Il concetto di “luogo ove si svolgono atti di vita privata” nel furto in abitazione ex art 624 bis c.p.

Il concetto di “luogo ove si svolgono atti di vita privata” nel furto in abitazione ex art 624 bis c.p.

Il legislatore italiano ha introdotto all’interno del Codice Penale, con legge n° 128 del 2011, l’articolo 624 bis contenente il reato di “Furto in abitazione o con strappo”. Tale fattispecie che non realizza una nuova tutela del patrimonio, in quanto già prima del 2011 si puniva tale condotta col furto aggravato, ha realizzato un aumento della risposta sanzionatoria dell’ordinamento in ordine ai furti in ambienti domestici ovvero in ambienti più sensibili per il cittadino creando un meccanismo più sfavorevole al soggetto autore di reato.

Il legislatore non ha incrementato l’ambito edittale di pena  che per altro  è rimasto invariato rispetto alla previsione aggravata ante 2011, ma ha realizzato un effetto sfavorevole sotto il profilo sistemico. Infatti commettere un furto all’interno di una abitazione, ante 2011, rilevava come circostanza aggravante e pertanto poteva rientrare all’interno di un eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza con circostanze attenuanti che potevano riportare, addirittura in alcuni casi, la pena a quella prevista per il reato base ovvero da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Trasformando il furto in abitazione in fattispecie autonoma il legislatore ha voluto sottrarre tale fatto reato a tale giudizio. In questo modo il giudice potrà si tener conto di circostanze attenuanti ma dovrà partire da un ambito edittale di pena superiore ovvero da uno a sei anni.

La norma in oggetto punisce la persona che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa. La norma potrebbe sembrare chiara sotto il profilo applicativo, soprattutto in riferimento alle abitazioni private ma ha creato posizioni contrastanti, soprattutto in ambito giurisprudenziale, in ordine a quei luoghi diversi dall’abitazione come luoghi di lavoro, studi professionali, locali commerciali, chiese, palestre ecc.

All’origine del contrasto giurisprudenziale ci sarebbe proprio il diverso modo di interpretare il concetto di privata dimora quale luogo ove si svolgono, in tutto o in parte, atti di vita privata.

La Suprema Corte ha a volte interpretato il concetto in maniera elastica e a volte in maniera rigida, facendo quindi rientrare a volte si e a volte no luoghi diversi dall’abitazione, tanto che si è giunti, a dicembre del 2016, a rimettere un ricorso alle Sezioni Unite affinché stabilisse in maniera chiara i contorni definitivi del concetto di privata dimora ovvero di luogo ove si svolgono atti di vita privata. La questione è infatti da ritenersi rilevante sotto il profilo sostanziale. Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art 624 bis C.p è più gravoso rispetto a quello dell’art 624 C.p, ed inoltre  sussisterebbero importanti risvolti anche per altre tipologie di reato che vedono al loro interno il concetto di privata dimora( si pensi in tal senso al reato di rapina aggravata). La questio assume importanza anche sotto il profilo procedurale, in quanto da un lato, l’Autorità di Polizia Giudiziaria sarebbe obbligata ex art 380 C.p.p all’arresto in flagranza, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art 62 comma 1, numero 4 del C.p e dall’altro si permetterebbe anche al privato cittadino, nei limiti e a norma dell’art 383 C.p.p di eseguire l’arresto in flagranza(1).

Le prime sentenze che hanno affrontato il tema sono state quelle in relazione all’art 614 del C.p ovvero in ordine al reato di violazione di domicilio che hanno fin da subito messo in chiara luce di come il concetto di privata dimora debba essere ritenuto molto più amplio rispetto a quello di abitazione, ricomprendendo al suo interno anche quei luoghi ove si svolge attività di studio, svago e lavoro ovvero dove si svolge, anche in maniera temporanea, attività di vita privata. In tal senso sono quindi rientrati nella nozione di “luoghi di privata dimora” anche, ad esempio, locali interni a bar, farmacie, edicole.

Il concetto di privata dimora andrebbe ricondotto infatti a tutti quei luoghi ove ogni persona ha diritto a svolgere liberamente e legittimamente  senza turbamenti da parte di terzi, ai quali può essere vietata l’introduzione o permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il ristorante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è luogo che viene protetto dalla norma indicata, che attribuisce, perciò, al gestore del locale il potere di impedire l’accesso e di espellere coloro che si introducono per azioni illecite(2 ).

Il criterio che invece è stato tenuto in considerazione, in altre sentenze relative al reato di furto, è quello della pubblica accessibilità come criterio di esclusione della qualità di luogo dove si svolgono atti di  vita privata.

Un luogo pubblicamente accessibile ad una comunità indistinta di persone sarebbe inconciliabile ed non valutabile come luogo di svolgimento di atti di vita privata e quindi non assimilabile a privata dimora.

