I termini processuali

I termini processuali

Per termini processuali (artt.152-155 cpc) si intende il periodo di tempo concesso ai soggetti del processo per compiere validamente i singoli atti processuali in quanto tali atti devono compiersi entro determinati termini. Tali termini sono fissati dalla legge (termini legali) o stabiliti dal giudice soltanto qualora la legge stessa lo abiliti in tal senso (termini giudiziari): ex art.152,1 cpc “ i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice soltanto se la legge lo permette espressamente”.  Es. sono termini legali: i termini per la costituzione delle parti ( ex art. 165,1 cpc “l’attore entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto deve costituirsi in giudizio”; ex art. 166 cpc ” il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”); i termini per impugnare (ex art. 325 cpc“il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo ordinaria è di 30 giorni; il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni 60″). Es. sono termini giudiziari: i termini disposti dal giudice istruttore durante l’istruzione della causa (” il giudice istruttore fissa i termini entro i quali le parti devono compiere gli atti del processo”, art. 175,2 cpc); il termine per l’integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario a contraddittorio non integro (” se processo è promosso da alcune o contro alcune soltanto delle più parti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”, art. 102,2 cpc); il termine di riassunzione della causa in ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti (” il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”, art. 307,3 cpc).

I termini legali di regola sono ordinatori, salvo che la legge preveda espressamente il loro carattere perentorio: ex art.152,2 cpc “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Anche i termini giudiziari possono essere sia ordinatori che perentori: ex art.152,1 cpc “i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza”. I termini ordinatori sono dettati per regolare l’attività processuale senza che la loro scadenza comporti una decadenza: se le parti non pongono in essere l’atto entro il termine previsto per il suo compimento non perdono il potere di compierlo. Es. sono ordinatori: termine per il deposito della sentenza; termini fissati dal giudice per le udienze successive ex art.175 cpc. I termini perentori invece sono previsti a pena di decadenza: le parti decadono dal potere di compiere l’atto se non lo pongono in essere entro il termine. Infatti alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in mancanza della quale l’esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano portato all’inutile decorso del termine.; ad esempio, la legge concede alla parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza entro un dato termine, alla scadenza del quale inesorabilmente l’impugnazione diviene inammissibile: il titolare decade perciò dal diritto di proporre l’impugnativa (diversamente dalla prescrizione, la decadenza non si basa quindi sul fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma sul fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito).            Es. sono termini perentori: i termini per impugnare ex artt. 325-327 cpc; termini ex art. 183,6 cpc; termine per l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc.

Inoltre ex art.153,1 cpc “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti”.  Tuttavia il principio di improrogabilità dei termini perentori ammette una deroga nel caso della rimessione in termini: art.153,2 cpc “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”; in pratica se la parte dimostra al giudice che il mancato compimento dell’atto entro il termine non è dovuto a sua colpa ma ad una impossibilità oggettiva il giudice consente alla parte stessa di compiere comunque l’atto come se il termine non fosse decorso e quindi non fosse decaduta dal potere di porlo in essere; es. giudice concede la rimessione in termini in caso di contumacia involontaria ex art. 293 cpc ovvero se il contumace  dimostra che la sua mancata costituzione è dovuta a causa a lui non imputabile (la causa è “non imputabile” quando non è riferibile né alla parte, né al suo difensore, esempio: la perdita dell’atto di citazione a causa di un evento straordinario come un incendio o un terremoto, che impedisca alla parte di reperire i dati relativi al processo in cui è chiamato).

I termini ordinatori invece sono prorogabili: ex art.154 cpc “il giudice prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza.” Es. il termine per l’assunzione della prova delegata può essere prorogato dal giudice delegante su istanza delle parti o del giudice delegato,da presentarsi prima della scadenza del termine (“le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine per l’assunzione della prova delegata”, ex art 203,4 cpc).

Inoltre ex art 154 cpc  la proroga non può avere una durata superiore al termine originario; né può essere concessa per più di una volta, se non qualora sussistano motivi particolarmente gravi.

In materia di termini processuali si impone un’ ulteriore distinzione tra: – termini acceleratori: indicano il momento entro il quale l’ atto deve essere compiuto; es. termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; – termini dilatori: fissano il momento prima del quale l’atto non può essere compiuto ovvero l’atto non può essere compiuto durante il corso del termine ma soltanto dopo; es. il termine di comparizione da assegnare al convenuto: il convenuto non può comparire se non sono decorsi ancora almeno 90 giorni dal momento in cui gli è stato notificato l’atto di citazione (“tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’ udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni”, art. 163bis cpc); – termini liberi: sono i termini nei quali non si computa né il giorno iniziale né il giorno finale. Il termine è libero solo quando la legge lo qualifica espressamente tale. Es. sono termini libri i termini per comparire: in questo caso il dies a quo è il giorno in cui della l’ atto di citazione viene notificato al convenuto e il dies ad quem è il giorno dell’udienza di comparizione (“tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’ udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni”, art. 163bis cpc).

Il decorso dei termini processuali è soggetto alla sospensione feriale (1-31 agosto). L’art. 155 cpc  indica il modo di computare i termini processuali: – nel computo dei termini a giorni o a ore: si escludono il giorno o l’ora iniziali ( art.155,1 cpc); – per il computo dei termini a mesi o ad anni: si osserva il calendario comune (art.155,2 cpc); – i giorni festivi si computano sempre nel termine, tranne nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo (“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, art. 155,4 cpc ) o un sabato e si tratti di atti svolti fuori udienza (“la proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”, art. 155,5 cpc) poiché in tali casi la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: es. se il termine scade di domenica la scadenza è prorogata al lunedì.

Inoltre i termini a ritroso si computano a partire da una data e andando all’indietro. Es. il termine per la costituzione del convenuto: infatti convenuto deve costituirsi 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (se l’udienza è fissata per il 30 giugno il convenuto deve costituirsi il 10 giugno). I  termini in avanti invece si calcolano partendo da una data e procedendo in avanti. Es. il termine per proporre l’ appello: appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (se sentenza viene notificata l’ 1 settembre l’ appello deve essere proposto l’ 1 ottobre).


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