I rapporti obbligatori unisoggettivi
L’obbligazione, di cui il legislatore non ha fornito una definizione, è un rapporto giuridico che si caratterizza per il dovere del debitore di tenere un comportamento, patrimonialmente valutabile, nei confronti del creditore.
L’obbligazione viene inquadrata nell’alveo dei doveri giuridici e si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la relatività del rapporto e, sotto il profilo oggettivo, per la natura patrimoniale della prestazione.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono il debitore e il creditore.
Il primo è il soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione, mentre il secondo è il soggetto nei cui confronti il debitore è obbligato.
Sebbene una parte della dottrina sostenga che i soggetti non siano elementi costitutivi del rapporto obbligatorio, ma ne rappresenterebbero solo i presupposti soggettivi, la definizione di obbligazione sembra presupporre la necessaria presenza di due soggetti affinchè l’obbligazione nasca ed esista.
Debito e credito non sono concepibili in assenza di un titolare, in base alla regola generale dell’imputazione soggettiva delle posizioni giuridiche.
La tesi da sempre prevalente esclude la possibilità di dare vita ad un rapporto obbligatorio monosoggettivo: il realizzarsi dell’interesse del creditore presuppone la collaborazione di un altro soggetto che è il debitore.
Tale considerazione sembra trovare conferma nell’istituto della confusione: quando il rapporto obbligatorio, in origine posto in capo a due soggetti distinti, si viene a riunire in capo ad uno solo, l’obbligazione si estingue ai sensi dell’articolo 1253 c.c.
Una parte della dottrina, tuttavia, ammette la possibilità di configurare rapporti obbligatori unisoggettivi, dal momento che vi sono delle deroghe al principio dell’effetto estintivo della confusione.
Vi sono delle situazioni nelle quali viene esclusa l’estinzione per confusione del rapporto obbligatorio, situazioni nelle quali, pur concentrandosi nel medesimo soggetto le qualità di debitore e di creditore, il rapporto resta in vita.
Tale tesi evidenzia come la dualità dei soggetti non è un elemento intrinseco dell’obbligazione, ma un elemento ad esso esterno.
Le eccezioni individuate dalla dottrina sono diverse.
Tra queste, ai fini della presente trattazione, appare opportuno esaminarne alcune.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 490 co.2 c.c.) costituisce un chiaro esempio in cui la qualità di debitore e la qualità di creditore si concentrano in capo allo stesso soggetto, senza che ciò implichi l’estinzione del rapporto obbligatorio.
La norma afferma che l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.
La permanenza dei rapporti giuridici che esistevano tra il defunto e l’erede è conseguenza della separazione tra il patrimonio personale dell’erede e quello di provenienza ereditaria.
Altra ipotesi che occorre menzionare è rappresentata dalla situazione che si verifica in ambito societario a seguito dello scioglimento delle società di persone.
L’articolo 2272, n. 4 c.c., in tema di società semplice, prevede che la stessa si scioglie quando venga a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi non è ricostituita.
Nel periodo transitorio, tutti i rapporti giuridici nati dal contratto sociale e dall’attività della società rimangono concentrati in capo all’unico soggetto che tiene in vita la società: il socio unico, infatti, è al tempo stesso debitore di residuo del conferimento verso cui si è obbligato ed è creditore per una operazione compiuta con la società.
Nell’ambito del libro II del codice civile dedicato alle successioni, la dottrina che ammette la figura del rapporto obbligatorio unisoggettivo, individua nel prelegato (disciplinato dall’articolo 661 c.c.) un’ulteriore eccezione alla regola.
Il prelegato è un legato a favore di un coerede e a carico di tutta l’eredità e si considera come legato per l’intero ammontare.
Secondo questa parte della dottrina il prelegato sarebbe fonte di un rapporto unisoggettivo, poiché il prelegato è un diritto che l’erede prelegatario vanta nei confronti dell’intera massa ereditaria di cui egli è contitolare; per la parte del prelegato egli è anche creditore verso sé stesso.
Un’ulteriore ipotesi a conferma dell’esistenza di un rapporto obbligatorio unisoggettivo si ravviserebbe nell’ambito della disciplina in materia di titoli di credito.
L’articolo 15 co. 3 della legge cambiaria prevede che la girata di ritorno non estingue per confusione l’obbligazione incorporata nel titolo di credito.
La tesi che allo stato risulta prevalere resta sempre quella tradizionale: la nozione comune di rapporto giuridico presuppone come requisito essenziale due situazioni giuridiche contrapposte, una attiva e una passiva.
Le eccezioni prima menzionate, che trovano delle peculiari giustificazioni, non sono sufficienti ad escludere la necessaria dualità soggettiva tra i presupposti del rapporto obbligatorio.
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Michela Falcone
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