I limiti di ammissibilità della prova testimoniale

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dagli artt. 2721 e ss. c.c. e da altre specifiche norme (quali gli artt. 239 e 241 c.c. in tema di filiazione legittima, 1417 c.c. in tema di simulazione, 621 c.p.c. in tema di opposizione del terzo ad esecuzione mobiliare), derivano presumibilmente sia da ragioni ricollegate alle necessarie lungaggini collegate alla deduzione, articolazione ed assunzione della prova, sia soprattutto

dalla ritenuta ontologica inaffidabilità del mezzo di prova stesso. Da quest’ultima angolazione, infatti, sono innegabili i naturali limiti della capacità di percezione e di memoria delle persone, che ben può essere imprecisa, fuorviata od influenzata; ed altrettanto innegabile è la possibilità che, consapevolmente od anche solo inconsapevolmente, il teste tenda a favorire una delle parti in causa.

Si tratta di limiti che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, non attengono a ragioni di ordine pubblico ma “sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private” (Cass. n. 3952/2012) per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali “non essendo rilevabili d’ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.)” (Cass. n. 4690/1999; Cass. n. 9925/2006); tuttavia tale principio trova deroga in tema di prova testimoniale dei contratti, “soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l’esistenza stessa del contratto” (Cass. n. 4690/1999).

È pacifico in giurisprudenza che “l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato” (cfr., ex multis, Cass. n. 11889/2007); peraltro il giudice, laddove ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dalla disposizione codicistica, “non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 12111/2003).

Va comunque ribadito con forza che, per i pacifici principi processualcivilistici, una volta che il mezzo probatorio abbia superato il vaglio dell’ammissibilità, il medesimo fatto può essere dimostrato sia con prova documentale, sia con prova testimoniale. I principi costituzionali di uguaglianza delle parti, di rispetto del contraddittorio e di diritto alla prova, infatti, impongono la piena equiparazione dei mezzi di prova sul piano strettamente processuale, posto che tanto la prova costituita, quanto la prova costituenda, sono espressione del diritto di difesa codificato dagli artt. 24 e 111 Cost.


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Avv. Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

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