Il comodato vita natural durante
Il comodato è definito come il contratto, essenzialmente gratuito, con cui una parte (comodante) consegna ad un’altra parte (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva.
Il legislatore storico ha tipizzato nel codice civile due tipologie di comodato, il cui discrimen si ravvisa nel coefficiente temporale: accanto al comodato propriamente detto disciplinato dagli articoli 1803 c.c. e 1809 c.c. e caratterizzato dall’individuazione ad opera dei contraenti di un termine finale, vi è il comodato precario, di cui all’articolo 1810 c.c. che, invece, è privo di una determinazione finale.
La differenza tra i due tipi contrattuali ha rilevanza, dal momento che nel contratto di comodato a tempo indeterminato, laddove il comodante intenda porre fine al negozio, stante la gratuità dello stesso, gli è riconosciuta la possibilità di risolvere ad nutum il negozio giuridico, imponendo al comodatario la restituzione del bene.
Nel comodato che prevede un termine di durata, invece, l’articolo 1809 c.c. impone al comodatario la restituzione del bene alla scadenza del termine, salvo che il comodante non ne richieda l’immediata restituzione a fronte di un sopravvenuto e urgente bisogno.
Gli interpreti, inoltre, si sono spesso dibattuti sulla diversa e particolare figura del comodato a termine implicito, il cui termine è desumibile dall’uso e determinato per relationem.
In tal caso il termine, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi.
Tale forma di comodato, pattuito per destinare il bene alle stabilite soddisfazioni delle esigenze abitative della famiglia del comodatario, deve ricondursi al regime contrattuale previsto dall’articolo 1809 c.c.
Una particolare figura di comodato che ha meritato l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza negli ultimi anni è rappresentata dal cd. comodato “vita natural durante”.
L’oggetto del rapporto di comodato può essere anche la concessione gratuita di un’abitazione per un lungo periodo di tempo o finchè viva il concessionario.
La giurisprudenza, ritiene che tale tipologia di comodato sia un contratto a termine, di cui è certo l’an e incerto il quando, salvo il diritto di recesso del comodante nei casi previsti dal codice civile- articoli 1804, 1811 e 1809 -.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, è configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, trattandosi di un contratto a termine.
Gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il predetto termine di durata, nonostante che, in pendenza di questo, sia avvenuto il decesso del comodante, salvo il diritto degli eredi del comodante di recedere nei casi previsti dagli articoli 1804 co. 3 c.c., 1809 co.2 c.c. e 1811 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che il comodato “vita natural durante” sia fondato sulla fiducia delle parti interessate, e, quindi sull’intuitus personae, e dovrebbe estinguersi con la morte del comodante.
Infine, per tale modello contrattuale si deve escludere l’onere della forma scritta previsto dall’articolo 1350 c.c., anche se si tratta di contratto immobiliare di durata ultraventennale, il quale, quindi,può essere provato per testi e per presunzioni.
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Michela Falcone
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