Il comodato familiare: legittima la restituzione in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale e presenza di figli?

Il comodato familiare: legittima la restituzione in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale e presenza di figli?

L’art. 1321 c.c. detta una definizione di contratto, stabilendo che il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.  L’art. 1322 c.c. disciplina il principio dell’autonomia contrattuale ossia quel principio in forza del quale si prevede che le parti hanno la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Il comma 2 dell’art.1322 attribuisce alle parti la possibilità di poter concludere contratti atipici. Nel nostro ordinamento, infatti, vi è una distinzione tra:

– contratti tipici che sono quelli previsti dalla legge;

– contratti atipici che sono quelli non previsti dalla legge ma che le parti hanno la possibilità di poter concludere purché il contenuto di tali contratti sia sottoposto a un giudizio di meritevolezza da parte del giudice ossia il giudice è chiamato a verificare che il contenuto del contratto non sia contrario ai principi generali dell’ordinamento.

Nel novero dei contratti tipici, troviamo il contratto di comodato.

Il comodato è quel contratto la cui disciplina si rinviene nell’art. 1803 c.c. il quale stabilisce che il contratto di comodato è quel contratto in forza del quale un soggetto comodante consegna all’altro comodatario una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Dalla nozione offerta dal c.c. del contratto di comodato si deduce che in esso il comodante resta il possessore del bene, il comodatario diviene detentore. I caratteri principali del contratto di comodato sono i seguenti:

– è un contratto reale in quanto la consegna del bene costituisce elemento perfezionativo del contratto;

– è un contratto gratuito perché il comodatario non deve versare un corrispettivo per l’uso della cosa dovendola solo restituire alla scadenza del contratto;

– è un contratto di attribuzione patrimoniale unilaterale ossia con prestazioni a carico di una sola parte in quanto solo il comodatario deve restituire la cosa oggetto del contratto alla scadenza;

– è un contratto non formale cioè per la sua stipulazione non si richiede la forma scritta anche se esso abbia ad oggetto immobili e una durata ultra-novennale;

– è un contratto intuitu personae perché si basa sulla fiducia che il comodante attribuisce al comodatario.

Oggetto del contratto di comodato sono beni immobili, mobili registrati e mobili, i beni mobili concessi in comodato devono essere inconsumabili, possono essere oggetto del contratto anche i beni immateriali attraverso la consegna di una traditio simbolica dell’idea.

In riferimento alla durata del contratto il c.c. disciplina due forme di comodato: – il comodato a tempo determinato (art.1809 c.c.) è quel tipo di comodato in forza del quale si prevede che il comodatario è obbligato a restituire la cosa oggetto di comodato alla scadenza del termine convenuto, se però prima della scadenza del termine sopravviene un urgente e impreveduto bisogno il comodante può esigere la restituzione immediata; -il comodato a tempo indeterminato cd comodato precario (art.1810) che è quel tipo di comodato in forza del quale si prevede che se non è stato fissato un termine per la restituzione del bene oggetto del contratto di comodato il comodatario è tenuto a restituirlo non appena il comodante ne faccia richiesta.

Proprio con riferimento al contratto di comodato sorge la questione problematica relativa all’ipotesi in cui i genitori di uno dei due coniugi abbiano concesso in comodato l’immobile adibito a casa familiare, in quanto ci si domanda se in tale ipotesi il contratto di comodato sia a tempo determinato o indeterminato, e se, a seguito della separazione tra i coniugi, il genitore del coniuge che ha concesso in comodato il bene immobile possa, in presenza di figli minori, domandarne la restituzione.

Sul punto si è più volte pronunciata la Cassazione precisando che il coniuge affidatario della prole minorenne o maggiorenne non economicamente sufficiente, assegnatario della casa familiare, se al contratto di comodato non è stato apposto un termine, ha diritto di rimanere nella casa familiare (CASS. N.15986/2010); inoltre il coniuge che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile adibito a casa familiare ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento e che lo stesso aveva come contenuto la destinazione dell’immobile adibito a casa familiare. (CASS.17332/2018).

Dal contratto di comodato nascono degli obblighi e dei diritti in capo alle parti.

Il comodatario ha il diritto di usare la cosa per un tempo determinato e  ha come obbligo quello di custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia il bene ricevuto in godimento per poterlo restituire nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento in cui gli è stato trasferito; quando si parla di obbligo di conservare si fa riferimento a tutte quelle attività necessarie a mantenere integro il bene, mentre l’obbligo di custodire comporta che si possano impedire comportamenti di terzi che possano distruggere o danneggiare la cosa.

Nell’obbligo di conservare è compreso l’obbligo di effettuare le spese ordinarie per la conservazione del bene: se il bene perisce o si deteriora per cause non imputabili al comodatario egli  non sarà responsabile, mentre se il perimento o il deterioramento del bene derivino da un caso fortuito che il comodatario con la diligenza avrebbe potuto evitare egli è responsabile.

Il comodatario può anche accollarsi il rischio del perimento del bene per causa a lui non imputabile, se poi egli usa il bene per un uso diverso rispetto a quello pattuito nel contratto: la sua responsabilità si aggrava ed egli sarà responsabile del perimento del bene anche per causa a lui non imputabile a meno che non provi che l’evento sia indipendente dall’inadempimento ossia che esso si sarebbe verificato anche se il bene sarebbe stato utilizzato per l’uso pattuito nel contratto.

Il comodatario non può cedere il bene in godimento a terzi senza il consenso del comodante e se non adempie ai suoi obblighi il comodante può chiedere l’immediata restituzione del bene oltre al risarcimento del danno.

Il comodante ha come unico obbligo quello di concedere il bene in godimento al comodatario per il periodo pattuito, gli altri obblighi per esso previsti sono eventuali e si sostanziano in: non compiere atti di disposizione che possano recare un pregiudizio al godimento del comodatario; responsabilità per i vizi della cosa concessa in comodato se non li ha denunciati, rimborso al comodatario delle spese straordinarie necessarie ed urgenti sostenute per la conservazione della cosa.

Il contratto di comodato deve inoltre essere tenuto distinto da quello che risulta essere il contratto di mutuo, infatti ai sensi dell’art.1813 c.c. il contratto di mutuo è quel contratto in forza del quale una parte mutuante consegna a un’altra parte mutuatario una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili con l’obbligo per il mutuatario di restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. Il contratto di mutuo è anch’esso un contratto reale ma si differenzia rispetto al comodato perché è un contratto oneroso e quindi a prestazioni corrispettive.

Dunque, alla luce di quanto affermato si può concludere, anche in conformità a quanto stabilito dalla Cassazione, che se oggetto del contratto di comodato è stato un bene immobile concesso in godimento dai genitori di uno dei coniugi e il bene è stato concesso in comodato per le esigenze familiari, nonostante la mancata apposizione di un termine al contratto di comodato, qualora il nucleo familiare si disgreghi e vi sia la presenza di figli, nel rispetto del principio del preminente interesse del minore, il coniuge affidatario della prole può opporsi alla restituzione dell’immobile richiesta dai comodanti (genitori dell’ex marito).


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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