I conferimenti in natura nelle S.r.l.

I conferimenti in natura nelle S.r.l.

Sommario: 1. La disciplina – 2. Stima dei conferimenti dei beni in natura (e di crediti) – 3. Conferimento di prestazione d’opera e di servizi

 

1. La disciplina[1]

I conferimenti[2] nelle società a responsabilità limitata vengono disciplinati agli artt. 2464-2466 del codice civile. La disposizione di apertura rappresenta un punto fermo e vincolante, imposto dal Legislatore, all’autonomia negoziale delle parti. Si afferma infatti come il valore dei conferimenti non possa essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.  Il successivo articolo 2468, comma 2 c.c. disponendo che “se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”, manifesta, d’altra parte, una possibile apertura alle esigenze dei soci di S.r.l.: rende lecita la determinazione delle partecipazioni dei soci in misura non proporzionale ai conferimenti – sempre che lo preveda l’atto costitutivo – purché complessivamente tale valore non sia inferiore al capitale sociale.

Il secondo comma dell’art. 2464 c.c. risponde invece alla domanda inerente l’oggetto dei conferimenti di cui sopra. Così statuisce: “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibile di valutazione economica”. Invero, il comma 3 circoscrive tale libertà disponendo che, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. È quindi possibile conferire, previa opportuna modifica dello statuto, a titolo esemplificativo, i diritti (reali o personali) di godimento, i diritti di brevetto, i diritti su marchio o su altri segni distintivi, i diritti patrimoniali d’autore, un diritto di garanzia nonché il c.d. know-how, inteso come un insieme di conoscenze e abilità necessarie per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. In tale prospettiva, sarebbe possibile anche il conferimento di un’azienda che comprenda tali elementi[3].

Ulteriori indicazioni normative. Per quanto riguarda invece i conferimenti di beni in natura, l’art. 2464, comma 5, del codice civile, rimanda alle norme previste, in materia di società semplici, per la disciplina dei rischi e delle garanzie (art. 2254 c.c.).  Le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio in tal ultimo caso e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1476 ss del codice civile). Viceversa, il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite: la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578 ss del codice civile).

Il Legislatore impone per tutte le fattispecie concernenti i conferimenti di beni in natura che gli stessi debbano essere interamente liberati al momento della loro sottoscrizione. Vi è quindi l’obbligo di immediato trasferimento del bene alla società conferitaria in rispetto al principio consensualistico. La disposizione sulla liberazione immediata dei beni conferiti in natura non consente quindi il conferimento alla società di cose future, in quanto è necessario che l’oggetto conferito esista al momento del suo conferimento[4].

In ragione delle indicazioni suesposte si può affermare che i beni in natura possono ricomprendere ogni elemento attivo, purché siano rispettate due condizioni: i beni siano esistenti al momento del conferimento (al fine di consentire l’integrale liberazione delle quote) e che abbiano un valore misurabile. Al riguardo è legittimo affermare che anche la criptovaluta può formare oggetto di conferimento di una s.r.l., a patto che soddisfi i requisiti a cui l’art. 2464, comma 2[5]. Si rende necessario pertanto procedere, di volta in volta, ad un’analisi specifica delle caratteristiche distinte di quest’ultime, dal momento che non tutte le criptomonete hanno le peculiarità per essere ritenute tali[6].

2. Stima dei conferimenti dei beni in natura (e di crediti)

Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisore legale iscritti nell’apposito registro. Non è previsto pertanto che l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal tribunale ma esso viene scelto direttamente dal conferente. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e deve contenere la descrizione dei beni, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fin della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (cfr. art. 2465, comma 1 c.c.).

A differenza che nelle S.p.A., non è prevista esplicitamente alcuna revisione della perizia. Tuttavia, è interessante notare che il comma 3 dell’art. 2465 c.c., dedicato alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti nelle S.r.l., richiama espressamente il secondo comma dell’art. 2343 c.c., in materia di stima dei conferimenti nelle società per azione, secondo il quale “l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile[7]”. Il parziale richiamo dell’art. 2343 c.c. in materia di S.p.A. fa sorgere un dubbio circa l’esistenza o meno di un obbligo (o dovere) effettivo per gli amministratori di controllare la stima dei periti: il parziale richiamo potrebbe essere interpretato come una lacuna facilmente colmabile mediante interpretazione analogica della disciplina prevista per le S.p.A. e pertanto anche nelle S.r.l. sussisterebbe l’obbligo per gli amministratori di controllare la stima dei periti[8] oppure il mancato riferimento agli altri commi dell’art. 2343 c.c. potrebbe essere interpretato come fortemente voluto dal legislatore allo scopo di eliminare il controllo da parte degli amministratori sui conferimenti in quanto ritenuto eccessivo e non in grado di fornire adeguate garanzie di integrità al capitale sociale trattandosi di una verifica che verrebbe effettuata ad opera di soggetti direttamente scelti dai soci. A questo proposito, non è neppure chiaro a chi spetti la scelta del perito: da un lato si potrebbe ritenere che tale scelta spetti al conferente in quanto è suo il patrimonio che viene conferito in società ovvero la scelta potrebbe ricadere sulla stessa società.

