I rapporti tra la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/01

I rapporti tra la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/01

Con la pronuncia n. 11518 del 2019 della terza Sezione penale, la Corte di Cassazione ha nuovamente[1] delineato quelli che sono i rapporti tra la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p. e la responsabilità amministrativa degli enti.

Come è noto, il d.lgs 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano un particolare tipo di responsabilità per le persone giuridiche, prudentemente denominata “amministrativa”, ma che in realtà ha diversi punti di contatto con quella penale. La natura della responsabilità degli enti è da sempre un motivo di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale[2]. Tuttavia, la ricostruzione maggiormente accolta dai commentatori è quella che ritiene tale responsabilità come di un “tertium genus” rispetto a quella amministrativa e quella penale.

A prescindere dal tema della natura giuridica della responsabilità dell’ente, resta comunque fermo che la stessa sorga solo in presenza di un reato, c.d. reato presupposto, commesso da una persona fisica che abbia le qualifiche previste dagli artt. 5 (soggetti non apicali) e 6 (soggetti in posizione apicale) del d.lgs n. 231/01.

Ciò nonostante, il giudizio di responsabilità nei confronti della persona fisica e quello nei confronti dell’ente sono tra loro autonomi. Ed infatti, sebbene ci sia un’assoluta correlazione fattuale tra la responsabilità dell’autore del reato e quella dell’ente (che risponde se non dimostra di aver posto in essere le misure idonee ad evitare la commissione dello stesso), i giudizi volti ad accertare le rispettive responsabilità restano tra loro distinti.

In tal senso, i rapporti tra i due giudizi ricevono una disciplina (ancorché non esaustiva) nell’art. 8 del d.lgs n. 231/01, rubricato “Autonomia delle responsabilità dell’ente”, in cui viene disposto che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia (che il comma 2 dello stesso articolo prevede come unica causa di non procedibilità nei confronti dell’ente).

Tanto premesso, la questione giuridica, a cui si è trovata a dare soluzione la quinta Sezione della Suprema Corte, sorge proprio da un’interpretazione di tale disposizione.

L’ente ricorrente, infatti, in due distinti motivi di gravame, ha dedotto la mancata applicazione, nei precedenti gradi di giudizio, della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nei confronti dell’ente e, al tempo stesso, ha invocato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma, 2 d.lgs 16 marzo 2015 n. 28 nella parte in cui non prevede l’applicabilità di tale causa di non punibilità agli enti di cui all’art. 1 del d.lgs n. 231/2001[3].

Sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto agli enti, in mancanza di un’espressa previsione legislativa, sono stati prospettati due orientamenti (ben riassunti nella pronuncia della Cassazione, Sezione III, n. 9072 del 17 novembre 2017).

Per un primo orientamento, fondato sul tenore letterale del citato art. 8 d.lgs 231/01, nei casi di particolare tenuità, la responsabilità dell’ente andrebbe esclusa in quanto la predetta disposizione non fa rientrare espressamente le cause di non punibilità (come quella prevista dall’art. 131 bis c.p.) tra le ipotesi che lasciano sussistere la responsabilità dell’ente. In altri termini, secondo questo primo orientamento, dato che la lettera dell’articolo 8 D.lgs 231/2001 a seguito della dicitura  <<la responsabilità dell’ente sussiste anche quando:>>  non cita l’ipotesi di reati presupposti accertati ma non punibili, tale tipo di responsabilità  in questi casi deve ritenersi non sussistente.

Per un secondo orientamento, invece, non si potrebbe escludere la responsabilità dell’ente in presenza di una causa di non punibilità in quanto in questi casi il reato, sebbene non porti alla punibilità del reo, risulta comunque accertato. Pertanto, essendo presente un reato presupposto la responsabilità dell’ente può, a prescindere dalla punibilità dell’autore, essere autonomamente accertata. Questo secondo orientamento focalizza maggiormente l’attenzione sull’autonomia che esiste tra giudizio penale dell’autore del reato presupposto e giudizio nei confronti dell’ente, nel senso che l’esito del primo non influenza quello del secondo (se non per l’accertamento fattuale del reato presupposto).

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha accolto questo secondo orientamento precisando che: <<l’eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità>>.

Tanto dedotto, la Corte non ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs 16 marzo 2015 n. 28 invocata dall’ente.

 

 


[1] Già esaminati nella precedente pronuncia: Cassazione, Sezione III, n. 9072 del 17 novembre 2017
[2] A titolo esemplificativo si veda Cassazione, Sezione Unite, n. 38343 del 24 Aprile 2014
[3] Art. 1. Soggetti 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

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