I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo

Sommario : 1. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: caratteri generali­  –  2. L’azione surrogatoria – 3. L’azione revocatoria –  4. Il sequestro conservativo.

 

1. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: caratteri generali

A norma dell’art. 2740 c. c. il debitore garantisce l’adempimento delle obbligazioni “con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Sicché, ove il debitore sia inadempiente, il creditore  è legittimato ad agire , in via esecutiva, sul patrimonio del debitore.

Tuttavia,  intraprendere una azione esecutiva sui beni del debitore inadempiente, non sempre, risulta conveniente : sia perché il debitore potrebbe sottrarre i suoi beni dall’esecuzione forzata, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.

In tali ipotesi, il creditore può avvalersi , a norma degli artt. 2900 e ss. c. c. di appositi mezzi volti alla conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero l’azione surrogatoria ex art. 2900 c. c. , l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c. c. e il sequestro conservativo disciplinato dall’ art. 2905  c. c.

I predetti rimedi hanno carattere preventivo e cautelare, in quanto possono essere esperiti prima che l’inadempimento si consumi, inoltre, gli stessi mirano a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, evitando che questi possa disfarsene , arrecando, in tal modo, pregiudizio all’interesse creditorio.

2. L’azione surrogatoria

L’art. 2900 c. c. attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell’esercizio di un diritto o di una azione, che questi omette di far valere nei confronti dei terzi.

L’azione surrogatoria integra una ipotesi di sostituzione processuale e si riassume  nella generale facoltà, riconosciuta dalla legge ai creditori, di esercitare per la realizzazione delle loro ragioni, tutti i diritti e le azioni del debitore, da questi trascurati, che presentino contenuto o effetti patrimoniali, ad eccezione di quelli che, per natura o per legge, siano strettamente inerenti alla persona del debitore, e dunque, insostituibilmente attribuiti  alla sua diretta ed esclusiva valutazione.

Per l’esercizio dell’azione surrogatoria è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

– che l’attore abbia la qualità di creditore, ovvero sia “ titolare di un diritto di credito, inteso, lato sensu, come diritto all’adempimento di un obbligo giuridico” ( cfr. Cass. n.8894/05);

–  la prova dell’esistenza del credito, in particolare, è necessario che il credito sia certo ( non contestato giudizialmente) , invece, non è necessario che lo stesso sia liquido, né tantomeno  esigibile, ovvero sottoposto a termine o a condizione ( cfr. Cass. n.10353/12);

–  l’esistenza di un diritto, patrimoniale e disponibile, che il debitore vanta verso un terzo determinato;

–  l’inerzia del titolare del diritto, che possa avere  “ riflessi negativi sulla garanzia patrimoniale del creditore” ( cfr. Cass. n. 741/14);

–  la sussistenza del  periculum damni,ovvero del pericolo concreto ed attuale di un pregiudizio futuro ( l’insolvenza del debitore).

3. L’azione revocatoria

Ai sensi dell’art. 2901 c. c. ove il debitore abbia compiuto un atto di disposizione che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può esperire l’azione revocatoria, al fine di ottenere l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti  (c.d.  inefficacia relativa).

Pertanto, l’atto sottoposto a revocatoria resta valido ed efficace erga omnes, diviene inefficace solo nei confronti del creditore procedente.

Anche, l’azione revocatoria è finalizzata a conservare e cautelare la garanzia del creditore, rappresentata appunto dal patrimonio del debitore.

La suddetta azione può avere ad oggetto solo  atti di disposizione che hanno natura traslativa, e che pertanto determinano il mutamento della titolarità del diritto.

Per la proposizione dell’azione revocatoria devono ricorrere  i seguenti presupposti:

– l’effettiva sussistenza del credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile ( ex multis Cass n. 12678/11, Cass. n. 11471/03);

– l’atto di disposizione deve recare pregiudizio alle ragioni creditorie ( eventus damni), infatti è necessario che l’atto dispositivo determini una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore.

Inoltre, si osserva che, allorché l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, è sufficiente che si dimostri la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, c.d. scientia damni ( cfr. Cass. n. 2792/02).

Invece, ove l’atto dispositivo sia a titolo oneroso, è opportuno distinguere tra atti anteriori al sorgere del credito e atti posteriori.

Infatti, se l’atto a titolo oneroso sia posto in essere prima del sorgere del credito, l’atto  può essere revocato, nei modi previsti dalla legge, a condizione che il creditore dimostri  “ la dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (il c.d. consilium fraudis) e la partecipatio fraudis del terzo acquirente ( cfr. Cass. n. 20118/13).

Sicché, occorre provare non solo che il debitore fosse consapevole dell’eventuale pregiudizio, ma altresì la volontà dello stesso di arrecare pregiudizio al creditore ( consilium fraudis), nonché  la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; “ tale  elemento psicologico può essere accertato anche mediante il ricorso  a presunzioni”(Cfr. Cass. n. 18315/15).

In ultimo, ove l’atto di disposizione a titolo oneroso sia successivo al sorgere del credito, il creditore deve dimostrare che , anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio derivante dall’atto (scientia damni).

4. Il Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è una tipica misura cautelare , che può avere ad oggetto un bene mobile o immobile del debitore; tale provvedimento può essere chiesto al giudice, allorquando  il creditore nutra il fondato timore di perdere (periculum in mora), nelle more del giudizio o in attesa della sua proposizione, la garanzia patrimoniale del suo credito.

La predetta misura rende  inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti di disposizione posti in essere dal debitore.

La legittimazione a richiedere il sequestro conservativo spetta, dunque, “ a chiunque sia titolare di un diritto di credito attuale, non essendo per contro necessario che il credito sia liquido ed esigibile” (cfr. Cass. n. 864/04).

All’esito del  procedimento cautelare ( il quale può essere proposto sia ante causam, sia in corso di causa), se la pretesa creditoria risulti infondata, il sequestro perde efficacia, in caso contrario il sequestro conservativo si converte in pignoramento a norma degli artt. 492 e ss. c.p.c.


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