I casi di “guaritori ciarlatani” sono sempre più diffusi. Urge la disciplina delle medicine non convenzionali!

I casi di “guaritori ciarlatani” sono sempre più diffusi. Urge la disciplina delle medicine non convenzionali!

In data 25 ottobre 2016 è stata presentata dalla deputata Sandra Savino la proposta di legge recante la rubrica: “Disciplina delle medicine non convenzionali”.

La problematica sottesa alla proposta di legge de qua merita attenzione soprattutto in Italia dove sempre più frequentemente si ricorre a prestazioni sanitarie di medicine non convenzionali (MNC)  senza che vi sia un quadro normativo di riferimento.

Le MNC sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in ambito pubblico.

Orbene, occorre evidenziare che la rilevanza del fenomeno è stata tale da aver indotto il Parlamento europeo ad approvare la risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 che evidenziava, fra l’altro, la necessità di «garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità, la qualità, l’efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali e, dall’altro, di proteggerli da persone non qualificate».

Ad oggi vi è in primis la necessità, riconosciuta dall’articolo 32 della Costituzione, di garantire la più ampia libertà di scelta terapeutica, ma nello stesso tempo, merita ancora più tutela, l’urgenza di garantire la più completa informazione ai cittadini rispetto al variegato mondo delle MNC, all’interno del quale bisogna distinguere e isolare i numerosi casi di ciarlatani e di pseudo medici che si spacciano per guaritori, pubblicizzando l’applicazione di metodi non scientifici.

In Europa il riconoscimento e lo status giuridico delle MNC varia nei diversi Paesi, i quali si stanno impegnando per sviluppare una regolamentazione comune al fine di proteggere il diritto dell’individuo alla salute.

In Italia, in mancanza di uno specifico quadro legislativo nazionale, il lavoro di approfondimento svolto sino ad oggi è stato basato sull’identificazione della responsabilità sottesa a questo tipo di attività professionale.

Nel 2004 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha presentato un importante documento a tutela del paziente intitolato «Linee guida per lo sviluppo dell’informazione al consumatore sull’utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare ed alternativa», nel quale si  raccomanda ai governi di voler attuare delle politiche per le MNC, ed in particolare : – di fare in modo che siano offerte ai consumatori informazioni sufficienti sia sull’efficacia e sulla sicurezza dei prodotti che sulle controindicazioni; -di creare e far conoscere i canali corretti utilizzabili dai consumatori per riportare gli effetti avversi; – di organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto; – di assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati; – di incoraggiare l’interazione tra gli operatori tradizionali e convenzionali; – di offrire un’assicurazione per le terapie e i prodotti non convenzionali il cui fondamento di evidenza è sicuro.

Il ricorso a prestazioni sanitarie delle varie discipline mediche di MNC, in particolare delle diverse discipline riconosciute dalla FNOCMCeO e dalla Federazione nazionale degli Ordini veterinari italiani, di esclusiva competenza professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra o del veterinario, è un fenomeno in crescita esponenziale in Italia e in tutto il mondo occidentale!!!

Pertanto, la proposta di legge in questione viene così strutturata:

  • all’articolo 1, si definisce quali sono gli indirizzi terapeutici che rientrano tra le MNC (medicina omeopatica;medicina omotossicologica; agopuntura; medicina ayurvedica; medicina tradizionale cinese; fitoterapia; medicina antroposofica), ricomprendendo tra queste anche la medicina manuale (osteopatia; chiropratica);

  • all’articolo 2 si stabiliscono le procedure relative all’accreditamento presso il Ministero della salute delle associazioni e delle società;

  • all’articolo 3 si stabilisce che l’esercizio delle MNC è consentito soltanto a coloro che sono iscritti nello specifico registro degli esperti di MNC, istituito presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; e che in detto registro possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in medicina veterinaria e i laureati in odontoiatria in possesso del masterdi esperto nelle MNC; con l’obbligo per gli esperti nelle MNC di diffondere, nel sito internet dell’associazione o della società scientifica di riferimento e prima di ogni incontro pubblico, informazioni che specifichino la natura di MNC e che chiariscano che le tecniche utilizzate sono diverse dalle discipline mediche tradizionalmente riconosciute.

Ed infine, al comma 5 è fatto divieto di utilizzare la dicitura di MNC, per chiunque non sia iscritto nel registro previsto dall’articolo 3 comma 2 e che “in caso di violazione della legge è promosso un procedimento disciplinare da parte del consiglio dell’ordine o del collegio della provincia dell’albo di iscrizione, secondo quanto stabilito dall’articolo 38, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.”


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti