I patti parasociali nelle s.r.l.
a cura di Paolo Ferone
Nonostante il legislatore nulla abbia previsto con riguardo alla possibilità di stipulare patti parasociali in società diverse dalle S.p.A. sembra ormai pacifico che questo sia ammissibile.
La mancanza normativa è probabilmente legata al fatto che con riguardo alle S.p.A. l’esigenza di tutela per il pubblico e per il mercato societario è più sentita. Ciò non esclude tuttavia che patti analoghi possano sussistere in fattispecie societarie diverse e sottostanno senza dubbio alla disciplina generale dell’autonomia privata e alla normativa generale sui contratti.
Ma cosa sono i patti parasociali?
I contratti parasociali sono quegli accordi che, seppur accompagnati alla stipulazione dell’atto costitutivo, restano separati da questo; il loro scopo è quello di regolare ed organizzare il comportamento dei soci aderenti all’interno della compagine sociale. Essi si sostanziano in impegni reciproci in ordine all’esercizio dei diritti connessi da ciascun socio all’interno della società.
Tali patti, in base a cosa vanno a regolamentare, si suddividono in:
Sindacati di voto: questi regolano innanzitutto le convenzioni che regolano l’esercizio del diritto di voto in assemblea, e dunque le modalità con cui il socio aderente, titolare del diritto, si vincola ad esercitarlo;
Sindacati di blocco: prevedono generalmente il divieto di alienazione delle partecipazioni, con obbligo, in caso contrario di offrire le stessa in prelazione agli altri aderenti al patto in proporzione alle azioni da ciascuno possedute;
Sindacati di controllo: prevedono l’esercizio di un’influenza dominante, ossia una situazione nella quale uno o più soci sono in grado di indirizzare stabilmente l’attività della società.
La durata del patto. Un approfondimento merita l’aspetto legato alla durata dei patti parasociali nelle s.r.l. Sul punto il codice civile tace, e nemmeno prevede l’applicazione delle norme sulle S.p.A.; questo potrebbe portare ad affermare che i patti parasociali nelle s.r.l. possono avere anche durata “illimitata” (interpretato nel senso di una scadenza cosi a lungo termine da prevederla “perpetua”). L’ordinamento non vede con favore gli accordi accessori al contratto di società aventi durata indeterminata o eccessiva, prevedendo per questi casi, un recesso ad nutum quando essi risultino pregiudizievoli di preminenti esigenze attinenti la libertà delle parti e proprio a causa dell’assenza di limiti temporali prestabiliti. Questa previsione, la quale trova il suo riconoscimento nella contrattualistica in quanto vista come strumento di tutela della libertà contrattuale, si ritiene possa trovare applicazione anche nel caso dei patti parasociali relativamente alle s.r.l.. La stessa Suprema Corte ha affermato tesi in quanto ha ritenuto importante evitare che si verifichino ipotesi di perpetuità del vincolo obbligatorio. E dunque gioca un ruolo decisivo il diritto di recesso, il quale svolge un duplice ruolo:
Sopperire all’indeterminatezza del contratto;
Evitare vincoli talmente lunghi da ritenersi perpetui.
Possiamo concludere che la ratio sottostante sia simile a quanto previsto per le s.p.a., con la differenza che in queste ultime si ha una durata massima stabilita dalla norma, ossia cinque anni ex art. 2341-bis c.c. riconducendo tutti i patti eccedenti in tale ambito. Di converso nelle s.r.l., mancando una previsione normativa ad hoc, la stessa dovrà essere valutata “congrua” in relazione alla necessaria limitazione del vincolo. Sulla congruità possiamo affermare che una durata decennale nella prassi è possibile riscontrarla.
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