I concorsi pubblici e l’allattamento della “neomamma”

I concorsi pubblici e l’allattamento della “neomamma”

Le cd. “neomamme”, interessate a partecipare a concorsi pubblici ma nella situazione di dover provvedere all’allattamento di un pargolo, possono richiedere una procedura personalizzata. (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 7 Aprile 2017, n. 163).

La vicenda si è presentata a seguito del  ricorso promosso da una giovane mamma che aveva impugnato il provvedimento finale con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo aveva approvato la graduatoria relativa all’accesso al Corso di Laurea in Logopedia per l’anno 2014/15. In tale occasione la ricorrente lamentava di non essersi collocata utilmente in graduatoria.

Considerato lo stato di puerperio in cui versava la partecipante, avendo partorito da soli sette giorni, la neomamma aveva richiesto all’Amministrazione di adottare un “trattamento differenziato” che le consentisse di allattare il neonato nel rispetto della privacy durante la prova d’esame. A ben vedere l’Amministrazione interessata, non aveva provveduto al riguardo nonostante la richiesta fosse pervenuta con notevole anticipo rispetto alla data di svolgimento generando quindi, uno stato di stress e disagio che aveva ridotto la serenità e la concentrazione della candidata.

La Commissione è rimasta inerte e, durante il concorso, non aveva attivato alcuna procedura tesa a consentire l’espletamento delle funzioni materne dell’esaminanda la quale anzi,  si vedeva negata la possibilità di uscire dall’aula, durante la prova, al fine di poter allattare il neonato anche sotto la supervisione di una componente della Commissione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per al Regione Siciliana ha ritenuto illegittima la condotta dell’Amministrazione poiché quest’ultima, a fronte di una particolare situazione manifestata da una concorrente, avrebbe potuto adottare, in tempo utile, una serie di misure idonee senza particolare sforzo logistico ed un eccessivo onere economico. A ciò si aggiunga che il comportamento della Pubblica Amministrazione “ non appare in linea con i principi di solidarietà sociale e di tutela della maternità e della salute ai quali tanto l’Ordinamento italiano che quello europeo ispirano ampi settori della vigente normativa”.

Dunque “la madre del neonato è stata posta davanti ad un’alternativa fra opzioni comunque pregiudizievoli: o rinunciare all’allattamento del figlio e dunque all’espletamento della naturale funzione materna o rinunciare all’espletamento delle prova concorsuale”. Tutte le soluzioni proposte dall’Amministrazione erano ovviamente configgenti con la tutela della privacy, lo stato di puerperio e l’art. 3 della Costituzione.

Difatti il compito dell’Amministrazione, in ossequio al citato art. 3 della Costituzione, avrebbe dovuto essere quello di approntare, “nei limiti del possibile, ogni misura solidaristica atta ad alleviare, se non proprio a rimuovere, i gravosi maggiori oneri materiali e morali incombenti sulla donna puerpera”.

Se dal punto di vista processuale, il TAR di Palermo aveva erroneamente ritenuto che il ricorso non fosse assistito da un sufficiente impianto probatorio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha accolto il ricorso. Invero, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha affermato che “la donna puerpera sia gravata da particolari oneri morali, psicologici, fisici e materiali e ciò costituisce un fatto notorio desunto e desumibile dalla comune diuturna (millenaria) esperienza; fatto che pertanto non necessita di essere dimostrato, volta per volta, con specifico riferimento al singolo caso”.

Per i Giudici di ultimo grado la situazione determinatasi in aula doveva aver cagionato alla ricorrente un certo stato di stress, di disagio psicologico e di agitazione che le aveva reso difficile lo svolgimento della prova d’esame ponendola in una situazione di disuguaglianza rispetto agli altri concorrenti.

Tale orientamento giurisprudenziale obbliga l’Amministrazione a trovare soluzioni diverse nel caso di esigenze personali e particolari le quali non devono generare uno squilibrio nei rapporti concorsuali tra partecipanti.


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