I controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali: novità e limiti
Premessa
I controlli in materia di regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale sono stati spesso al centro di polemiche. A volte hanno avuto eco mediatica i “blitz” fatti in alcune città turistiche, come avvenne a Cortina o a Capri. Altre volte oggetto di polemica è stato il valore della cessione (pochi centesimi per acquisto di una gomma da masticare), oppure l’età o lo stato fisico del cliente (minorenni o anziani o portatori di handicap). In altri casi ancora hanno destato polemiche la contestazione di autoconsumo addebitato a fruttivendoli o salumieri che portavano a casa avanzi di prodotti della loro attività commerciale. Certo è che, al netto dei casi eclatanti, i controlli in materia di regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali restano tutt’ora un settore cardine dei controlli economici del territorio eseguiti dalla Guardia di Finanza. Nel 2016, i controlli economici del territorio (dove rientrano oltre ai controlli strumentali in materia di scontrini e ricevute, anche i controlli canone Rai, i controlli sulla circolazione di merci e sugli indici di capacità contributiva) sono stati oltre 525.000!
Tenendo conto della portata dei controlli e dell’impatto sull’opinione pubblica, alla luce degli ultimi interventi normativi, sono state emanate nuove direttive su come temperare la portata di tali controlli.
Elenco e tipologia delle violazioni che vengono elevate in sede di controllo in materia di scontrini e ricevute fiscali
Quali sono le violazioni che possono essere contestate per tali controlli? I controlli strumentali vengono svolti dalla Guardia di Finanza avvalendosi dei poteri di accesso previsti dalla L. 7 gennaio del 1929 nr. 4 e dagli artt. 52 e 63 del DPR 633/72 e consentono di rilevare le seguenti violazioni[1]:
Mancata emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale, sanzionata dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 471 del 18.12.1997, che prevede la sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA relativa all’importo non documentato ed in ogni caso non inferiore ad € 500,00;
Irregolare emissione di scontrino o ricevuta fiscale con indicazione di corrispettivo inferiore, sanzionata dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 471 del 18.12.1997, che prevede la sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA relativa all’importo non documentato ed in ogni caso non inferiore ad € 500,00;
Omessa installazione di misuratore fiscale, sanzionato dall’art. 11 comma 5 D.Lgs. 471/97 che prevede una sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 4.000,00;
Omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale, sanzionata dall’art. 6, comma 3 D.Lgs. 471/97, punita con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00;
Omessa annotazione di corrispettivi, sanzionata dall’art. 6 comma 3 D.Lgs. 471/97 che prevede una sanzione pari al 100% dell’IVA con un importo non inferiore a € 500,00;
Omessa esibizione del registro dei corrispettivi, sanzionata dall’art. 9 del D.Lgs. 471/97, che prevede una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 8.000,00.
La normativa consente ai trasgressori la definizione agevolata entro i termini per la presentazione del ricorso (60 giorni dalla constatazione) con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata nei minimi edittali (Euro 166,67 per la mancata emissione). Tale definizione agevolata inibisce altresì l’irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo casi di recidiva.
Sanzioni accessorie quali conseguenze della reiterazione di violazioni
Le principali conseguenze della reiterazione di violazioni agli obblighi strumentali in materia di scontrini e ricevute sono contemplate nelle sanzioni accessorie previste dall’art. 12 D.Lgs. 471/97. In particolare, qualora nel corso di un quinquennio vengano rilevate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche su proposta della Guardia di Finanza, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000,00, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Anche l’omessa installazione del misuratore fiscale determina, quale sanzione accessoria, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
L’evoluzione della normativa fiscale e i riflessi sui controlli in materia di scontrini e ricevute.
Una prima norma che è intervenuta determinando i limiti dei controlli strumentali e definendo i diritti e doveri del contribuente nella L. 212/2000 ed in particolare nell’art. 12 (Statuto dei Diritti del Contribuente) che prevede una serie di garanzie e diritti nel caso in cui la sua attività sia sottoposta ad ispezioni e verifiche fiscali da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, tra cui, evidentemente rientrano anche i controlli sulla regolare emissione degli scontrini fiscali.
