I diritti di libertà
I diritti di libertà (artt. 13-22 Cost.) sono diritti assoluti e inviolabili costituzionalmente garantiti. I diritti di libertà sono assoluti in quanto diritti erga omnes ovvero diritti che possono essere fatti valere verso tutti, sia nei confronti dei privati sia dello Stato. Infatti tali diritti nascono come strumento di difesa dell’individuo contro eventuali soprusi e prevaricazioni da parte dei privati e dello Stato: non a caso i regimi dittatoriali aboliscono innanzitutto e immediatamente proprio i diritti di libertà.
I comportamenti, dei privati o delle pubbliche autorità, lesivi dei diritti di libertà sono illegittimi e qualora siano anche configurati espressamente dalla legge come reato sono puniti penalmente (es. il sequestro di persona che è atto lesivo della libertà personale garantita ex art.13 Cost.; la violazione di domicilio che lede l’inviolabilità del domicilio sancita ex art.14 Cost.; l’ apertura della corrispondenza altrui che è atto lesivo della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni e della corrispondenza sancite dall’art. 15 Cost.); se invece non sono penalmente rilevanti incontrano sanzioni quali ad es. la nullità (es. è nullo il licenziamento giustificato da motivi di religione: se datore di lavoro licenzia il lavoratore perché professa una religione diversa dalla sua il licenziamento è nullo perché viola la libertà religiosa ex art. 19 Cost.).
I diritti di libertà sono inviolabili nel senso che non possono essere eliminati neanche con legge costituzionale perché sono diritti connaturati nell’essere umano e coessenziali allo Stato democratico, indi la loro eliminazione comporterebbe il venir meno dell’essenza stessa dell’individuo e un sovvertimento dello stesso ordinamento repubblicano. I diritti di libertà non sono eliminabili; ma possono essere: modificati ovvero possono essere apportati aggiustamenti, miglioramenti in modo da adeguarli al contesto storico, sociale e culturale, può cambiare la disciplina ma il diritto di per sé non può essere eliminato; e limitati ovvero i pubblici poteri possono porre limiti all’esercizio e al godimento dei diritti di libertà qualora debba essere soddisfatto un superiore interesse della collettività (es. la libertà personale ex art. 13, 2-3 Cost. può essere limitata dal giudice o in casi eccezionali da altre autorità statali in sostituzione del giudice stesso il quale dovrà poi successivamente convalidare atti limitativi della libertà personale adottati da tali autorità: “non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, art. 13,2; “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza (si intende gli organismi dipendenti dal potere esecutivo che hanno il compito di garantire l’ordine pubblico: carabinieri, polizia, ecc.) può adottare provvedimenti provvisori (è il caso delle misure precautelari ovvero l’arresto e il fermo), che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”, art. 13,3; l’inviolabilità e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni ex art. 15,2 Cost. possono essere limitate soltanto dal giudice: “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, (es. le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice e sono consentite solo se sussistono gravi indizi di reato e l’intercettazione stessa è assolutamente indispensabile per il prosieguo delle indagini).
