Il concorso dell’estraneus nel reato di autoriciclaggio
Con la Sentenza 17235 del 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversa questione relativa alla corretta collocazione criminosa della condotta del concorrente nel reato di riciclaggio commesso con l’intraneus autore del reato presupposto.
Senza ripercorrere gli sviluppi interpretativi relativi alla peculiare posizione del concorrente nel reato proprio, è in tale contesto esegetico che si colloca la problematica oggetto della pronuncia.
Qualificare la condotta dell’extraneus nella fattispecie del 648 bis (riciclaggio) ovvero, in virtù dell’applicazione – alternativa – degli articoli 110 o 117 c.p., in quella del 648 ter.1 (autoriciclaggio), costituisce problema di non poco conto, in particolare per il differente trattamento sanzionatorio previsto dalle due ipotesi criminose, significativamente più mite per il reato di autoriciclaggio.
Sul punto, ricorda la Suprema Corte, si sono confrontati almeno quattro diverse interpretazioni dottrinarie.
Secondo un primo filone, la condotta dell’extraneus dovrebbe essere punita ai sensi dell’articolo 648 bis, qualificandosi come riciclaggio semplice, in virtù della sussistenza di un elemento specializzante tra le due fattispecie, da rinvenirsi nella qualificazione soggettiva dell’autore del reato presupposto.
In sintesi, si verrebbe a creare una configurazione circo-centrica del rapporto tra i due reati, in base alla quale il reato di autoriciclaggio costituirebbe il nucleo centrale speciale nel quale rientrerebbe il solo comportamento dell’intraneus
Un secondo indirizzo, pur pervenendo alla medesima conclusione, ritiene che l’autoriciclaggio rappresenti un’ipotesi di reato “di mano propria” e che, pertanto, sia configurabile meramente in capo all’autore del reato presupposto.
In quest’ottica è proprio la peculiare posizione dell’intraneus che caratterizza ed esaurisce il disvalore penale del reato di cui all’articolo 648 ter.1, essendo inammissibili deroghe alla scelta legislativa di distribuire in diverse fattispecie del codice i ruoli degli autori del reato di riciclaggio.
Ne conseguirebbe che, nel caso in cui l’intraneus si limiti a mettere a disposizione il provento nelle mani del terzo affinchè quest’ultimo ne faccia perdere le tracce, il secondo sarà punibile ai sensi dell’articolo 648 bis, mentre il primo andrà esente da responsabilità in virtù della clausola di esonero prevista dalla fattispecie di riciclaggio ( “Fuori dai casi di concorso nel reato…”).
In senso contrario, altri autori, facendo leva sulla portata applicativa generale delle norme sul concorso di persone del reato, ritengono configurabile anche il concorso nell’autoriciclaggio, in virtù del combinato disposto tra gli articoli 110 (ovvero 117, se vi era consapevolezza della qualifica dell’intraneus) e 648 ter.1.
Diversamente, un quarto orientamento sposta la questione dal piano del concorso di persone a quello del concorso apparente di norme, ritenendo che, in virtù della relazione di sussidiarietà tra le due fattispecie, la maggiore gravità del riciclaggio assorba il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto e che, pertanto, in tale struttura criminosa debba collocarsi il comportamento dell’extraneus.
La Suprema Corte, ripercorse tutte e quattro le posizioni dottrinarie, perviene alla soluzione attraverso un’interpretazione sistematica e teleologica della norma.
In primis è rimarcata la ratio della novella che, a seguito delle spinte internazionali, è stata introdotta nell’ordinamento con la legge 186 del 2014, e cioè quella di colmare un “vuoto” normativo che lasciava impunite le condotte di colui che provvedeva in autonomia a far perdere le tracce dei proventi conseguiti a seguito del reato presupposto.
Sulla base di ciò, il Supremo Consesso ha evidenziato quanto l’articolo 648 ter.1 sia norma destinata specificatamente all’intraneus e che, pertanto, per l’extraneus residui la fattispecie criminosa di cui all’articolo 648 bis.
In secundis, la Corte evidenzia la natura per nulla straordinaria di una situazione che vede diversificare i titoli di reato a fronte di condotte latu sensu concorrenti; i giudici di legittimità, ad esempio, ricordano i casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie a soggettività ristretta, come avviene nel caso del reato di evasione e di procurata evasione.
Lo stesso varrebbe per il reato di autoriciclaggio, ascrivibile all’intraneus, e di riciclaggio, di cui sarà chiamato a rispondere l’extraneus.
Alla base di tale scelta, infatti, militerebbe una serie di circostanze da ricondurre, in ultimo, ad una lettura sostanziale e razionale della norma alla luce dell’articolo 27 della Costituzione.
E’ il diverso giudizio di colpevolezza, sostiene la Corte, che deve guidare l’interprete nel dirimere la controversia interpretativa in oggetto: se, da un lato, il trattamento meno grave a livello di sanzione previsto dall’articolo 648 ter.1 si giustifica per la posizione peculiare dell’intraneus, responsabile sia del reato presupposto che di quello di autoriciclaggio, dall’altro, non vi sarebbe giustificazione perché possa trarne beneficio anche l’extraneus, la cui posizione non può mutare a seguito della novella del 2014, ma deve essere ricondotta comunque alla fattispecie di cui all’articolo 648 bis.
In sintesi, chiarisce la Corte, ciò che cambia rispetto al passato è il solo fatto che, se prima l’intraneus autore di comportamenti riconducibili al reato di riciclaggio non era punibile, ora invece lo sarà.
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Gianlorenzo Franceschini
Gianlorenzo Franceschini nasce nel 1990 e si laurea in Giurisprudenza nel 2015, con il voto di 110/110, scrivendo una tesi in Economia dell'impresa e dell'innovazione dal titolo "Barriere all’Innovazione. Il loro impatto sulla performance dell’impresa e le strategie di intervento". Perfeziona, in seguito, anche la pratica forense in uno studio legale, occupandosi prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, ed il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Nell'ottobre del 2018 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.