I diritti “sospesi” dei detenuti

I diritti “sospesi” dei detenuti

Da anni la più autorevole dottrina professa la necessità del superamento del sistema penitenziario così come attualmente configurato, congelato nella centralità del carcere quale principale – se non unico – metodo di attuazione dei principi costituzionali relativi alla sanzione penale, espressi nell’articolo 27 della Costituzione.

Sistema che si è più volte rivelato essere fallimentare, non soltanto dal punto di vista etico, poiché, per come attuato, compromette plurimi diritti fondamentali che dovrebbero restare estranei alla restrizione carceraria, ma anche dal punto di vista dei risultati conseguiti, sia in termini di rieducazione dell’internato, di conciliazione con la persona offesa e di prevenzione di nuovi crimini.

In questo senso, è sufficiente ricordare i recenti studi sulla materia che evidenziano la significativa differenza di recidive tra i condannati che scontano l’intera pena negli istituti penitenziari rispetto a coloro che invece beneficiano di uno dei molteplici percorsi di pena alternativi, percorsi che, di fatto, non sempre sono pienamente valorizzati e utilizzati nelle loro effettive potenzialità all’interno delle aule di giustizia.

Più di una volta le condizioni delle carceri nazionali sono state oggetto di condanne da parte della Corte Edu, tanto da imporre un obbligatorio ripensamento delle modalità di esecuzione della pena negli istituti penitenziari.

E’ nota la Sentenza Torreggiani, con la quale, la Corte, nel 2013, affrontando nello specifico il problema del “sovraffollamento carcerario”, ha sanzionato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della CEDU, rilevando, con parole che vale la pena richiamare, che tale articolo “pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente”.

Nonostante nel periodo immediatamente successivo a tale sentenza sia stato possibile registrare, non soltanto a livello dottrinale, ma anche a livello legislativo, sia nazionale che sovranazionale, una maggiore presa di coscienza della problematiche tratteggiate, la piena soluzione delle stesse sembra ancora essere lontana.

Un importante passo in avanti è quello segnato dalla recente legge n. 103/2017, con la quale è stata concessa la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, in un ottica di superamento di alcune delle criticità sopra evidenziate.

Il nuovo esecutivo dovrà quindi da subito misurarsi con il tema della tutela dei diritti fondamentali.


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Gianlorenzo Franceschini

Gianlorenzo Franceschini nasce nel 1990 e si laurea in Giurisprudenza nel 2015, con il voto di 110/110, scrivendo una tesi in Economia dell'impresa e dell'innovazione dal titolo "Barriere all’Innovazione. Il loro impatto sulla performance dell’impresa e le strategie di intervento". Perfeziona, in seguito, anche la pratica forense in uno studio legale, occupandosi prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, ed il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Nell'ottobre del 2018 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

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