Il consulente tecnico d’ufficio: requisiti e responsabilità
Definizione. Il consulente tecnico d’ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio; può essere chiamato a “chiarimenti” (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere il compito fondamentale di “bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal “quesito”, senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte “sintetiche” alle domande poste. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.
Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve: rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all’interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza; essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU – quando richiesto – esprima valutazioni e considerazioni soggettive; adottare il medesimo “metro” con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando “due pesi e due misure”); confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati; chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini); può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto “ausiliario”, fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
Il Consulente Tecnico di Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove prodotte ritualmente dalle parti nel processo, in base all’eventuale sopralluogo e in base allo studio del caso in questione. La CTU non può essere esplorativa e sul CTU non incombe l’onere della prova.
Requisiti. I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti – dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell’esperienza professionale quale ad es. l’iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l’albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale – all’interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri, interpreti traduttori, biologi, grafologi, psicologi, medici, medici veterinari, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell’Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula “noto all’Ufficio”). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l’incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all’Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all’incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l’opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L’accettazione dell’incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente «Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità».
È uso frequente (odierno) che il CTU – sempre su disposizione del Tribunale – esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, ai sensi dell’art. 195 cpc deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d’ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse.
Il compenso del CTU (nel rito civile), solitamente, è posto a carico solidale delle Parti (ogni parte può essere chiamata a saldare il tutto) e nei procedimenti d’urgenza o cautelari è messa a carico della parte ricorrente; spesso il giudice dispone il versamento di un fondo spese anticipato a favore del CTU. Esiste una metodologia particolare per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale variabili, per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore della controversia; per altre il compenso è calcolato “a vacazione” (la vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a giorno).
Nel determinare gli onorari variabili il giudice tiene conto della: difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita e, per le prestazioni di eccezionale importanza (valore della controversia), complessità (alto numero di quesiti assegnati) difficoltà (ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Il CTU, contestualmente al deposito dell’elaborato in Cancelleria, consegna la “richiesta di liquidazione” del proprio onorario e spese.
Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il “decreto di liquidazione” il quale, dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.
Per interagire con un ufficio giudiziario, col processo telematico, il CTU deve essere iscritto al registro generale degli indirizzi elettronici.
Responsabilità civile. Anche la responsabilità civile del CTU trova la sua norma di riferimento nell’art. 64 c.p.c. In base all’ultimo periodo di tale articolo, “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Parte della dottrina ritiene che l’inciso “in ogni caso” implichi la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la colpa grave, di cui alla prima parte dello stesso comma. L’opinione maggioritaria, però, ritiene che non sia sufficiente la colpa lieve e dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile debba farsi riferimento al canone della colpa grave, che sussiste ogni volta che emerga la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l’imperizia del consulente o la sua negligenza non scusabile.
La responsabilità civile, di natura extracontrattuale, può derivare da condotte come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l’insufficiente preparazione del CTU, la sua imperizia e qualunque condotta che comporti un’eccessiva durata del processo.
La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata o le spese sostenute per la stessa.
Le contestazioni possono portare all’annullamento della CTU e al suo rinnovo con un consulente sostituto.
Responsabilità penale. La norma cardine del sistema delle responsabilità del CTU è l’art. 64 c.p.c., che, preliminarmente, estende al consulente di un procedimento civile l’applicabilità delle disposizioni del codice penale relative a reati come il peculato (art. 314 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.).
Ciò in ragione del fatto che il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Il secondo comma dell’art. 64 c.p.c. individua nella colpa grave l’elemento caratterizzante della responsabilità penale del CTU: in ogni caso in cui questa sia riscontrabile nella condotta del CTU, con riferimento all’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile a titolo di contravvenzione con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.
Inoltre, in caso di condanna a un anno di arresto, trova applicazione anche l’art. 35 c.p., che prevede la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni, in caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.
Responsabilità disciplinare. L’espletamento non corretto della consulenza tecnica d’ufficio può portare anche all’insorgere di responsabilità disciplinare in capo al professionista.
A norma dell’art. 19 disp. att. c.p.c., infatti, quest’ultimo è sottoposto alla vigilanza da parte del presidente del tribunale, che può promuovere a suo carico un procedimento disciplinare, quando risulti che non abbia ottemperato agli obblighi a suo carico.
Le sanzioni disciplinari per il CTU, in caso di sua accertata responsabilità, consistono nell’avvertimento, nella sospensione dall’albo dei consulenti fino ad un anno e nella cancellazione dall’albo dei consulenti.
Ovviamente, il professionista rimane sottoposto anche all’osservanza delle norme deontologiche proprie del suo Ordine di appartenenza.
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Giovanni Pasquariello
Giovanni Pasquariello
Dottore di Ricerca (PhD) in: Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto Tributario e Diritto Civile - Cultore della materia in: Economia Aziendale e Metodologia Quantitative D'Azienda - Dottore Commercialista - Revisore Legale
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