I diritti di libertà sono costituzionalmente garantiti perché sono espressamente previsti, disciplinati e tutelati dalla Costituzione la quale agli artt. 13-21 consacra i diritti e le libertà fondamentali (libertà personale, art. 13; libertà di domicilio, art. 14; libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, art. 15; libertà di circolazione e di soggiorno, art. 16; libertà di riunione, art. 17; libertà di associazione, art. 18; libertà religiosa, artt. 19-20; libertà di manifestazione del pensiero, art. 21) e agli artt. 22-27 indica i presupposti e gli istituti di garanzia dei diritti fondamentali in ossequio ai principi di solidarietà ex art. 2 Cost. e eguaglianza ex art. 3 Cost.(es. art. 22 Cost. ” nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” è diretto ad impedire che nell’ordinamento repubblicano si ripetano le odiose esperienze del regime fascista il quale, al fine di disfarsi dei suoi oppositori, ne calpestò anche i diritti più elementari: infatti la legislazione fascista privò della cittadinanza gli appartenenti alla comunità ebraica e i fuoriusciti che svolgevano attività antifasciste, impose l’italianizzazione dei cognomi originari agli appartenenti alle minoranze linguistiche; art. 23 Cost. “nessuna prestazione personale (es. prestare testimonianza, difesa della patria) o patrimoniale (pagamento dei tributi) può essere imposta se non in base alla legge” prevede una riserva di legge nell’esercizio della potestà impositiva da parte dello Stato al fine di evitare che potere esecutivo possa imporre arbitrariamente a carico dei cittadini un obbligo di fare o di dare qualcosa: infatti la libertà personale o il patrimonio dei cittadini possono essere limitati soltanto per superiori esigenze di tutela della collettività e quindi soltanto l’organo che rappresenta l’intera Nazione ovvero il Parlamento, attraverso la legge, e non altri es. il Governo mediante regolamento, ha il potere di fissare il contenuto minimo di tali sacrifici; art. 24 Cost. riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio e il diritto di difesa i quali costituiscono il presupposto necessario per la tutela e il ripristino di tutti i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione (corollari dell’art. 24 sono: il principio del giudice naturale e il principio di legalità ex art. 25,1-2 Cost.; la responsabilità personale e la presunzione di innocenza fino alla condanna ex art. 27, 1-2 Cost.; il diritto al contraddittorio e al giusto processo ex art.111 Cost.); art. 25,3 Cost. “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” sancisce che solo la legge ha il potere-dovere di determinare presupposti, tipologia e contenuti di ogni misura di sicurezza in modo da evitare qualsiasi applicazione arbitraria; art. 26 Cost. garantisce che l’estradizione non vada a ledere il nucleo insopprimibile dei diritti fondamentali; art. 27,3-4 Cost. sancisce il principio di umanità della pena ripudiando la pena di morte e ogni trattamento contrario al senso di umanità.
Riguardo la loro titolarità i diritti di libertà si possono dividere in tre categorie: A) alcuni sono riconosciuti a tutti ovvero spettano all’uomo inteso come singolo individuo (libertà religiosa, art. 19,1 Cost.: “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto” ; libertà di manifestazione del pensiero, art. 21, 1 Cost.: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza e al nome, art. 22 Cost.: “nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”); B) altri sono riservati ai cittadini ovvero spettano all’uomo in quanto membro della comunità statale (libertà di circolazione e di soggiorno, art. 16,Cost.:“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi”; libertà di riunione, art. 17,1 Cost.:“i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi”; libertà di associazione, art. 18,1 Cost.:“i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”). Il fatto che taluni diritti di libertà sono espressamente attribuiti dalla Costituzione ai soli cittadini non significa che gli stranieri e gli apolidi non possano godere di tali diritti ma significa che stranieri e apolidi nell’esercizio e nel godimento di essi incontrano limiti e restrizioni più penetranti rispetto ai cittadini: es. riguardo la libertà di circolazione e soggiorno i cittadini extracomunitari per soggiornare sul territorio italiano devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno; gli stranieri non hanno alcun diritto costituzionalmente garantito di entrare e, una volta entrati, di restare in Italia salvo i casi previsti espressamente dalla Costituzione (es. diritto di asilo) o ricavabili da altre garanzie costituzionali (es. in nome dell’unità della famiglia, tutelata dalla Costituzione, lo straniero ha diritto al ricongiungimento con la sua famiglia legalmente residente in Italia); C) altri ancora (libertà personale, domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione) la Costituzione non li attribuisce espressamente né a tutti né ai cittadini ma si limita a definirli inviolabili (“la libertà personale è inviolabile”, 13, 1 Cost.; “il domicilio è inviolabile”, 14,1 Cost.; “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, 15,1 Cost.): dunque in quanto tali spettano a tutti perché i diritti inviolabili sono propri dell’essere umano (infatti ex art. 2 Cost. ” la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”).
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