Sulla base di tali considerazioni è stato, ad esempio, considerato rientrante nella nozione di furto in abitazione( art 624 bis C.p) la sottrazione di beni all’interno della sacrestia di una chiesa e non lo è stato invece il furto, nello specifico di offerte, nella chiesa. Nel primo caso, come da ragionamento della Corte, è da rilevare che la sacrestia non è solo utilizzata come ufficio parrocchiale ma deve ritenersi anche come luogo destinato in parte alla vita privata del sacerdote che ha in concreto la possibilità di selezionare chi debba accedervi. Nel secondo caso , di sottrazione delle elemosine custodite nella zona destinata al culto, non può integrare il reato previsto dall’art 624 bis C.p in quanto la zona della chiesa destinata al culto pubblico non può rientrare nella nozione di privata dimora ove si svolgono atti di vita privata essendo destinata alla frequentazione di una comunità indistinta di persone(3)

Altra questione che va ulteriormente analizzata e chiarita, sulla possibile integrazione del delitto di cui all’art 624 bis, nello specifico,  in luoghi di lavoro, è sulla questione temporale. E’ rilevante o irrilevante il compimento della condotta delittuosa durante l’orario di apertura o chiusura dell’attività?

Anche in questo caso si sono originati diversi orientamenti: il primo ha stabilito che lo status di apertura o chiusura  è irrilevante per includere o escludere il luogo come area di privata dimora stabilendo che ciò che conta è il fatto che nel luogo si possa svolgere, anche in maniera parziale, atti di vita privata.

In tal senso è stato ritenuto integrato il reato di cui all’ art 624 bis C.p nel caso di furto all’interno di una edicola, nel’orario di chiusura, utilizzata dal proprietario per l’esecuzione di attività private, anche inerenti la gestione dell’attività o il furto all’interno di strutture commerciali a patto che siano presenti locali o aree deputate allo svolgimento di atti di vita privata da soggetti dipendenti che vi si trattengono, per motivi lavorativi, in orario notturno(4).

Altra corrente più restrittiva e garantista ha invece affermato che il luogo ove viene esercitata una attività lavorativa è assimilabile a privata dimora sono se nel momento di realizzazione del delitto, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno al suo intento, anche in via occasionale, alla predetta attività. In concreto non basta che il luogo, diverso dalla privata abitazione, possa essere potenzialmente adibito ad atti di vita privata in quanto sarebbe invece necessario un concreto compimento di atti di vita privata da persone che, anche occasionalmente, vi sono presenti.(5).

In tal senso non è configurabile il reato di furto in abitazione laddove il furto sia avvenuto all’interno di locale di un barbiere, in orario notturno e di chiusura(6)e laddove sia avvenuto dentro un centro industriale, in orario di chiusura notturna, senza una preventiva attività di accertamento concreto sulla possibile attività che preveda di norma(es. per motivi di ciclo produttivo) la presenza di personale(7).

Dalla sopracitata Giurisprudenza, citata in forma riassuntiva, si capisce di quanto sia labile il confine nella determinazione del concetto di luoghi ove si svolgono atti di vita privata diversi dalla privata abitazione e di come quindi si finisca per attribuire al giudice l’onere di stabilire il concetto e quindi di stabilire indirettamente l’ambito del punibile.

Per questo motivo, in attesa di un intervento legislativo, è quindi intervenuta la Corte a Sezioni Unite stabilendo in maniera definitiva il concetto. A fine marzo 2017 è infatti stato chiarito che salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare»

La Corte ha quindi risposto in maniera negativa al quesito formulato nell’ordinanza n. 652/2017 con la quale la V sezione chiedeva se il furto all’interno di un ristorante potesse o meno integrare il reato previsto dall’art 624 bis del C.p e ha stabilito i canoni per qualificare un luogo, diverso dall’abitazione, come luogo ove si svolgono atti di vita privata stabilendo che si configura il reato ex art 624 bis in tutti quei casi in cui in furto interessi un luogo, anche se in una struttura lavorativa o produttiva, che sia inaccessibile al pubblico o a terzi con autorizzazione del proprietario e in cui si svolga in maniera costante o ripetitiva nel tempo atti di vita privata. Gli elementi che quindi la Corte a SS.UU individua per permettere la qualificazione di privata dimora sono: a) la non apertura al pubblico; b) il necessario consenso del titolare per l’accesso di terzi eventuali; c) lo svolgimento non occasionale di atti di vita privata.

I requisiti espressi possono essere sicuramente considerati soddisfacenti a livello teorico ma potrebbero per il futuro portare a nuovi problemi di carattere applicativo. Il concetto di “non apertura al pubblico” potrebbe essere sminuito e mitigato dal “consenso all’accesso fornito del titolare “ della struttura . Anche uno studio professionale, per fare un esempio, potrebbe quindi sempre rientrare nella nozione di privata dimora affermando che nessuno può accedervi e che ogni cliente che vi entra è perché ha avuto autorizzazione.

Ad aprile 2017 la IV sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto in abitazione per un reo che aveva commesso un furto all’interno di uno spogliatoio di una palestra.

