I social network e il contrasto ai reati informatici nell’ordinamento italiano

I social network e il contrasto ai reati informatici nell’ordinamento italiano

Nel mondo di internet, negli ultimi venti anni, si è largamente diffuso l’uso dei social network (tra i più utilizzati: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) e si è espansa sempre più la criminalità a mezzo di personal computers e smartphone. Il codice penale del 1930 è stato nell’ultimo ventennio sottoposto a modifica nelle fattispecie di contrasto e sanzionatorie al mondo informatico: tra i reati sono previsti l’accesso  abusivo ai sistemi informatici da parte di hacker, acquisizione indebita di immagini, sostituzione di persona, diffamazione a mezzo internet.

Al momento dell’iscrizione al social network si deve prestare consenso al trattamento dei propri dati personali. Si tratta di informative sul trattamento della privacy che, il più delle volte, a causa di una forte complessità di comprensione o per l’eccessiva prolissità, non sono lette dall’utente che procede con l’iscrizione al social. Da un’interpretazione in senso lato della normativa in materia di dati personali si evince come il linguaggio nell’informativa  debba essere semplice, trasparente e chiaro al sottoscrittore al fine di garantire la manifestazione libera e consapevole della volontà di registrazione sul social network.

Ai fini di una maggiore tutela, l’iscrizione deve essere consentita solo a individui che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ovvero il quattordicesimo, utile a garantire all’autorità giudiziaria gli eventuali responsabili di reati commessi sui social. Com’è noto, l’età imputabile per essere perseguiti penalmente è fissata in anni quattordici dietro valutazione da parte del giudice della capacità di discernimento del minore ipotetico reo.

I presidenti dei social network e i loro soci, nel fissare le linee guida per il contrasto ai reati commessi eventualmente sui social, dovrebbero prevedere non solo le segnalazioni con conseguente cancellazione dell’utente “colpevole” , ma dovrebbero anche stabilire espressamente che lo stesso potrà essere differito all’autorità giudiziaria del luogo ove è stato commesso l’illecito informatico. È, infatti, possibile che la vittima del reato oltre alla segnalazione dell’utente sul social network presenti denuncia alla Forza di Polizia postale per la repressione del delitto. La Polizia Postale, ricevuta denuncia, procederà con l’identificazione dell’utente (ad esempio, anche se sarà necessario risalire all’identità di un soggetto che utilizzi profilo fake) con conseguente differimento, all’esito dell’indagine condotta in autonomia investigativa, alla procura competente che procederà con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del fatto con relativo eventuale nominativo del responsabile ovvero, in assenza di dubbia identità del soggetto, con indagine coordinata nei confronti di ignoti.

La vittima del reato potrà essere assistita nella fase delle indagini da un legale di fiducia con cui potrà, se non lo farà personalmente, presentare denuncia e potrà essere assistita a tutela del diritto di difesa nella fase processuale per il risarcimento del danno in sede civile o penale se si costituirà parte civile.

All’esito dell’indagine eseguita a carico del cosiddetto reo informatico, in virtù del diritto all’oblio si potrà ottenere la rimozione di notizie false (cosiddette fake news) , commenti o messaggi offensivi che ledono la reputazione della persona offesa, cancellazione di “profili falsi” (con nome e cognome e foto di un’altra persona) che possano importare la sostituzione di persona. Se dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria italiana dovesse emergere che l’autore dell’ illecito è residente fuori dal territorio dello Stato, si dovrà procedere ad un’indagine coordinata tra Forze di Polizia anche estere al fine di garantire giustizia alle vittime dei reati informatici.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti