I limiti della C.T.U. dopo la sentenza n. 3086/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

I limiti della C.T.U. dopo la sentenza n. 3086/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Con la recente sentenza n. 3086 dell’1.02.2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito i confini dell’indagine tecnica affidata al C.T.U., pronunciandosi su un tema giurisprudenziale storicamente controverso.

Nello specifico, prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, si era consolidato un orientamento secondo cui, laddove l’indagine del C.T.U. si fosse spinta oltre i limiti delineati dal giudice al momento del conferimento dell’incarico, la C.T.U. sarebbe stata affetta da nullità relativa.

Conseguentemente, secondo tale orientamento tradizionale, tale nullità sarebbe risultata sanata nel caso in cui la parte interessata non l’avesse rilevata nel corso della prima udienza successiva al deposito della relazione finale (cfr. Cass. Civ., 11.09.1965, n. 1985; Cass. Civ., 14.02.1968, n. 517; Cass. Civ., 27.02.1971, n. 497; Cass. Civ., 11.02.1975, n. 538; Cass. Civ., 14.02.1980, n. 1058; Cass. Civ., 26.06.1984, n. 3743; Cass. Civ., 14.08.1999, n. 8659; Cass. Civ., 15.04.2002, n. 5422; Cass. Civ., 19.08.2002, n. 12231; Cass. Civ., 31.01.2013, n. 2251; Cass. Civ., 15.06.2018, n. 15747).

A tale orientamento si contrapponeva quanto rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31886 del 2019 della Corte di Cassazione, a mente della quale, in tali particolari casi, avremmo assistito ad un’ipotesi di nullità a carattere assoluto, “rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti”.

A riguardo, la Suprema Corte precisava che l’indagine del C.T.U. non poteva riguardare, in alcun modo, fatti non specificatamente allegati dalle parti, né tantomeno acquisire autonomamente “la prova dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova”.

In questo particolare contesto, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha specificato i limiti del potere di indagine del C.T.U., riconoscendo in favore del medesimo – quale ausiliario del giudice – la possibilità di “procedere […] a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte […] appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell’interrogazione giudiziale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 1.02.2022, n. 3086).

Si è assistito così ad una duplice interpretazione dei confini stabiliti per l’attività del C.T.U., più rigidi o meno a seconda che questi sia chiamato ad accertare fatti principali o secondari.

A riguardo, si precisa che, come chiarito nella suddetta pronuncia, infatti, il giudice e il C.T.U. sono due soggetti complementari e, in quanto tali, obbligati ad operare nel pieno rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sanciti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., che delimitano il campo del giudizio.

In tal senso, il potere di investigazione riconosciuto al C.T.U. deve essere senz’altro limitato entro i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della domanda, vigendo anche per il consulente il principio giuridico del ne eat iudex ultra petita partum.

Stando così le cose, come specificato nel prosieguo della suddetta pronuncia, laddove il C.T.U. abbia superato tale limite e affermato, di conseguenza, la fondatezza della pretesa esercitata da una delle parti in giudizio, proprio sulla base di fatti e documenti diversi rispetto a quelli allegati dalle medesime, “l’accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d’ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 01.02.2022, n. 3086).

Trattandosi, infatti, di un’ipotesi di violazione del principio della domanda e di quelli dispositivo, la C.T.U. sarebbe affetta da un vizio di nullità assoluta e, in quanto tale, rilevabile d’ufficio o in sede d’impugnazione della sentenza.

Diversamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto al C.T.U. la possibilità di accertare fatti secondari, rispetto a quelli principali dedotti dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni, acquisendo tutta la documentazione utile a rispondere ai quesiti sottoposti dal giudice, purché tale attività venga svolta entro il limite dell’incarico conferitogli e nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti.

In caso di superamento di tali limiti, dunque, la C.T.U. risulterebbe affetta da nullità relativa, rilevabile ad istanza di parte nel primo atto difensivo successivo al deposito della relazione finale.


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