Infine, l’art. 2464, comma 3 c.c. dispone che “nei casi previsti dai precedenti commi” si applica (anche) il quarto e quinto comma dell’art. 2343-bis c.c.. L’articolo richiamato consente la disapplicazione del meccanismo della stima dei conferimenti nell’ipotesi di acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società nonché per quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa. In ogni caso, qualora venga violata tale disposizione, gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

3. Conferimento di prestazione d’opera e di servizi

Diversamente da quanto previsto per le società per azioni, nelle società a responsabilità limitata è espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opera o servizi (in considerazione del principio generale a cui il comma 2 dell’art. 2464 c.c. secondo il quale “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibile di valutazione economica”), ovvero i soci possono decidere di apportare la propria opera o il proprio lavoro nella società, a condizione che gli obblighi assunti dal socio siano assistiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria a tutela del capitale sociale. La legge non precisa le caratteristiche di queste garanzie e non fa rinvio a un decreto attuativo del Governo, come è invece previsto per le garanzie sostitutive del versamento dei conferimenti in denaro[9]. Altra lacuna normativa riguarda la stima dei conferimenti di prestazione d’opera e di servizi in quanto la legge non prevede alcuna disposizione in merito, ma è opinione comune e corretta che anche questi debbano essere soggetti a stima, così come previsto per i conferimenti in natura.

Se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società (cfr. art. 2464, comma 6 c.c.); tuttavia se la società fallisce prima che il socio abbia ultimato il conferimento d’opera, il curatore può essere autorizzato dal giudice (delegato) ad escutere la garanzia (cfr. art. 151 legge fallimentare).Ugualmente, anche in caso di scioglimento volontario, la società potrebbe pretendere il versamento in denaro del conferimento in opera ancora non realizzato[10].

Da ultimo, un aspetto molto importante da considerare è quello della corretta valutazione contabile di tali conferimenti, a tal proposito tuttavia non vengono offerte soluzioni unanime. Di seguito verranno specificate le principali[11]:

– Iscrizione del valore dell’apporto alla voce dello Stato Patrimoniale dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A), o alla voce Crediti verso altri (C.II.5). Ogni anno poi si procederà alla diminuzione del credito per la parte di prestazione resa dal socio mediante movimento della quota di competenza al Conto economico di ogni di esercizio;

– Iscrizione del valore dell’opera o del servizio apportato al capitale della Srl nell’attivo dello Stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni immaterialialla voce “Altre” (B.I.7). Poi, quando la prestazione viene resa dal socio sarà rilevata annualmente la quota di ammortamento alla voce B.10.a del Conto economico di ciascun esercizio;

– Procedere alla contabilizzazione del valore dell’opera alla voce dello Stato patrimoniale Risconto attivo(voce D)[12]. Annualmente vi sarebbe la progressiva riduzione del risconto attivo attraverso la rilevazione al Conto economico della quota di costo di periodo.

A suggerire una possibile soluzione è l’Organismo Italiano di Contabilità, il quale afferma che “l’avvenuta prestazione della garanzia a favore della società richiede la contabilizzazione del valore garantito in un conto denominato «Crediti garantiti verso il socio in c/sottoscrizione Capitale Sociale» in contropartita dell’estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore”. Qualora l’atto costitutivo lo provveda, è possibile per il socio operare il versamento a titolo di cauzione del corrispondente in denaro in sostituzione della polizza o della fideiussione[13]. Tale soluzione è stata prospettata anche dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35 /E del 16 marzo 2005, secondo la quale “L’operazione (di conferimento di opera e di servizio) ha natura di conferimento tipico e comporta l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale della società (macro classe A o B-I-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio che assume l’obbligo di prestare l’opera o i servizi concordati in favore della società. La società conferitaria imputerà a conto economico il costo relativo alla quota di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione dei ricavi nel corso dell’esercizio e, come contropartita, ridurrà la voce iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale per un ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa”.[14]

A cura dell’avv. Andrea Filippo Mainini e della dott.ssa Melissa Trevisan Palhavan

 

 

 

 