Le principali disposizioni che devono essere tenute in considerazione nell’ambito dei controlli oggetto della presente relazione sono:
a) gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività devono essere giustificati da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo;
b) l’attività di controllo deve svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento dell’attività;
c) il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia;
d) il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e di colui che lo assiste;
e) il contribuente, a conclusione della verifica fiscale o del controllo , può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa è svolta;
f) il contribuente, a chiusura della verifica fiscale (e del controllo) e dopo il ricevimento della copia del processo verbale di constatazione, può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori competenti; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.
In buona sostanza il processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza è un documento istruttorio nel quale viene formalizzato l’esito del controllo, in base al quale gli Uffici fiscali procedono ad emettere avvisi di rettifica, accertamento e/o irrogazione di sanzioni amministrative. Ne deriva che il contribuente potrà impugnare l’avviso di accertamento e/o di rettifica che sarà emesso dal competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e che ovviamente è stato originato dal processo verbale di constatazione.
Ulteriore norma intervenuta che incide anche sui controlli in materia di scontrini e ricevute è da ricercare nei profili di forte cambiamento connessi alla nuova visione del rapporto Fisco-contribuente, introdotta dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega per la riforma del sistema tributario e su una nuova visione di collaborazione tra il contribuente e il fisco.
Nell’ambito di tale cornice legislativa e nell’evoluzione degli accertamenti fiscali che hanno modificato il loro impatto, riducendo o eliminando la valenza delle violazioni formali e concentrandosi sulle violazioni sostanziali che comportano sottrazione di materia imponibile, si pone la necessità di rivedere la portata e l’impatto dei controlli strumentali in materia di scontrini e ricevute che, seppur a volte risultano prodromici di ulteriori e più approfonditi accertamenti, restano la categoria di controlli formali a più alto impatto per le imprese commerciali e artigianali.
In tale ottica, nuovi orientamenti sono stati espressi anche dagli organi accertatori, soprattutto riguardo a particolari situazioni. In primis maggiore attenzione sarà rivolta alla scelta del cliente. E’ evidente che essere fermati per strada o all’uscita di un esercizio pubblico da militari delle Fiamme Gialle che si qualificano mostrando la tessera di riconoscimento può rappresentare, soprattutto per certe categorie di persone, quali minori, anziani, etc., un evento che produce spesso disagio e turbamento.
Non rilevando, all’interno della normativa tributaria, riferimenti in merito alle categorie di clienti sopra citate (anziani, minori, portatori di handicap), per effetto del rinvio operato dalli artt. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 70 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento di violazioni e sanzioni fiscali, ci si deve rifare alle norme previste dal codice penale. A tal proposito, si può ritenere applicabile anche nel camp tributario , la disposizione di cui all’art. 120, lettera a), del c.p.p. – che preclude la possibilità di intervenire come testimoni ad atti del procedimento ai minori di anni quattordici e alle persone palesemente affette da infermità di mente o in stato dì manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.
AI riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza nr. 19789 del 2003 ha in effetti osservato che la citata norma del codice di procedura penale, pur non contenendo alcun divieto alla testimonianza dei minori, determina che “i minori degli anni quattordici e gli altri soggetti appartenenti alle categorie ivi specificatamente indicate (infermi di mente, ubriachi, intossicati per sostanze stupefacenti sottoposti a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione) non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento.”
Sempre la predetta Corte ha ritenuto tali soggetti ex lege sempre inidonei a riferire sulla regolarità di determinate attività, tra cui la Corte di Cassazione genericamente ricomprende anche le “ispezioni”; quindi, la previsione dell’art. 120, lettera a), del c.p.p., di cui è ipotizzabile una certa rilevanza anche in ambito fiscale per effetto del rinvio contenuto nelle richiamate norme in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, appare finalizzata a tutelare le predette categorie di soggetti che, quindi, non potrebbero essere intervistati quali clienti nell’ambito di controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali.
