Il collocamento del minore anche presso i papà

Il collocamento del minore anche presso i papà

La legge sull’affido condiviso n.54/2006 ha voluto soppiantare la prassi dell’affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori.

La nuova disciplina ha individuato come interesse primario della prole quello della continuità nei rapporti con entrambi i genitori, preservando per quanto possibile lo stesso equilibrio di frequentazione .
Non bisogna credere che in epoca antecedente la legge n. 54/2006 fosse previsto  solo  l’affidamento esclusivo, in realtà vigeva l’ affidamento congiunto visto come  la “collaborazione tra i genitori nelle decisioni che riguardavano la prole” . In quest’ottica tale tipo di affidamento poteva funzionare solamente dove non ci fosse conflittualità.

Si trattava ovviamente di sporadici casi, tant’è che i Giudici di norma decidevano per l’affido esclusivo, creando uno stretto legame tra potere decisionale e coabitazione con il minore a discapito del genitore che dopo la separazione non coabitava più con il figlio, ma aveva solo un “diritto di visita”.

La legge n. 54/2006 deve essere guardata come ad una disposizione a tutela e salvaguardia dell’interesse dei figli ad avere e mantenere un rapporto con entrambi i genitori.

Si parla infatti di BIGENITORIALITA’ , ovvero del diritto e del  dovere di ciascun genitore di occuparsi dei figli minori a 360 gradi, l’indagine del Giudice non è più quella di valutare se i genitori siano in grado di assumere  insieme le decisioni nell’interesse dei figli, ma se ciascun genitore sia in grado di prendersi cura del minore.

Partendo da quest’ottica è evidente che l’affido condiviso può essere applicato anche nelle situazioni di conflitto, i rancori con l’ex coniuge infatti nulla hanno a che vedere con i compiti di cura verso il minore.

Ecco che l’affido condiviso è diventata la regola.

Ma come viene applicata questa regola?

Molti padri che si separano arrivano in studio preoccupati e spesso la prima domanda che pongono è se vedranno ancora i figli e quando.

La convinzione che la separazione comporterà inevitabilmente la rottura dei rapporti con i figli è purtroppo ancora radicata, ma la realtà è che le cose sono cambiate.

Nemmeno si usa più il termine “diritto di visita”, se penso ad un genitore che “può far visita al figlio”, mi si accappona la pelle.

I giudici nei provvedimenti usano un’altra  terminologia : “avrà diritto a stare con il figlio”.

Il minore viene “collocato prevalentemente presso un genitore” ciò per tutelare una certa stabilita del minore con l’ambiente d’origine, ma non si deve pensare che tale collocamento prevalente debba pregiudicare il genitore non collocatario.

Numerose le pronunce dei Giudici che tendono a rendere effettivo il principio di bigenitorialità.

Il ruolo di padre ormai è cambiato. I padri moderni partecipano attivamente all’educazione, all’istruzione e alla cura quotidiana dei propri figli, non vi è ragione per cui ad un minore non debba godere quotidianamente della presenza del padre.

I tempi di permanenza presso l’uno e l’altro genitore arrivano ad essere addirittura quasi paritari. Mai sino ad ora per la mia esperienza personale ho visto negare ad un padre il diritto a stare con il figlio due giorni infrasettimanali con pernottamento e a weekend alternati.

E questa è la cornice minima, perché il tempo delineato dal Giudice non pregiudica certo un figlio a ricevere cure ed attenzioni dal  genitore non collocatario anche in altri diversi momenti.

Ma qui si apre una digressione che mi riprometto di approfondire con un altro articolo.

Ritenere che una madre sia più idonea di un padre è un pregiudizio ormai superato anche dalla giurisprudenza.

La Cassazione  Civile con la sentenza 2770/17 ha confermato il provvedimento del Tribunale di primo grado che, dopo aver disposto l’audizione del minore, lo aveva collocato prevalentemente  presso il padre arrivando a concludere  che tale collocazione era «maggiormente conforme al suo interesse, al suo equilibrio e alla sua serenità».

Importante anche il decreto del Tribunale di Milano, sez. IX civile, del 19 ottobre 2016 che ha rigettato  la domanda della madre a veder modificato il collocamento della figlia a suo favore. Secondo  il Tribunale di Milano non può applicarsi sempre il criterio della “maternal preference”  il criterio a cui fare riferimento è quello del superiore interesse del minore, non essendo ammissibile la prevalenza materna come guida per il giudice alla scelta del miglior genitore collocatario.

Ancora, il Tribunale di Catania con ordinanza del 2.12.2016 ha collocato un minore presso il padre motivando tale scelta nel senso che non ci debba essere un automatismo nel collocamento del minore, anzi il minore deve essere collocato presso il genitore ritenuto più idoneo, anche attraverso l’espletamento di una perizia attitudinale.

Per concludere direi che è arrivato il momento di abbandonare vecchi schemi , perché la BIGENITORIALITA’  è un diritto garantito del minore e i primi a crederci devono esser entrambi i genitori.


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