequentemente diffuso nel mondo virtuale – identifica quei soggetti che, sul web o attraverso i social, manifestano atteggiamenti di odio, disprezzo e critiche che talvolta degenerano in minacce rivolte ad altri utenti o nei riguardi di personaggi noti.
La legge si occupa delle condotte poste in essere tramite internet e sovente anche la giurisprudenza è intervenuta a confermare le conseguenze (anche penali) alle quali incorrono i “trasgressori” delle regole del web. Non sarà possibile infatti invocare a propria difesa la libertà di espressione.
La stessa – costituzionalmente tutelata – incontra dei limiti, tale che non possa sempre configurare una scriminante. La critica, sebbene possa risultare forte, dovrà essere continente e pertinente al fatto.
Il limite della continenza nel diritto di critica, secondo la giurisprudenza, è superato in presenza di espressioni gravemente infamanti e umilianti (Cass. n. 11409/2015).
Il c.d “hater” può macchiarsi di diversi reati: si va dalla diffamazione aggravata alle minacce o molestie, incitamento all’odio razziale, allo stalking.
Qui di seguito se ne citano alcuni:
L’art. 595 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro, chiunque “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione“. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è quella della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.
Il codice penale specifica che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”.
Si ritiene inoltre doveroso precisare che secondo la Cassazione (sent. n. 37596/2014) il social network, consente un numero indeterminato di accessi e visioni.
Ed ancora, il codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La pena è quella della multa fino a euro 1.032. Qualora la minaccia sia grave o aggravata ex art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.
Molto frequente nell’era moderna è il “reato di stalking” diffuso mediante i Social Network, nella sentenza n. 21407/2016 si precisa che ai fini dello stalking, rileva la “reiterazione delle condotte”, non il singolo episodio, che necessita di essere letto nell’ambito delle attività persecutorie nel loro complesso.
Altre aspre conseguenze per i “crimini d’odio” ove si prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a seimila euro per chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Come tutelarsi da tutto ciò? L’hater può essere denunciato, mediante intervento da parte della polizia postale o dei carabinieri entro tre mesi dall’avvenuta conoscenza dell’offesa, ovvero con un esposto alla Procura della Repubblica. Per quanto concerne la prova della condotta diffamante, si ritiene utile lo screenshot dello schermo e un video e/o una testimonianza di chi ha letto il contenuto del messaggio diffamatorio. Perché si configuri la diffamazione è necessario specificare che il post dell’hater (o il commento da lui lasciato a un post altrui) sia pubblico, occorrendo dunque che lo stesso venga a conoscenza di almeno due o più persone.
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Anna Guarnaccia
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