Il Caso “U.Diciotti”, Salvini: la richiesta del Tribunale dei Ministri
La libertà personale è un diritto assoluto, inalienabile e imprescrittibile.
I padri costituenti avevano bene in mente cosa accadde durante il ventennio fascista, in cui i cittadini vennero privati della propria libertà, per questo motivo stabilirono con l’art.13 il primo dei diritti dei singoli, come tutela avverso gli abusi dell’Autorità oltre che quale presupposto indispensabile perché ognuno possa accedere anche alle altre libertà.
L’articolo stabilisce però anche una riserva di giurisdizione, ovvero sia che solo l’autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus), sempre che gli stessi siano accompagnati da una motivazione obbligatoria. Ad ogni modo il principio fondamentale impone il rispetto della dignità e della personalità dell’individuo con il divieto assoluto di compiere atti arbitrari di violenza o di coercizione nei suoi confronti.
L’articolo 605 del codice penale tutela proprio il bene giuridico della libertà personale, intesa dal legislatore come libertà cinetica, ossia libertà di muoversi nello spazio in maniera autonoma.
Il Tribunale dei Ministri di Catania, confutando la richiesta d’archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, ha richiesto l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti per il reato di sequestro di persona.
È stabilito infatti che “chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso […] da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni”.
A decidere per la richiesta di rinvio a giudizio è stato il collegio composto da tre membri effettivi e tre supplenti estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto, nello specifico Nicola La Mantia, Paolo Corda e Sandra Levanti, che hanno richiesto il 23 gennaio 2019 domanda di autorizzazione a procedere in giudizio al Senato.
La procedura in Senato è regolata dall’art. 9 della legge costituzionale 1/1989, e prevede l’insediamento di una Giunta, denominata “delle elezioni e delle immunità parlamentari”, come previsto dall’art. 19 del Regolamento del Senato, composta da 23 membri. A presiedere l’organo vi è Maurizio Gasparri (Forza Italia), mentre i due vicepresidenti sono Grazia D’Angelo (Movimento 5 Stelle) e Giuseppe Cucca (Partito Democratico), Luigi Augussori (Lega) e Pietro Grasso (Gruppo Misto) hanno invece funzione di segretari. Gli altri 18 membri sono equamente divisi in proporzione in base alla presenza dei partiti in Senato.
La Giunta sarà chiamata a relazionare, dopo aver sentito il diretto interessato (presentazione di memoria fissata giovedì 7 febbraio 2019), entro 30 giorni in Senato e potrà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo.
Venendo al capo di imputazione: “Il Senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC167-78, Direttiva SOP009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno- di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave ”U.Diciotti” ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”.
L’acronimo SAR sta per Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, sottoscritta ad Amburgo e datata 1979 che si associa alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974. Essa recita: “Ciascun Governo contraente si impegna ad assicurare che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza e per il soccorso delle persone in pericolo in mare in prossimità delle loro coste”, e (Capitolo 5, Regolamento 33) il comandante “deve procedere quanto più velocemente possibile in soccorso di persone in pericolo”. Una volta soccorsi, i naufraghi devono essere fatti sbarcare prontamente [“the desembarcation of the persons rescued is carried out swiftly”] in un luogo sicuro [“delivery of survivors to a place of safety”] per ricevere un equo trattamento una volta a terra, come specificato nelle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare e in una successiva Circolare esplicativa dell’Organizzazione Marittima Internazionale del 2009.
Il Tribunale di Catania, sezione Reati Ministeriali, ricostruisce in 52 pagine la vicenda, giorno per giorno, elencando le normative, le convenzioni e i diritti violati. Tra le pagine si leggono note interessanti, in primis, la specificazione che il contenzioso con Malta non assume alcun rilievo per giustificare la condotta incriminata. Continuando, che l’imbarcazione “U. Diciotti” non poteva ritenersi “luogo sicuro” per cinque giorni, bensì solo per il tempo strettamente necessario per procedere allo sbarco dei naufraghi nella destinazione finale a terra, come specificato dalla Risoluzione MSC167-78, con la conseguenza che la decisione di non far scendere i profughi per cinque giorni costituisce esplicita violazione della predetta normativa internazionale.