In merito ad alcune peculiarità afferenti alle attività commerciali sottoposte a controllo l’attenzione si sposta su alcune tematiche particolari:
Quantità e periodicità dei controlli strumentali: non esiste un limite temporale entro cui poter effettuare i controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali. Certo è che in alcun casi si potrebbe ravvisare una forma di “accanimento” che è legata magari alla particolarità della categoria merceologica oppure all’ubicazione dell’attività commerciale. Le ultime disposizioni degli organi accertatori ci saranno maggiori accorgimenti e procedure di rilevamento volte a spalmare quanto più possibile i controlli su tutta la platea di attività presenti nel territorio di competenza.
Transazioni commerciali di modico valore: se è pur vero che l’attenzione e i controlli in materia di scontrini devono essere rivolte a transazioni commerciali di valore considerevole, sulle quali si concentreranno gli interventi ispettivi, resta il dubbio sulla necessità di effettuare controlli anche per quelle attività che producono elevate transazioni di importo modesto. Basti pensare alle attività dei bar ove la stragrande maggioranza delle transazioni riguarda somministrazione di caffè e prodotti affini che spesso hanno valori inferiori all’euro.
Autoconsumo: preliminarmente va sottolineato che l’autoconsumo è operazione soggetta ad IVA e pertanto necessita dell’accompagnamento dello scontrino fiscale per l’importo pari al valore oggetto di autoconsumo. Anche in tal caso si deve tener conto del valore del bene oggetto di autoconsumo. Ad esempio l’autoconsumo di frutta che sta andando a male da parte del fruttivendolo o l’avanzo di pizza autoconsumato dal pizzaiolo ha evidentemente un valore diverso ed una rilevanza commerciale diversa dell’acquisto considerato autoconsumo di una pelliccia o di un gioiello.
Come già accennato, le attività di controllo strumentale hanno spesso una rilevanza sicuramente più ampia del mero controllo sul singolo scontrino. L’accesso presso l’attività commerciale può infatti servire a rilevare ed approfondire ulteriori aspetti amministrativi e/o fiscali, come ad esempio il possesso e la regolarità della licenza di esercizio. In altri casi si accompagna al controllo in materia di scontrino fiscale anche un controllo sulla corretta esposizione dei prezzi di vendita e in materia di lotta al carovita. Sempre nell’ambito dei controlli strumentali si sviluppano spesso, specie per le attività ambulanti, anche attività in materia di sicurezza dei prodotti e di lotta alla contraffazione.
Ai controlli strumentali seguono altresì opportuni riscontri al fine di verificare la regolarità nella presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali ai fini II.DD., IVA e IRAP. Da questi riscontri si può determinare, specialmente nel caso dei cd. “evasori totali” la necessità di eseguire attività ispettive maggiormente incisive e di più larga portata.
Conclusioni
Per tale ragione restano tutt’oggi uno strumento importante di indagine per la ricerca dell’evasione fiscale, ma, come già detto in premessa, a volte è stato erroneamente o eccessivamente utilizzato divenendo agli occhi di molti, uno strumento vessatorio più che di controllo.
E’ evidente che la norma principale che andrebbe utilizzata nell’ambito di tali controlli resta il buon senso; la necessità di cogliere la peculiarità della situazione che ci si trova a dover accertare necessità di capacità di analisi e di riflessione che le norme non sempre possono esplicare.
Si auspica invece che, nell’ambito del progetto di riforma fiscale volta a costruire una nuova collaborazione tra fisco e contribuente che si spera trovi attuazione al più presto, vengano eliminate molte incombenze formali per le attività commerciali, che spesso si ravvisano costose e imbriglianti, e si ponga in essere maggiore attenzione alla sostanza dell’accertamento tributario, utilizzando strumenti di controllo basati ad esempio sulle transazioni finanziarie.
[1] Sanzioni aggiornate dal D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 01/01/2016.
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