I messaggi WhatsApp costituiscono prova scritta del credito
Con una recente pronuncia il Giudice di pace di Latina ha concesso la tutela monitoria al ricorrente sulla base delle trascrizioni di messaggi scambiati tramite “WhatsApp”, che contenevano una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Come noto, in materia di recupero del credito è di fondamentale importanza – ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo – che il credito risulti da prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione.
Ebbene, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall’art. 634 c.p.c.[1], vi sono anche delle prove scritte cd. “atipiche”, idonee a promuovere il procedimento monitorio.
Tra queste, sono stati ricompresi anche i messaggi “WhatsApp”.
Gli Ermellini hanno, infatti, riconosciuto lo status di prova documentale alla messaggistica SMS, ritenendo che essa “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime”[2].
La giurisprudenza si è, dunque, vista costretta ad ampliare il concetto di “prova scritta”.
La messaggistica istantanea, ivi compresa quella scambiata attraverso la piattaforma Whatsapp, costituisce idonea prova scritta a norma del n. 1) dell’art. 633 c.p.c., in forza del disposto del primo comma del successivo art. 634 c.p.c., che ne integra il contenuto, prevedendo che siano “prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile”.
Pertanto, essi costituiscono idonea prova scritta del credito, ma non possono fondare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà[3].
[1] Sono prove scritte le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.
[2] Cass. civ., sez. II, 21/02/2019, n. 5141.
[3] https://www.studiomiotto.com/IT/Novit%C3%A0/Le-news/Il-messaggio-via-Whatsapp-costituisce-idonea-prova-scritta-ai-sensi-e-per-gli-effetti-di-cui-all%E2%80%99art-633-cpc.html?argomento=Tutela%20del%20credito%20ed%20esecuzione%20forzata
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Simona Becchetti
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