Il bullismo quando diventa un reato?

Il bullismo quando diventa un reato?

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste, purtroppo, il reato di bullismo ma gli atti di bullismo possono configurare una fattispecie di reato e, quindi, essere denunciati e puniti.

Tali atti di bullismo possono configurare un reato contro la persona: istigazione al suicidio (art.580 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); stalking (art. 612 bis c.p.). Tutt’al più dal bullismo possono derivare i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e frode informatica (art. 640 ter c.p.).

La promulgazione di una legge che introduce il reato di bullismo costituisce in parte una soluzione al problema che, al giorno d’oggi,  è sempre più diffuso sin dalla scuola dell’infanzia. Il bullismo dovrebbe avere una disciplina ad hoc perché mina le vittime da un punto di vista non soltanto psichico ma anche fisico.

Spesso l’opinione pubblica crede ed afferma che il bullismo “colpisce i più deboli”. Tale affermazione è sbagliata perché le vittime di bullismo sono un numero minore rispetto ai bulli che con le loro azioni, protratte nel tempo, colpiscono le vittime per puro divertimento o al fine di cagionare un danno alla/e vittima/e. Quindi ci deve essere uno squilibrio tra i bulli (il più delle volte sono tanti) e le vittime che, come conseguenza delle azioni dei bulli, si ritrovano ad essere emarginate.

Occorre rilevare, altresì, che il bullismo prevede un terzo protagonista ovvero lo spettatore che è colui che assiste agli episodi di bullismo. In alcuni casi interviene a difesa della vittima mentre in altri si allea col bullo e diventa suo complice oppure osserva passivamente senza intervenire.

Il bullismo può essere diretto e cioè fisico o verbale. Il bullismo fisico consiste in azioni violente con percosse ovvero il bullo colpisce la vittima con calci, spintoni e sputi e quindi attacca la vittima da un punto di vista fisico, mentre, il bullismo verbale consiste in minacce e prese in giro. Il bullismo indiretto, invece, si distingue a sua volta in cyberbullismo e cioè il bullismo effettuato tramite internet, sexting ovvero pubblicazione di foto non appropriate di minorenni ed infine l’adescamento online e cioè un adulto tenta o riesce ad avvicinare un minore per scopi sessuali.

Il bullismo psicologico è compreso nell’alveo del bullismo indiretto e comporta una condizione di sofferenza della vittima che non riesce ad integrarsi nel gruppo a causa delle condotte altrui.

Il  cyberbullismo, a differenza del bullismo, è conseguenza delle moderne tecnologie. Esso è disciplinato dalla legge n. 71/2017. L’obiettivo di tale legge, all’art. 1, è quello di <<contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche>>.

Tale legge ha messo a disposizione un concreto aiuto per i genitori ed il Garante della Privacy offre l’opportunità di tutelarsi in maniera rapida chiedendo l’oscuramento della pagina internet sulla quale è comparso un commento ingiurioso, diffamatorio o comunque lesivo della dignità della vittima. L’istanza di oscuramento del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato ma viene reso impossibile l’accesso agli utenti ed in questo modo il materiale potrà essere sempre utilizzato come prova sia della persona offesa che dalle autorità.

Il bullismo, come il cybverbullismo, dovrebbe avere una disciplina ad hoc al fine di punire i bulli, i quali mettono in atto azioni di prevaricazione ovvero pongono in essere una condotta illecita inducendo gli spettatori ad allearsi e quindi diventare complici. Le vittime di bullismo non hanno il requisito di essere soggetti deboli perché, il più delle volte, mirino di tale fenomeno sono anche coloro che hanno alle spalle una buona famiglia che garantisce alle vittime tutto quello di cui hanno bisogno.

Il bullismo è un fenomeno diffuso sia in ambito scolastico che altrove. Molte volte non viene represso alla radice dagli educatori o professori ovvero da coloro che dovrebbero garantire un ambiente sereno alla crescita interiore e sociale. Non basta parlare, fare convegni su questo tema ma il legislatore dovrebbe porsi l’obiettivo di promulgare una legge che introduce il reato di bullismo. Esso mina le vittime sia da un punto di vista psichico provocando paura, rabbia e nei casi più gravi il suicidio, che da un punto di vista fisico causando lesioni temporanee o permanenti.

Il bullismo è penalmente rilevante quando è idoneo ad integrare gli estremi delle fattispecie di reato già esistenti all’interno del codice penale: percosse, diffamazione, minaccia, stalking, sostituzione di persona ecc.

Nonostante il bullismo è un fenomeno molto grave e diffuso sia in ambito scolastico che altrove, non è ancora un reato e quindi chi presenta una querela per il bullismo viene facilmente archiviata.

Il legislatore dovrebbe considerare già penalmente rilevanti quelle condotte che consistono nel prendere in giro il/la compagno/a di classe, di emarginarlo o di deriderlo alle spalle in quanto tali condotte nel tempo possono sfociare in fatti più gravi e quindi devono essere bloccate sin dalla nascita.

Nell’ambito scolastico coloro che dovrebbero garantire un ambiente sereno per la crescita interiore e sociale degli alunni, quando si ritrovano dinanzi ad episodi di bullismo molte volte sottovalutano il problema che c’è alla radice oppure non riescono a gestirlo e quindi lo ignorano provocando, altresì, alla vittima un disorientamento. Perché un disorientamento? Perché nelle scuole di qualunque grado gli educatori, i maestri o i professori costituiscono un punto di riferimento per la soluzione di questi problemi che devono essere bloccati sin dal loro sorgere.

Pertanto non basta parlare nelle scuole di questo fenomeno ma finché il bullismo non diventa un reato, coloro che dovrebbero garantire un ambiente sereno hanno l’impegno di agire affinché le condotte dei bulli non sfocino in un qualcosa di più grave.


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