[1] Nella disciplina previgente, si applicavano le stesse regole dettate per la società per azioni anche ai conferimenti nella società a responsabilità limitata. La materia è stata profondamente cambiata ad opera della riforma del 2003, con la quale sono venuti meno molti limiti e divieti riguardo l’oggetto dei conferimenti previsti invece per la società per azioni (cfr. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale – 2 Diritto delle società, Milano, 559). Si richiede pertanto una piccola premessa in materia della legge delega di riforma del diritto societario (L. 366/2001).  Ai sensi dell’art. 3 di detta legge, dedicato proprio alla società a responsabilità limitata, la riforma doveva essere ispirata ad alcuni principi tra cui quello di “dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali” (cfr. lettera c) art. 3) nonché quello di “semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi” (cfr. lettera d) art. 3). I principi enunciati, insieme ad altre disposizioni, hanno consentito di inserire una disciplina autonoma, completa e attuale per le S.r.l..(cfr. I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata, luglio 2003 – Consiglio Nazionale dei dottori commerciali e Fondazione Aristeia, documento pubblicato su www.fondazionenazionecommercialisti.it)
[2] L’insieme dei beni apportati da ogni socio alla società, allo scopo di consentire a quest’ultima di esercitare l’attività a cui è destinata e di raggiungere il proprio scopo, si definisce conferimenti. Essendo destinati alla formazione del capitale sociale, i conferimenti svolgono anche una funzione di garanzia per i creditori societari.
[3] I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata, luglio 2003 – Consiglio Nazionale dei dottori commerciali e Fondazione Aristeia, documento pubblicato su www.fondazionenazionecommercialisti.it
[4] Ibidem.
[5] Cfr. Tribunale di Brescia, decreto n. 7556 del 18 luglio 2018 (RG n. 2602), il quale nel caso concreto aveva rigettato il ricorso proposto di una società contro il rifiuto del notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle imprese di una delibera di aumento di capitale sociale attraverso conferimento di criptovaluta in quanto le criptovalute oggetto di tale conferimento erano “in fase embrionale” e quindi non avevano ancora i requisiti minimi per essere assimilata a un bene suscettibile di valutazione economica e quindi possibile oggetto di conferimento. Il Tribunale conclude stabilendo che ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica e perchè questo sia possibile è necessario che ci sia un mercato di riferimento del bene oggetto del conferimento che permetta la liquidazione mediante la conversione in denaro, che la verifica del valore avvenga sulla base di parametri e correttivi utili a ottenere un effetto stabilizzante del prezzo e ancora che il bene deve poter essere aggredibile dai creditori mediante forme di esecuzione forzata.
[6] BARTOLINI F., Requisiti della criptovaluta, ex art. 2464, comma 2, c.c., ai fini del conferimento nel capitale sociale di una s.r.l., articolo pubblicato su www.ilsocietario.it
[7] L’articolo dispone che “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relativi ai periti. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esercizio degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’art. 35 c.p. (sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
[8] Secondo alcuni (CAMPOBASSO G. F., in Diritto commerciale 2 Diritto delle società, 570) è un controllo doveroso per gli amministratori nelle S.r.l., in quanto nel caso di valutazione inferiore il socio deve compensare in denaro le minusvalenze accertate (cfr. PORTALE, in Corr. Giu., 2003, f. 12, 9 e MIOLA, in Riv. Soc., 2004, 686, ss) oppure in caso di minusvalenze si applicherebbe analogicamente i rimedi previsti dall’art. 2343, comma 4 per le società per azioni (cfr. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, 356).
[9] Non si dubita però che debba essere previsto il pagamento “a prima richiesta” della società (Cfr. OLIVIERI, in Liber amicorum G.F. Campobasso, III, 364)
[10] FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, 886 nt.2; MENTI, Socio d’opera, 251 ss.
[11] MIGLIORINI F., Conferimenti di opere e di servizi nelle srl, articolo pubblico su www.fiscomania.it
[12] Il valore dell’apporto farebbe riferimento a un costo avente origine nell’esercizio in cui l’impegno al conferimento viene assunto dal socio, ma la cui competenza temporale verrebbe comunque a manifestarsi negli esercizi successivi durante i quali la prestazione apportata viene eseguita.
[13] OIC 28, Principi contabili, Patrimonio netto
[14] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (RIS) n. 35 /E del 16 marzo 2005, disponibile a www.finanzaefisco.it

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Avvocato e dottore in economia, Junior Partner dello Studio Mainini & Associati, Istruttore federale di vela. Laureato in Giurisprudenza prima. e in Economia poi, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha frequentato un corso di specializzazione di in diritto di impresa all'Università Bocconi di Milano e un corso di Strategic Management alla SDA Bocconi. Già assistente di diritto privato all'Università Statale di Milano.

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