Ma l’interesse raggiunge le stelle quando a pag. 34 della richiesta si parla di “Assenza di cause di giustificazione e le finalità politiche perseguite dal Ministro dell’Interno”. Si specifica infatti come dietro l’attendismo, non vi fossero ragioni tecniche ostative allo sbarco, bensì la volontà di portare all’attenzione dell’UE il Caso Diciotti per chiedere ai partner europei una comune assunzione di responsabilità del problema della gestione dei flussi migratori, sollecitando una redistribuzione dei migranti sbarcati in Italia. Matteo Salvini, si legge nella documentazione “ha ritenuto di dare seguito ad un proprio convincimento politico, che aveva costituito uno dei cardini della sua campagna elettorale quale leader del partito della Lega”.
Negli atti viene sottolineato un altro aspetto che riguarda la presenza di minori a bordo: “La legge Zampa sancisce il divieto assoluto di respingimento ed espulsione dei minori extracomunitari non accompagnati”. Ciò nonostante lo sbarco dei 29 minori veniva autorizzato dal ministro Salvini solo la sera del 22 agosto, dopo l’intervento della Procura per i Minori di Catania.
I Giudici, sul finale, si interrogano sulla possibilità dell’esistenza ex art. 52 del c.p. della scriminante dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere. Il ministro dell’interno è infatti in base alla legge, responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Si evidenzia però come l’approdo di 177 stranieri non regolari non potesse costituire un problema di ordine pubblico: nessuno dei soggetti ascoltati dal Tribunale ha infatti riferito di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di persone pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale.
La decisione del Ministro dunque, non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica, estranea dalla normativa per il rilascio del POS. Le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre in alcun modo la portata degli obblighi degli stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro, obblighi che derivano dalle Convenzioni internazionali che limitano la potestà legislativa dello Stato in base agli art. 10, 11 e 117 della Costituzione Italiana.
La Corte Costituzionale, in passato, venne a specificare tra l’altro, che per quanto le migrazioni possono essere percepite come gravi problemi di sicurezza e ordine pubblico, non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale che spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani.
Si aggiungono alle normative internazionali e costituzionali anche specificazioni di diritto interno. L’art.2 del Testo Unico sull’immigrazione recita infatti: “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.”
Il Tribunale richiama negli atti, come baluardo giurisprudenziale, una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2016 (Khlaifa e altri contro Italia), in cui alcuni cittadini tunisini, giunti irregolarmente in Italia, venivano condotti presso il CSPA di Lampedusa con divieto di allontanamento; a causa di disordini ed incendi venivano successivamente portati a bordo di una nave ove venivano trattenuti per diversi giorni. La sentenza, dopo aver ricostruito il quadro normativo fin ora richiamato, affermava che il trattenimento di tali persone non aveva alcuna base giuridica nell’ordinamento italiano che potesse giustificare la privazione, pur temporanea, della libertà personale.
Come chiosa, dopo aver escluso la scriminante delle ragioni politiche, il Tribunale ha valutato se il carattere politico della decisione presa potesse qualificare quest’ultima come atto politico in senso stretto. La decisione tra le alternative era di importanza inequivocabile, infatti qualora si fosse stati in presenza di un atto politico, ciò avrebbe comportato la conseguenza dell’insindacabilità del suo operato da parte del giudice penale. Il tribunale venendo alla richiesta di procedimento inoltrata al Senato, ha dunque qualificato lo stesso come “atto amministrativo adottato sulla scorta di valutazioni politiche”.
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Giovane giurista, laureata a 23 anni in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno nel febbraio 2017, con tesi in criminologia sulla tematica degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Votazione 105/110. Ho conseguito col massimo dei voti il Master in Criminologia presso l'Università degli studi di Padova nel settembre 2019, con tesi su Immigrazione e Sicurezza.
Ho svolto il tirocinio forense presso uno studio specializzato in diritto penale ed il tirocinio giudiziario in Procura della Repubblica coadiuvando nella sua attività il Pubblico Ministero (Sez. reati contro la P.A. - reati contro l'economia). In tali esperienze ho sviluppato competenze elevate nel campo della redazione di atti e pareri giudiziari.
Sono in preparazione per il concorso in magistratura.
Scrivo su riviste giuridiche (Altalex, Salvis Juribus) e su giornali di news e cronaca politica.
Curo una redazione musicale.
Appassionata di musica, ho studiato solfeggio e pianoforte.
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