Lo spogliatoio, nel caso sopra indicato, potrebbe essere visto come luogo aperto al pubblico e quindi non considerabile come privata dimora oppure considerato come luogo non aperto al pubblico ma esclusivamente a terzi avventori in virtù di una autorizzazione del proprietario sulla base di un rapporto negoziale e quindi privata dimora.

Ci rendiamo quindi conto di come, nonostante il recente intervento delle SS.UU,  si possa ancora interpretare il concetto di privata dimora.

La soluzione che si potrebbe adottare per aumentare la determinatezza della norma( 624 bis C.p)sarebbe quella di qualificare come luogo di privata dimora quel luogo che sia: inaccessibile(e quindi ad uso del solo proprietario o congiunti) o accessibile a terzi, sulla base di una autorizzazione del soggetto- che vanta un diritto reale sul luogo- che non dipenda però da un rapporto contrattuale passato  o futuro. Bisognerebbe escludere la qualificazione di area di privata dimora per tutte quelle aree, come bar, farmacie, palestre, studi professionali che vedono, anche col consenso del titolare, un accesso autorizzato in virtù di un rapporto di natura patrimoniale. Quindi come non rientrano nel concetto di privata dimora quei luoghi pubblici come chiese, musei e uffici non dovrebbero nemmeno rientrarci quei luoghi privati ma aperti al pubblico in cui generiche persone vi accedono, anche con consenso del titolare, ma col solo intento di fruire di un servizio o di una prestazione. Tale teoria prenderebbe spunto da una interpretazione molto restrittiva della nozione di non accessibilità o accessibilità autorizzata(8).

Un ultimo aspetto su cui vale la pena riflettere in conclusione è sull’elemento psicologico. Il furto in abitazione o in luoghi ove il soggetto svolge attività di vita privata era in passato considerato( ante 2011) come circostanza aggravante del reato di furto ex art 624 C.p e pertanto si applicava una maggior pena per il reo se  conosciuta o conoscibile ai sensi dell’art 59 c.2 C.p. Oggi, il fatto di realizzare il furto in abitazione,richiede il dolo di agire presso la privata dimora essendo elemento del reato. Senza dubbio questo è da considerarsi un elemento positivo sotto il profilo teorico ma inutile sotto il profilo pratico in quanto è chiaro che l’operare un furto presso l’abitazione sia realizzato, in concreto, sempre con dolo.

La situazione potrebbe essere diversa però per quei luoghi che diversi dalla privata abitazione rientrino nel concetto di luogo dove si svolgono atti di vita privata. In tal senso potrebbe venire a crearsi un’ipotesi paradossale: il soggetto agente compie, anche per scelta, un furto all’interno di un’area di un’attività(quindi luogo per scelta diverso dall’abitazione) non sapendo però che quell’area è da valutarsi, alla luce di quanto sopra detto, come luogo di privata dimora. C’è il dolo nel compiere il furto ma non nel compierlo all’interno di una privata dimora. In altri termini il soggetto pensa di compiere il furto in un luogo diverso dalla privata abitazione, tutelata maggiormente dall’art 624 bis. C.p, ma si ritrova, di fatto, a compiere un furto in un luogo di privata dimora con colpa. In passato, ante 2011, si sarebbe senza dubbio applicata l’aggravante in quanto esse rilevano, come abbiamo detto nelle righe precedenti, se conosciute o conoscibili. Ma oggi è richiesto il dolo di commettere il furto all’interno di luoghi ove si svolgono atti di vita privata. E’ allora punibile il reo? La questione rimane aperta e rimandata al giudice nazionale insieme anche ad una domanda, forse di carattere più filosofico, se sia veramente giusto punire un soggetto in misura maggiore, con l’ambito edittale previsto dal reato di furto in abitazione, per un furto in luogo, diverso dall’abitazione, non rappresentabile come privata dimora nella mente del reo.

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(1) La norma di cui all’art 383 C.p.p stabilisce infatti la facoltà di ogni persona di precedere all’arresto del reo che commetta un delitto perseguibile d’ufficio rientrante sotto il profilo, qualitativo o quantitativo, nei casi di cui all’art 380 C.pp. Necessaria è senza dubbio la flagranza di reato disciplinata dall’art 382 C.p.p . La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria.

(2)Cfr Ordinanza di rimessione 652/2017. Si guardi in tal senso anche Sez.2, n 1353 del 06/11/1984, Barbagallo, Rv. 167811.

(3) Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, P.M. in proc. Aljmi, Rv. 241331 e sez. 5, n. 23641 del 29/01/2016, P.M in proc. Della Gatta, Rv. 266913.

(4) Sez.5,n.10440 del 21/12/2015, Fernandez, Rv. 266807.

(5) Ordinanza di rimessione 652/2017.

(6)Sez.2, n.656 del 17/03/1970, Trocciola, Rv.117050.

(7)Sez. 5, n.18211 del 10/03/2015, Hadowic, Rv. 263458.

(8) L’idea elaborata è teoricamente sostenuta dall’autore.

 


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